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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monti Luca Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Monti Luca;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I vivranno separatemente con impegno a portarsi reciproco rispetto. Per_1
2) La casa coniugale di cui al punto C) delle premesse, con gli arredi e suppellettili in essa attualmente presenti – situata in Missaglia, alla Via Guglielmo Marconi n. 41/43 (così catastalmente identificata: Catasto
Fabbricati Sez. CON Fg. 3 Mapp. 1728 Sub. 701 Via Guglielmo Marconi n. 43 P. S1-1-2 Cat A/2 Cl. 2 Vani
10,5 sup.cat.tot.mq.227 Totale escluse aree scoperte mq. 207 viene assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., alla sig.ra , che pertanto vi continuerà ad abitare con i Figli, Parte_1 anche nei tempi di collocamento alla medesima spettanti. Il sig. infatti, si impegna a CP_1 rilasciare la casa coniugale e relative pertinenze entro e non oltre la data del 30.06.2025, asportando entro tale data i propri effetti personali, con la precisazione che andrà ad abitare nell'appartamento – autonomo, indipendente e con accesso separato – posto al piano superiore del suddetto immobile.
3) Il sig. si impegna, entro il termine sopra indicato, a trasferirsi presso l'appartamento posto al CP_1 piano superiore dell'immobile assegnato alla sig.ra entro e non oltre il 30.06.2025 ove i Parte_1 Minori rimarranno collocati nei tempi di cura assegnati al padre.
4) Il sig. sempre nell'esclusivo interesse dei figli, si accollerà tutti i costi delle utenze della CP_1 casa coniugale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, acqua, luce, gas, Tari, Assicurazione fabbricato ecc).
5) I Minori e – i quali manterranno residenza anagrafica presso la citata casa coniugale – Per_2 Per_3 saranno dunque affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente presso la
Madre e diritto – dovere di visita del Padre così articolato, fatto salvo diverso accordo tra le parti: visite ordinarie
Settimanalmente
- il lunedì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del martedì allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il mercoledì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del giovedì allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il venerdì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del sabato allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il sabato (a settimane alterne), dalle h. 16:00 alle h. 21:00 della domenica immediatamente successiva.
Il padre avrà inoltre facoltà di stare con i figli anche in altre occasioni, qualora loro lo desiderino, previo congruo preavviso alla madre;
Festività
Natale 2025
I figli trascorreranno la vigilia con il padre dalle ore 18:00 alle ore 23:00 circa e il giorno di Natale/Santo
con la madre. Negli anni successivi si alterneranno vigilia e Santo Natale/Santo Stefano. Per_4
Capodanno 2025
I figli trascorreranno la vigilia del 31 dicembre con la madre e il Capodanno I gennaio con il padre dalle ore
11:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alterneranno vigilia e festivo.
Pasqua 2025
I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre, e il lunedì di Pasquetta con il padre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Per le altre festività infrasettimanali le minori trascorreranno le festività infrasettimanali (Immacolata,
Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, I novembre) con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio qualora passino il giorno della Liberazione 25 aprile con la madre, trascorreranno il i maggio con il padre).
È fatta salva la possibilità che i genitori si accordino diversamente.
Festa del papà e compleanno
Nel giorno della festa del Papà e del compleanno del padre, i figli trascorreranno tali giornate insieme al genitore dalle ore 15:00 alle ore 20:30.
Festa della mamma e compleanno
Nelle giornate della Festa della Mamma e del compleanno della madre, i figli resteranno con la stessa anche se dovessero coincidere con i giorni in cui il padre esercita il diritto di visita, fatta salva l'ipotesi di concordare altro giorno della settimana per poterli vedere.
Compleanno dei figli
I compleanni di e potranno essere festeggiati in alternativa: Per_2 Per_3
a) Con una festa per il giorno del compleanno, a cui saranno presenti entrambi i genitori o
b) nel caso di impossibilità di essere entrambi presenti, ciascun figlio festeggerò il suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
2 c) Nel caso in cui, in occasione del compleanno, uno dei genitori un anno volesse portare fuori le figlie,
l'anno successivo potrà farlo l'altro genitore.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i figli potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva nel mese di giugno e due settimane consecutive nel mese di luglio (da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
Resta ferma la possibilità che i genitori concordino altri periodi di vacanza con i figli al di fuori del periodo estivo.
6) Entrambi i Genitori, pertanto, si occuperanno, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita e all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di indipendenza ed autonomia, nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori, il tutto fermo restando quanto infra previsto in punto di spese straordinarie. Entrambi i Coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Coniugi concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami Genitoriali e, in particolare, con i Nonni paterni e materni, ai quali dunque prioritariamente i Genitori delegheranno la cura – ivi compreso l'accompagnare e/o prelevare i Minore a/da scuola, attività extrascolastiche, centri estivi, ecc. – senza possibilmente ricorrere all'aiuto di terzi verso corrispettivo. Il tutto come meglio illustrato dagli artt.
337 ter e seguenti del Codice Civile. I Genitori avranno pertanto pari accesso al registro scolastico e si impegnano a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche relative ai
Minori (oltre che relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia.
7) Nel rispetto di tutti i criteri di cui all'art. 337, IV comma, c.p.c. – e tenuto conto di quanto infra previsto in punto di Assegno Unico Familiare - a partire dal mese di Giugno 2025, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei Minori, il sig. verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla CP_1 [...]
, a mezzo bonficio bancario e per 12 mesi l'anno l'importo di complessivo € 400,00 mensili, Parte_2 in ragione di € 200,00 mensili ciascuno, da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori saranno ripartire tra i Coniugi al 50% ciascuno, da inviduarsi secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data
29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE ED (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specilista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE ED (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per
l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
3 - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata
e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare
e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettviamente anticipate da ciascuno)”;
Il tutto con impegno delle Parti a mantenere una contabilità mensile delle stesse, così da poter definire i reciproci debiti/crediti relative alle spese in parola entro la fine del mese successivo agli esborsi.
9 Ai sensi delle Leggi Fiscali e tributarie:
- Assegno Unico Familiare: i Genitori convengono che l'erogazione dell'Assegno Unico Familiare spetterà in capo ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
- Le eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai
Genitori in misura del 50% ciascuno, ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Minori.
- Al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per i Figli
(fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta.
4 10) I Coniugi si dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto, allo stato, in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento.
11) Le Parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i Minori;
****
Tutto ciò premesso, i Signori e come sopra rappresentati, assistiti, Parte_1 CP_1 difesi ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO all'adito Tribunale di Lecco – competente in base al luogo di residenza dei Minori – affinchè, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore la loro separazione consensuale venga omologata alle condizioni sub da 1) a 11) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Santa Maria
Hoè l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio registri dello stato civile del Comune di Santa Maria Hoè al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2009.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 14.09.2009 a Santa Maria Hoè (LC) e dalla loro unione sono nati i figli ER
, nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...], entrambi
[...] Persona_6 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Santa Maria Hoè il 14.09.2009, con atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite interamente compensante tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Hoè per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monti Luca Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Monti Luca;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I vivranno separatemente con impegno a portarsi reciproco rispetto. Per_1
2) La casa coniugale di cui al punto C) delle premesse, con gli arredi e suppellettili in essa attualmente presenti – situata in Missaglia, alla Via Guglielmo Marconi n. 41/43 (così catastalmente identificata: Catasto
Fabbricati Sez. CON Fg. 3 Mapp. 1728 Sub. 701 Via Guglielmo Marconi n. 43 P. S1-1-2 Cat A/2 Cl. 2 Vani
10,5 sup.cat.tot.mq.227 Totale escluse aree scoperte mq. 207 viene assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., alla sig.ra , che pertanto vi continuerà ad abitare con i Figli, Parte_1 anche nei tempi di collocamento alla medesima spettanti. Il sig. infatti, si impegna a CP_1 rilasciare la casa coniugale e relative pertinenze entro e non oltre la data del 30.06.2025, asportando entro tale data i propri effetti personali, con la precisazione che andrà ad abitare nell'appartamento – autonomo, indipendente e con accesso separato – posto al piano superiore del suddetto immobile.
3) Il sig. si impegna, entro il termine sopra indicato, a trasferirsi presso l'appartamento posto al CP_1 piano superiore dell'immobile assegnato alla sig.ra entro e non oltre il 30.06.2025 ove i Parte_1 Minori rimarranno collocati nei tempi di cura assegnati al padre.
4) Il sig. sempre nell'esclusivo interesse dei figli, si accollerà tutti i costi delle utenze della CP_1 casa coniugale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, acqua, luce, gas, Tari, Assicurazione fabbricato ecc).
5) I Minori e – i quali manterranno residenza anagrafica presso la citata casa coniugale – Per_2 Per_3 saranno dunque affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente presso la
Madre e diritto – dovere di visita del Padre così articolato, fatto salvo diverso accordo tra le parti: visite ordinarie
Settimanalmente
- il lunedì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del martedì allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il mercoledì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del giovedì allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il venerdì (dalle h. 19:00) fino alle h. 07:00 del sabato allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola,
- il sabato (a settimane alterne), dalle h. 16:00 alle h. 21:00 della domenica immediatamente successiva.
Il padre avrà inoltre facoltà di stare con i figli anche in altre occasioni, qualora loro lo desiderino, previo congruo preavviso alla madre;
Festività
Natale 2025
I figli trascorreranno la vigilia con il padre dalle ore 18:00 alle ore 23:00 circa e il giorno di Natale/Santo
con la madre. Negli anni successivi si alterneranno vigilia e Santo Natale/Santo Stefano. Per_4
Capodanno 2025
I figli trascorreranno la vigilia del 31 dicembre con la madre e il Capodanno I gennaio con il padre dalle ore
11:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alterneranno vigilia e festivo.
Pasqua 2025
I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre, e il lunedì di Pasquetta con il padre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Per le altre festività infrasettimanali le minori trascorreranno le festività infrasettimanali (Immacolata,
Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, I novembre) con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio qualora passino il giorno della Liberazione 25 aprile con la madre, trascorreranno il i maggio con il padre).
È fatta salva la possibilità che i genitori si accordino diversamente.
Festa del papà e compleanno
Nel giorno della festa del Papà e del compleanno del padre, i figli trascorreranno tali giornate insieme al genitore dalle ore 15:00 alle ore 20:30.
Festa della mamma e compleanno
Nelle giornate della Festa della Mamma e del compleanno della madre, i figli resteranno con la stessa anche se dovessero coincidere con i giorni in cui il padre esercita il diritto di visita, fatta salva l'ipotesi di concordare altro giorno della settimana per poterli vedere.
Compleanno dei figli
I compleanni di e potranno essere festeggiati in alternativa: Per_2 Per_3
a) Con una festa per il giorno del compleanno, a cui saranno presenti entrambi i genitori o
b) nel caso di impossibilità di essere entrambi presenti, ciascun figlio festeggerò il suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
2 c) Nel caso in cui, in occasione del compleanno, uno dei genitori un anno volesse portare fuori le figlie,
l'anno successivo potrà farlo l'altro genitore.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i figli potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva nel mese di giugno e due settimane consecutive nel mese di luglio (da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
Resta ferma la possibilità che i genitori concordino altri periodi di vacanza con i figli al di fuori del periodo estivo.
6) Entrambi i Genitori, pertanto, si occuperanno, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita e all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di indipendenza ed autonomia, nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori, il tutto fermo restando quanto infra previsto in punto di spese straordinarie. Entrambi i Coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Coniugi concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami Genitoriali e, in particolare, con i Nonni paterni e materni, ai quali dunque prioritariamente i Genitori delegheranno la cura – ivi compreso l'accompagnare e/o prelevare i Minore a/da scuola, attività extrascolastiche, centri estivi, ecc. – senza possibilmente ricorrere all'aiuto di terzi verso corrispettivo. Il tutto come meglio illustrato dagli artt.
337 ter e seguenti del Codice Civile. I Genitori avranno pertanto pari accesso al registro scolastico e si impegnano a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche relative ai
Minori (oltre che relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia.
7) Nel rispetto di tutti i criteri di cui all'art. 337, IV comma, c.p.c. – e tenuto conto di quanto infra previsto in punto di Assegno Unico Familiare - a partire dal mese di Giugno 2025, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei Minori, il sig. verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla CP_1 [...]
, a mezzo bonficio bancario e per 12 mesi l'anno l'importo di complessivo € 400,00 mensili, Parte_2 in ragione di € 200,00 mensili ciascuno, da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori saranno ripartire tra i Coniugi al 50% ciascuno, da inviduarsi secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data
29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE ED (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specilista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE ED (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per
l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
3 - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata
e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare
e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettviamente anticipate da ciascuno)”;
Il tutto con impegno delle Parti a mantenere una contabilità mensile delle stesse, così da poter definire i reciproci debiti/crediti relative alle spese in parola entro la fine del mese successivo agli esborsi.
9 Ai sensi delle Leggi Fiscali e tributarie:
- Assegno Unico Familiare: i Genitori convengono che l'erogazione dell'Assegno Unico Familiare spetterà in capo ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
- Le eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai
Genitori in misura del 50% ciascuno, ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Minori.
- Al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per i Figli
(fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta.
4 10) I Coniugi si dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto, allo stato, in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento.
11) Le Parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i Minori;
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Tutto ciò premesso, i Signori e come sopra rappresentati, assistiti, Parte_1 CP_1 difesi ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO all'adito Tribunale di Lecco – competente in base al luogo di residenza dei Minori – affinchè, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore la loro separazione consensuale venga omologata alle condizioni sub da 1) a 11) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Santa Maria
Hoè l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio registri dello stato civile del Comune di Santa Maria Hoè al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2009.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 14.09.2009 a Santa Maria Hoè (LC) e dalla loro unione sono nati i figli ER
, nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...], entrambi
[...] Persona_6 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Santa Maria Hoè il 14.09.2009, con atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite interamente compensante tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Hoè per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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