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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1767/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 03/07/2025, ad ore 9,29, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ANNA BEATRICE INDIVERI, per parte resistente l'avv. MARIA VITTORIA GIROTTI,
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni in premessa condannare la a rimborsare al la somma di € 17.735,48, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi al saldo, con vittoria di spese di causa”.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza:
-in via principale rigettare la domanda proposta dal ricorrente dr. in quanto Controparte_2 totalmente infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata e non creduta ipotesi che il Tribunale voglia ritenere esistente il credito oggetto di causa, ritenere lo stesso compensato con tutte le somme trattenute da parte attrice a titolo di regali per la nascita della bambina, per il suo compleanno e successivo matrimonio, per la parte di competenza della convenuta , in misura pari al credito azionato in giudizio. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese tutte, alle ore 9,35 il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
, Controparte_2 C.F._1 con l'avv. ANNA BEATRICE INDIVERI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MARIA VITTORIA GIROTTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 duodecies cpc depositato in data 21.12.24 ha chiesto Controparte_2 al Tribunale di condannare la coniuge a rimborsargli la somma di € 17.735,48, Controparte_1 oltre interessi al saldo, che assume di averle mutuato, in più riprese, in epoca compresa fra il 22.11.21 ed il 23.1.23.
Deduce il ricorrente:
- di aver conosciuto nella primavera del 2021 e di aver, a distanza di pochi Controparte_1 mesi, iniziato a frequentarla;
- che allora la era titolare di una attività commerciale in Porto Sant'Elpidio, precisamente CP_1 un negozio di vendita di articoli da regalo, si trovava in difficoltà economiche, e stava subendo diverse procedure esecutive per i debiti contratti per l'attività;
- che, per evitare di peggiorare la situazione e aggravare l'esposizione debitoria, la gli CP_1 aveva chiesto un aiuto economico con l'impegno alla restituzione appena trovata una stabile occupazione;
- di averle bonificato le seguenti somme: € 5.000,00 in data 22.11.2021 per estinzione finanziamento;
€ 2.069,71 per il pagamento arretrati INPS in data 19.4.2022; € 520,39 per pagina 2 di 10 Erario in data 2.5.2022 e 16.8.2022; € 550,00 per il pagamento rata finanziamento BMW in data
22.9.2022; € 2.100,00 per il pagamento della carta di credito in data 11.10.2022; € 7.315,38 per estinzione finanziamento BMW in data 23.11.2022 e € 180,00 per rata finanziamento in data
23.1.2023, per complessivi € 17.735,48;
- di averle fatto nello stesso periodo, consapevole delle ristrettezze economiche di lei, anche
“regalie” per complessive € 6.000,00;
- di aver invitato la alla negoziazione assistita con racc.a.r. 10-14.10.2024, che non CP_1 aveva alcun riscontro, neppure di contestazione del dovuto.
- di aver – come emerge dagli estratti conto depositati - distinto nella causale le somme oggetto di regalo proprio con la dicitura “REGALO”, mentre per le altre abbia in modo puntuale e preciso indicato la destinazione del versamento relativa ai vari e diversi debiti che lei avrebbe dovuto pagare;
- che non vi è dubbio che i diversi bonifici abbiamo riguardato il pagamento dei debiti contratti dalla a cui egli era totalmente estraneo;
CP_1
- che le somme da lui versate non costituiscono certamente una forma di donazione, che comunque, priva delle formalità previste dall'art. 783 cc, sarebbe nulla;
- che, nel periodo in cui aveva fatto i versamenti, tra loro due vi era solo una relazione sentimentale, senza convivenza, peraltro iniziata solo da pochi mesi, che non possono certo giustificare il versamento di somme di tale importo a titolo di regalo, se non nei casi in cui lui stesso lo ha espressamente scritto;
- che Cass. 11664/23, precisa che, se il mutuante, che è onerato della prova dell'esistenza del mutuo, non riesce a fornire la prova, sta a chi ha ricevuto la somma dimostrare la causa che giustifica il suo diritto a trattenere le somme ricevute: “Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello della inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio all'altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo”;
- di poter, in applicazione di tali principi, documentalmente dimostrare di aver versato delle somme in favore della e la non avendo alcun titolo per trattenerle, dovrà CP_1 CP_1 restituirgli quanto ricevuto.
Con decreto 7.1.25 il GI designato ha fissato per la prima comparizione delle parti l'udienza 3.4.25, delegando a questo got trattazione e decisione della causa.
Ricevuta in data 22.1.25 la notificazione di ricorso e decreto di fissazione udienza, si è costituita per contrastare l'avversa domanda - totalmente infondata, artatamente Controparte_1 inveritiera ed omissiva su circostanze fondamentali per la decisione della causa - e chiederne il rigetto, deducendo:
- che la presente controversia nasce come risposta alla causa di separazione giudiziale da lei proposta nei confronti del coniuge, mai quest'ultimo avendo avanzato prima richieste di restituzione di denaro;
- di essere diplomata in ragioneria e di essersi unita in matrimonio a Fermo il giorno 27.5.2023 con il dr. , Ufficiale della Guardia di Finanza;
Controparte_2
- che dall'unione era già nata una bambina, in data 8.11.2022; Persona_1
- che la convivenza effettiva della coppia era iniziata già un anno prima della nascita della bambina ed esattamente nel mese di luglio 2021, quando lei si era trasferita a vivere nell'alloggio in dotazione al dr. presso la Caserma GdF di Fermo;
CP_2
- di star meditando, al tempo della nascita del rapporto sentimentale tra le parti, di chiudere la propria attività commerciale (negozio), che purtroppo era risultata in passivo, decisione poi pagina 3 di 10 rafforzata da altri motivi: a febbraio 2022 era stata concepita la bambina, poi nata a [...] anno, e nella prospettiva di mettere su la famiglia, l'attività commerciale legata al negozio non era compatibile con il ruolo di madre;
- che inoltre la coppia aveva anche valutato che, essendo gli ufficiali della GdF destinati a trasferimenti d'ufficio, radicare in un certo luogo ed investire in un'attività di commercio con il rischio di doverla poi chiudere non era assolutamente conveniente;
- di essere al tempo nullatenente, priva di risorse proprie e di altra attività di lavoro, situazione ben nota all'odierno ricorrente;
- che il dr. , oltre ad un ottimo stipendio da ufficiale della GdF e ad una innata CP_2 generosità, godeva di ingenti risorse personali e familiari, investimenti per centinaia di migliaia di euro presso CA DE (doc.n.1) e si era mostrato subito molto disponibile nei confronti della compagna, offrendole delle (peraltro modeste, considerata la sua situazione patrimoniale personale) somme di denaro per pagare qualche debito o finanziamento contratto nel frattempo, anche in occasione della nascita della bambina;
- che la circostanza va inquadrata nel clima di innamoramento esistente all'epoca tra le parti, nell'entusiasmo di una relazione appena iniziata e nel progetto di costruire una famiglia insieme, cosa poi realmente avvenuta.;
- che Si trattava di offerte di aiuto assolutamente spontanee giacché la sig.ra non ha mai CP_1 avanzato alcuna richiesta di prestito al dr. e, conseguentemente, nessun impegno di CP_2 restituzione è mai stato assunto, non solo per i rapporti affettivi che legavano le parti che già convivevano ma anche ben sapendo sia la prima che il secondo che detto impegno non avrebbe potuto essere rispettato per l'assenza di sostanze proprie in capo alla sig.ra CP_1
- che Significativi e determinanti i docc.ti n. 2 e 3) relativi a messaggi (whatsapp e vocali) scambiati tra le parti nel periodo 2022-2023 in cui da una parte dice a di attingere Controparte_1 Controparte_2 tranquillamente ai suoi risparmi in contanti, dall'altra quest'ultimo scrive alla compagna “...ma ti pare che io abbia mai fatto distinzioni tra mio e tuo .. .mi dispiace nn poterti dare una certezza sulle somme che ti accredito sulla carta perché a seconda degli impegni gestisco un po' spendendo con vari metodi (ad esempio: bancomat o carta di credito per rinvio spese) ecc” oppure “puoi fà quello che vuoi...parimenti la carta, fai quello che vuoi...a un certo punto inizieranno ad arrivare gli accrediti tutti insieme a cascata … per cui oltre lo stipendio inizierò a prendere pure...t'ho detto tutta una serie di cose...per ora è tutto in equilibrio per cui fai quello che vuoi...”): il messaggio vocale è del 9.3.2023.
- che Tale scambio di messaggi, datati 2022/2023 toglie, da solo, ogni valenza all'assunto posto a fondamento della domanda attrice: perfetta confusione tra i patrimoni delle due parti, espressa generosità di entrambi e soprattutto del dr. nel consentire alla compagna di prelevare dal suo CP_2 conto, con la sua carta, quello che voleva.
- che Del resto nello stesso assunto di controparte è contenuta la negazione dell'esistenza di un credito alla restituzione da parte del dr laddove si parla di “impegno alla restituzione appena trovata CP_2 una stabile occupazione” (pag.1 del ricorso). Dunque, un presunto impegno generico che, anche fosse esistito, non avrebbe alcun valore giuridico a prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio.
- che Ogni somma destinata alla coppia confluiva sul conto di quest'ultimo, sia in Persona_1 occasione della nascita della bambina che del suo compleanno che del successivo matrimonio: a questo Per_ proposito, nel periodo della nascita della bambina, , avvenuta a novembre 2022, e poi del primo compleanno, il dr. riceveva sul proprio conto bancario regali in denaro da parte di parenti ed CP_2 amici per svariate migliaia di euro, nella specie per complessivi 9.600,00 euro, come risulta dagli estratti conto depositati da parte attrice nel giudizio di separazione in corso (doc.n. 4 oggi prodotto). Nel dettaglio:
Parte_1
€ 1.900,00 il 5.8.2022
€ 3.300,00 il 28.10.2022
€ 3.000,00 il 10.1.2023
pagina 4 di 10 € 1.000,00 il 14.2.2023
Persona_2
€ 400,00 il 9.11.2023 Per_
- che In occasione del matrimonio avvenuto successivamente alla nascita di , a maggio 2023, ancora una volta soltanto sul conto bancario del dr. confluivano ingenti somme a titolo di CP_2 regali di nozze da parte di parenti ed amici, per complessivi € 25.700,00, nuovamente trattenuti per intero dal medesimo. Il 50% di quelle somme avrebbe dovuto essere corrisposto alla sig.ra cui CP_1 pure erano destinate. Anche su queste circostanze si offre prova documentale negli estratti conto bancari depositati dal dr. nel giudizio di separazione (documento citato). In particolare, le CP_2 somme accreditate sono state le seguenti.
€ 700,00 il 12.4.2023
€ 800,00 il 13.4.2023
€ 200,00 il 18.4.2023
€ 1.000,00 il 21.3.2023
€ 800,00 il 28.4.2023
€ 600,00 il 3.5.2023
€ 700,00 il 5.5.2023
€ 500,00 l'8.5.2023
€ 250,00 il 9.5.2023
€ 700,00 il 10.5.2023
€ 1.900,00 il 12.5.2023
€ 150,00 il 15.5.2023
€ 1.850,00 il 16.5.2023
€ 1.000,00 il 17.5.2023
€ 1.250,00 il 18.5.2023
€ 1.000,00 il 19.5.2023
€ 500,00 il 22.5.2023
€ 1.300,00 il 23.5.2023
€ 2.550,00 il 24.5.2023
€ 1.500,00 il 25.5.2023
€ 1.750,00 il 26.5.2023
€ 2.700,00 il 29.5.2023
€ 700,00 il 30.5.2023
€ 200,00 il 31.5.2023
€ 300,00 l'1.6.2023
€ 300,00 l'8.1.2024;
- che Si evince chiaramente dalla causale di ogni singolo bonifico sul conto corrente di parte attrice che le somme erano regali di nozze destinate ad entrambi, con auguri e felicitazioni di ogni tipo. Del resto sulla partecipazione di nozze era stato indicato proprio l'Iban del dr. per effettuare i CP_2 versamenti in denaro come regalo (v.partecipazione di nozze, doc.n.5)
- che Il dr. tratteneva ogni somma per sé senza mai condividere con la compagna (poi moglie) CP_2 gli importi ricevuti. Questo a significare quali fossero i reali rapporti tra le parti. La circostanza si evince anche dall'esame degli estratti dei conti correnti di per gli anni 2022 – 2023, privi di Controparte_1 entrate (doc.n.6)
pagina 5 di 10 - che, tra regali per la bambina e regali di nozze, aveva trattenuto per sé ben Controparte_2 35.300,00 euro, omettendo di corrispondere quanto di sua spettanza all'avente diritto in pari misura, ossia € 17.650,00, importo di cui ella è creditrice e che viene oggi eccepito, in via subordinata, in compensazione con il credito vantato in giudizio da parte attrice, ai sensi dell'art. 1243 c.c. trattandosi, in entrambi i casi, di debiti (ferma restando la contestazione circa l'esistenza di un debito da parte dell'odierna convenuta nei confronti del marito) che hanno per oggetto una somma di denaro, liquidi ed esigibili (1° comma della norma citata).;
- che la bambina era nata il giorno 8.11.22 ed in data 23.11.22, come regalo per la nascita della figlia, il dr. aveva estinto alla moglie il finanziamento acceso per l'acquisto della sua CP_2 macchina, per € 7.315,38, regalo sicuramente gradito anche in considerazione che la sua attività commerciale non aveva avuto buon esito e che non poteva cercare altro lavoro dopo la nascita della figlia;
- che le dazioni di denaro da parte del dr. alla sig.ra sono state improntate CP_2 CP_1 sullo spirito di liberalità e solidarietà familiare, connaturato allo stato di convivenza.
- che L'art.809 del codice civile tratta delle donazioni indirette: “le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art.769 ...”. Esse si possono realizzare in diverse forme, non solo con dazioni dirette di denaro ma anche con il pagamento di un debito altrui (estinzione di un finanziamento), con la remissione di un debito, e realizzano l'effetto diretto ad esse connaturato, di arricchire un soggetto animus donandi. L'operazione negoziale può essere ricondotta allo schema dei negozi giuridici che attuano la protezione di un terzo (figlio, coniuge, convivente).
- che Il mancato richiamo nell'art.809 c.c. alle norme sulla forma dell'atto ha portato la giurisprudenza ad affermare il principio consolidato che per la loro validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: Cass.n.14551/2016; Cass. n.14197/2013; ecc.).;
- che La donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità ed abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario: Cass. Sez.Unite 5.8.1982 n.9282. “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito...”: Cassazione Ordinanza 19.7.2024, n.19973.;
- che Con riferimento ai doveri morali di solidarietà tra conviventi Cass.n.1277/2014 ha chiaramente confermato che le attribuzioni patrimoniali del convivente more uxorio alla compagna durante la convivenza costituiscono adempimento di doveri morali e sociali che trovano la loro regolamentazione nell'art.2034 c.c. che disciplina le obbligazioni naturali le quali determinano come effetto la soluti retentio ovvero l'impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze nonché proporzionata all'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. Sulla necessità di una proporzionalità tra le condizioni patrimoniali del solvens e l'interesse da soddisfare nonché rispetto a tutte le circostanze del caso, si soffermano anche Cass. n.14732/2018 e Cass.n.11303/2020. Saecondo la prima “è possibile configurare l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza -il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”. Il principio viene espresso anche dalla pronuncia successiva sopra citata.;
- che Le liberalità volontariamente erogate dal dr. alla compagna nonché madre di sua figlia ed CP_2 infine moglie erano adeguate alle circostanze, proporzionate alle sue sostanze e alla sua condizione sociale e non hanno travalicato tali limiti.
- che Nel parallelo giudizio di separazione che si sta svolgendo avanti all'intestato Tribunale, su ordine del Giudice (v.provv.to del 30.11.2024) veniva ordinato al dr. “l'esibizione degli estratti conto CP_2 bancari omessi e la documentazione relativa agli investimenti e rapporti finanziari ad esso pagina 6 di 10 intestati...”(doc.n.7). Dall'esame della documentazione depositata dal dr. emerge come le CP_2 condizioni patrimoniali del medesimo fossero, già all'epoca dell'inizio della convivenza con la sig.ra molto floride, circostanza che il medesimo confermava anche nel messaggio vocale alla stessa in CP_1 cui diceva che oltre allo stipendio sarebbero confluite tante altre indennità. Di seguito alcuni dettagli, documentati dagli estratti conto: nel mese di febbraio 2023 confluivano sul conto DE intestato al dr. € 102.202,22 quale CP_2 liquidazione per il riscatto di una polizza;
CA DE attestava un patrimonio di investimenti in capo all'odierno attore pari ad € 278.668,01.
Nel periodo gennaio – aprile 2021 il dr. sottoscriveva le seguenti polizze: CP_2
€ 2.225,00 il 15.1.2021
€ 2.225,00 il 15.2.2021
€ 34.000,00 il 3.3.2021
€ 10.000,00 il 27.4.2021
€ 2.000,00 il 17.4.2021
€ 2.000,00 il 15.5.2021
- che Dunque emergono movimenti in denaro già nell'epoca dell'inizio della convivenza con la sig.ra che denotano un'ottima disponibilità economica, investimenti per decine di migliaia di euro ed CP_1 un portafoglio assolutamente consistente.
- che Come si è detto, alla convivenza è sopraggiunta la nascita di una bambina ed a questa il matrimonio: tale sequenza di fatti toglie ogni ombra di dubbio al fatto che la relazione tra le parti fosse improntata alla massima serietà (nonostante lo svilimento della stessa ad opera di controparte per meri fini processuali), che ci fosse il progetto comune di costruire una famiglia che poi si coronava con il matrimonio. La sig.ra non prestava attività di lavoro e non aveva sostanze proprie ed il CP_1 dr. si era mostrato subito generoso e comprensivo nei suoi confronti: l'esistenza di “regali” così CP_2 definiti per 6.000,00 euro non solo non contraddice l'assunto delle liberalità ma ne è una conferma. Del resto se il dr. avesse voluto distinguere i cosiddetti regali da quelli che non lo fossero, si CP_2 sarebbe preoccupato di formalizzare l'impegno alla restituzione da parte della sua compagna, il che non è mai avvenuto. Anzi, dalle sue stesse affermazioni, si evince che lo stesso autorizzava a Controparte_1 fare con la sua carta quello che voleva.
Parte resistente ha concluso in comparsa di costituzione come riportato a verbale odierno.
All'udienza di prima comparizione 3.4.25 parte ricorrente - che già aveva depositato telematicamente una memoria e dei documenti conseguenti alle difese della convenuta – ha chiesto termine ex art 281 duodecies comma 4; parte resistente ha rilevato che il deposito di note e documenti da parte del ricorrente era irrituale e che, in ogni caso, si trattava di documenti irrilevanti, non è opposta alla concessione dei termini richiesti.
Nel rispetto del primo termine, parte ricorrente ha dunque dedotto:
- che nessuna rilevanza ha la pendenza di una separazione giudiziale tra le parti e ancor di più le differenze delle condizioni economiche tra le parti.;
- che Il patrimonio immobiliare e mobiliare del nulla ha a che vedere con i rapporti tra lo CP_2 stesso e la e non si comprende la ragione per la quale controparte abbia voluto evidenziarlo. CP_1
- che la semplice lettura delle causali dei pagamenti fatti dal , prima del matrimonio, e CP_2 addirittura ancor prima della nascita della figlia, in favore della convenuta mostra come non si sia trattato di liberalità, perché, quando lo stesso ha fatto dei regali alla fidanzata, ha espressamente
“regalo” nella causale del bonifico;
- che Assolutamente estranei al presente giudizio sono invece i bonifici ricevuti dal sul proprio CP_2
pagina 7 di 10 Per_ conto: e per il matrimonio e per i regali ricevuti dai propri parenti per la nascita della piccola .
- che Quanto ai bonifici ricevuti come regali di nozze gli stessi coniugi all'epoca ebbero ad indicare il conto corrente del ricorrente già nelle partecipazioni di nozze, perché tutte le spese del matrimonio vennero anticipate dal , anche con l'aiuto della mamma, e perché tutte le spese anche di CP_2 gestione della famiglia, precedenti e successive sono stati sempre sostenuti dal . A meno di CP_2 non voler rifare i conti delle spese sostenute negli anni dal e verificare a quanto ammonta il CP_2 credito dello stesso per le spese del matrimonio, della pregressa e successiva convivenza.;
- che nel ricorso per separazione la ben consapevole del fatto che tutte le spese del matrimonio, CP_1 pregresse e successive, fosse state anticipate dal non ha chiesto la restituzione di alcunché.; CP_2
- che Quanto invece ai bonifici ricevuti per la nascita della figlia della coppia i regali sono stati fatti dai parenti ed amici del che ha provveduto a tutte le spese, soprattutto a quelle della carrozzina, CP_2 passeggino, culla, seggioli e quant'altro, senza che la partecipasse con alcun apporto economico. CP_1 Inoltre, il ricorrente già dalla nascita ha costituito un deposito bancario sul quale periodicamente versa denaro per un futuro anche scolastico della figlia. Né è previsto che la debba detenere lei denaro CP_1 destinato alla bambina, peraltro neppure a lei versato.
- che la non ha titolo giuridico per pretendere nulla in relazione alle suddette somme, per le CP_1 ragioni già espresse, e ancor meno poterle porre in compensazione, in relazione alla quale comunque per mancanza di connessione non si accetta il contraddittorio.
Nella memoria autorizzata parte ricorrente richiama la documentazione tutta depositata irritualmente prima della udienza di prima comparizione, senza provvedere a ridepositarla.
In replica, parte resistente ha rilevato l'assoluta ininfluenza ed irrilevanza ai fini della decisione di quanto irritualmente depositato ex adverso, deducendo:
- che Non solo parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti che giustifichi la domanda di restituzione delle somme di denaro ma la difesa della resistente ha offerto piena prova documentale dello spirito di liberalità e solidarietà familiare che ha informato ogni elargizione di somme da parte del dr. alla sig.ra numerose chat vocali e scritte CP_2 CP_1 dalle quali si evince da una parte l'intenzione del ricorrente di non porre alcun limite alla sig.ra CP_1 nell'utilizzare se necessario la carta di credito collegata al suo conto e di rassicurarla sulle sue risorse finanziarie personali, dall'altra anche l'intenzione della stessa sig.ra di consentire al primo, in CP_1 qualche occasione, di attingere al suo conto personale. Nella totale confusione, in costanza di convivenza, tra i due patrimoni e ferma restando l'enorme differenza tra quello dell'uno e quello dell'altra. Per_
- che L'avere il dr. ricevuto e trattenuto per sé regali di nozze e di compleanno di per CP_2 oltre 35.000,00 euro conferma comunque quali fossero i reali rapporti tra le parti (conviventi prima, coniugi poi), al pari della circostanza di aver fornito nella partecipazione di nozze i dati bancari del solo ricorrente in vista dei futuri bonifici che i coniugi avrebbero ricevuto come regali: la totale confusione tra i due patrimoni e la possibilità per l'uno di attingere alle risorse dell'altro.;
- che non è condivisibile la tesi avversaria secondo cui “il patrimonio immobiliare e mobiliare del dr. nulla ha a che vedere con i rapporti tra lo stesso e la ..”, dal momento che, come si è CP_2 CP_1 ampiamente trattato in memoria di costituzione in giudizio (pagg.da 8 a 10), nelle obbligazioni naturali che determinano come effetto la soluti retentio e quindi l'impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato, deve esistere il requisito della proporzionalità con l'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens, principio anche affermato da costante recente Cassazione (pag.10 della ns.memoria di costituzione in giudizio). E pertanto il dimostrare che il dr. era ed è tuttora soggetto economicamente molto forte, che muove ingenti somme di CP_2 denaro in investimenti, polizze di vario tipo e trasferimenti su altri conti correnti, equivale a fornire prova inconfutabile dell'esistenza del requisito di proporzionalità sopra menzionato. A nulla rilevando se il dr. sia molto abbiente in virtù di ricchezze trasmesse dalla sua famiglia o guadagnate CP_2 personalmente: le sue sostanze gli permettevano, senza alcun sacrificio, di fare dei regali alla sua pagina 8 di 10 compagna (poi moglie) all'epoca priva di qualsiasi risorsa personale e dimostrare alla medesima tutta la sua generosità.
Parte resistente deposita all'uopo documentazione bancaria e finanziaria prodotta dallo stesso nel giudizio di separazione n. 947/2024 RG avanti a codesto Tribunale, dalla quale si evince CP_2 l'esistenza di un patrimonio d'investimenti, alla data del 29.11.2024, per € 258.248,34 presso CA
DE (pag.3). Gli estratti conto evidenziano: il riscatto parziale di una polizza per € 24.424,09 in data 25.1.2022 (pag.4); l'accredito di uno stipendio di € 8.735,88 il 22.7.2022 (pag.5); il riscatto di una polizza in data 3.11.2022 per € 24.899,90 (pag.6); il riscatto di una polizza per € 102.202,22 il 22.2.2023 (pag.7); accredito di uno stipendio di € 11.050,65 il 21.7.2023 (pag.8); acquisto auto Stelvio il 25.1.2024 per € 29.500,00 (pag.9); sottoscrizione fondi/polizze il 18.3.2024 per € 60.000,00 (pag.10); liquidazione investimenti per € 49.000,00 in data 21.3.2024 (pag.11); ecc.
Chiede infine che la causa sia posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
All'udienza 15.5.25 il got, preso atto del fatto che le parti non avevano avanzato alcuna istanza di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione ritualmente prodotta, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
Deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato:
- che e si siano conosciuti nella primavera del 2021 ed Controparte_2 Controparte_1 abbia a f
- che sin dalla primavera del 2021 le condizioni economiche di fossero difficili, Controparte_1 risultando il di lei esercizio commerciale in passivo ed avendo ella vari debiti, per alcuni dei quali pendevano procedure esecutive;
- che in epoca imprecisata, ma quantomeno nella primavera 2022, i due abbiano iniziato la convivenza presso l'alloggio assegnato a lui presso la GDF d Fermo;
- che dalla loro unione in data 8.11.22 sia nata una bambina, Persona_1 presumibilmente concepita circa 9 mesi prima;
- che le proprie precarie condizioni economiche, l'avvenuto concepimento ed il progetto familiare condiviso con un ufficiale GdF soggetto a trasferimenti abbiano determinato la sig.ra
– evidentemente nulla opponendo il – a cessare l'attività e a non cercare altra CP_1 CP_2 occupazione;
- che il loro matrimonio sia stato celebrato a Fermo il giorno 27.5.23;
- che prima del deposito del ricorso di , abbia chiesto la Controparte_2 Controparte_1 separazione personale giudiziale.
Come sin qui scritto, sostiene di aver bonificato a in varie Controparte_2 Controparte_1 riprese e nel periodo compreso fra il 22.11.21 ed il 23.1.23 – ossia incontestatamente prima del loro matrimonio, ma in parte poco prima ed in parte durante la loro convivenza (di per se stessa incontestata, ma avviata in data rimasta imprecisata) – l'importo complessivo di € 17.735,48, che assume di averle mutuato, come risulterebbe dal fatto che ogni singolo bonifico, da estratto conto prodotto con l'iscrizione a ruolo, riporta in causale il debito al cui saldo l'importo era destinato, aggiungendo che la sig.ra si fosse impegnata a rimborsare non appena nella CP_1 disponibilità di una fonte di reddito da lavoro.
Rispetto alla prospettazione del ricorrente va osservato:
- che l'importo di € 520,39 risulta, dall'estratto conto prodotto, corrispondere alla somma di due addebiti per versamenti su modelli F24 non prodotti, sicché non è possibile ricostruire chi fosse il debitore, e l'importo andrebbe comunque defalcato dal totale richiesto;
- che, anche ove si dovesse ritenere raggiunta la prova che la sig.ra si fosse impegnata CP_1
pagina 9 di 10 al rimborso di € 17.215,09 (così ridotto l'importo in considerazione dell'osservazione che precede) – il che, come si è detto, lei nega - mancherebbe del tutto la prova che l'obbligazione così contratta sia, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, divenuta esigibile, ossia che la sig.ra abbia ora una stabile occupazione;
CP_1
- che, come è noto, il preteso mutuante deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato ed il preteso mutuatario che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo;
- che la sig.ra nega l'esistenza di un rapporto di mutuo e nessuna prova, anche ove CP_1 fosse stata offerta, dell'uso del danaro da parte di lei – corrispondente o meno a quello indicato nella causale dei bonifici disposto da – consentirebbe di univocamente Controparte_2 presumere il titolo del versamento dall'uno all'altra e l'esistenza dell'obbligazione di restituzione in capo alla sig.ra CP_1
- che la sig.ra ha allegato che i bonifici del costituiscono donazioni indirette o CP_1 CP_2 espressione della solidarietà fra conviventi, ossia titoli diversi dal mutuo ma plausibili e perfettamente in linea con l'ordinamento;
- che infatti le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Cass. 23471/2024);
- che, in effetti, posto che incontestatamente la sig.ra era – nel periodo compreso fra il CP_1 22.11.21 ed il 23.1.23 ed anche oltre, dopo le nozze – in condizioni economiche assai problematiche e priva di reddito da lavoro, si deve presumere fosse completamente a carico del convivente, poi coniuge (non è stato possibile accertare se ora legalmente separato o meno), fatto di cui il dr. doveva esser pienamente consapevole, così come doveva esser CP_2 consapevole del fatto che ognuno dei coniugi è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e del fatto che le proprie condizioni economico-patrimoniali fossero assai più floride di quelle della sig.ra (come documentato dalla resistente); CP_1
- che i messaggi whatsapp depositati dalla resistente confermano che il dr. CP_2 intendesse al tempo considerare le proprie risorse economiche a disposizione della famiglia e della moglie/compagna.
La domanda del ricorrente va quindi rigettata.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo, secondo la media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Controparte_1 in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,23 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 03/07/2025
Il got
AU TO
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 03/07/2025, ad ore 9,29, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ANNA BEATRICE INDIVERI, per parte resistente l'avv. MARIA VITTORIA GIROTTI,
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni in premessa condannare la a rimborsare al la somma di € 17.735,48, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi al saldo, con vittoria di spese di causa”.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza:
-in via principale rigettare la domanda proposta dal ricorrente dr. in quanto Controparte_2 totalmente infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata e non creduta ipotesi che il Tribunale voglia ritenere esistente il credito oggetto di causa, ritenere lo stesso compensato con tutte le somme trattenute da parte attrice a titolo di regali per la nascita della bambina, per il suo compleanno e successivo matrimonio, per la parte di competenza della convenuta , in misura pari al credito azionato in giudizio. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese tutte, alle ore 9,35 il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
, Controparte_2 C.F._1 con l'avv. ANNA BEATRICE INDIVERI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MARIA VITTORIA GIROTTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 duodecies cpc depositato in data 21.12.24 ha chiesto Controparte_2 al Tribunale di condannare la coniuge a rimborsargli la somma di € 17.735,48, Controparte_1 oltre interessi al saldo, che assume di averle mutuato, in più riprese, in epoca compresa fra il 22.11.21 ed il 23.1.23.
Deduce il ricorrente:
- di aver conosciuto nella primavera del 2021 e di aver, a distanza di pochi Controparte_1 mesi, iniziato a frequentarla;
- che allora la era titolare di una attività commerciale in Porto Sant'Elpidio, precisamente CP_1 un negozio di vendita di articoli da regalo, si trovava in difficoltà economiche, e stava subendo diverse procedure esecutive per i debiti contratti per l'attività;
- che, per evitare di peggiorare la situazione e aggravare l'esposizione debitoria, la gli CP_1 aveva chiesto un aiuto economico con l'impegno alla restituzione appena trovata una stabile occupazione;
- di averle bonificato le seguenti somme: € 5.000,00 in data 22.11.2021 per estinzione finanziamento;
€ 2.069,71 per il pagamento arretrati INPS in data 19.4.2022; € 520,39 per pagina 2 di 10 Erario in data 2.5.2022 e 16.8.2022; € 550,00 per il pagamento rata finanziamento BMW in data
22.9.2022; € 2.100,00 per il pagamento della carta di credito in data 11.10.2022; € 7.315,38 per estinzione finanziamento BMW in data 23.11.2022 e € 180,00 per rata finanziamento in data
23.1.2023, per complessivi € 17.735,48;
- di averle fatto nello stesso periodo, consapevole delle ristrettezze economiche di lei, anche
“regalie” per complessive € 6.000,00;
- di aver invitato la alla negoziazione assistita con racc.a.r. 10-14.10.2024, che non CP_1 aveva alcun riscontro, neppure di contestazione del dovuto.
- di aver – come emerge dagli estratti conto depositati - distinto nella causale le somme oggetto di regalo proprio con la dicitura “REGALO”, mentre per le altre abbia in modo puntuale e preciso indicato la destinazione del versamento relativa ai vari e diversi debiti che lei avrebbe dovuto pagare;
- che non vi è dubbio che i diversi bonifici abbiamo riguardato il pagamento dei debiti contratti dalla a cui egli era totalmente estraneo;
CP_1
- che le somme da lui versate non costituiscono certamente una forma di donazione, che comunque, priva delle formalità previste dall'art. 783 cc, sarebbe nulla;
- che, nel periodo in cui aveva fatto i versamenti, tra loro due vi era solo una relazione sentimentale, senza convivenza, peraltro iniziata solo da pochi mesi, che non possono certo giustificare il versamento di somme di tale importo a titolo di regalo, se non nei casi in cui lui stesso lo ha espressamente scritto;
- che Cass. 11664/23, precisa che, se il mutuante, che è onerato della prova dell'esistenza del mutuo, non riesce a fornire la prova, sta a chi ha ricevuto la somma dimostrare la causa che giustifica il suo diritto a trattenere le somme ricevute: “Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello della inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio all'altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo”;
- di poter, in applicazione di tali principi, documentalmente dimostrare di aver versato delle somme in favore della e la non avendo alcun titolo per trattenerle, dovrà CP_1 CP_1 restituirgli quanto ricevuto.
Con decreto 7.1.25 il GI designato ha fissato per la prima comparizione delle parti l'udienza 3.4.25, delegando a questo got trattazione e decisione della causa.
Ricevuta in data 22.1.25 la notificazione di ricorso e decreto di fissazione udienza, si è costituita per contrastare l'avversa domanda - totalmente infondata, artatamente Controparte_1 inveritiera ed omissiva su circostanze fondamentali per la decisione della causa - e chiederne il rigetto, deducendo:
- che la presente controversia nasce come risposta alla causa di separazione giudiziale da lei proposta nei confronti del coniuge, mai quest'ultimo avendo avanzato prima richieste di restituzione di denaro;
- di essere diplomata in ragioneria e di essersi unita in matrimonio a Fermo il giorno 27.5.2023 con il dr. , Ufficiale della Guardia di Finanza;
Controparte_2
- che dall'unione era già nata una bambina, in data 8.11.2022; Persona_1
- che la convivenza effettiva della coppia era iniziata già un anno prima della nascita della bambina ed esattamente nel mese di luglio 2021, quando lei si era trasferita a vivere nell'alloggio in dotazione al dr. presso la Caserma GdF di Fermo;
CP_2
- di star meditando, al tempo della nascita del rapporto sentimentale tra le parti, di chiudere la propria attività commerciale (negozio), che purtroppo era risultata in passivo, decisione poi pagina 3 di 10 rafforzata da altri motivi: a febbraio 2022 era stata concepita la bambina, poi nata a [...] anno, e nella prospettiva di mettere su la famiglia, l'attività commerciale legata al negozio non era compatibile con il ruolo di madre;
- che inoltre la coppia aveva anche valutato che, essendo gli ufficiali della GdF destinati a trasferimenti d'ufficio, radicare in un certo luogo ed investire in un'attività di commercio con il rischio di doverla poi chiudere non era assolutamente conveniente;
- di essere al tempo nullatenente, priva di risorse proprie e di altra attività di lavoro, situazione ben nota all'odierno ricorrente;
- che il dr. , oltre ad un ottimo stipendio da ufficiale della GdF e ad una innata CP_2 generosità, godeva di ingenti risorse personali e familiari, investimenti per centinaia di migliaia di euro presso CA DE (doc.n.1) e si era mostrato subito molto disponibile nei confronti della compagna, offrendole delle (peraltro modeste, considerata la sua situazione patrimoniale personale) somme di denaro per pagare qualche debito o finanziamento contratto nel frattempo, anche in occasione della nascita della bambina;
- che la circostanza va inquadrata nel clima di innamoramento esistente all'epoca tra le parti, nell'entusiasmo di una relazione appena iniziata e nel progetto di costruire una famiglia insieme, cosa poi realmente avvenuta.;
- che Si trattava di offerte di aiuto assolutamente spontanee giacché la sig.ra non ha mai CP_1 avanzato alcuna richiesta di prestito al dr. e, conseguentemente, nessun impegno di CP_2 restituzione è mai stato assunto, non solo per i rapporti affettivi che legavano le parti che già convivevano ma anche ben sapendo sia la prima che il secondo che detto impegno non avrebbe potuto essere rispettato per l'assenza di sostanze proprie in capo alla sig.ra CP_1
- che Significativi e determinanti i docc.ti n. 2 e 3) relativi a messaggi (whatsapp e vocali) scambiati tra le parti nel periodo 2022-2023 in cui da una parte dice a di attingere Controparte_1 Controparte_2 tranquillamente ai suoi risparmi in contanti, dall'altra quest'ultimo scrive alla compagna “...ma ti pare che io abbia mai fatto distinzioni tra mio e tuo .. .mi dispiace nn poterti dare una certezza sulle somme che ti accredito sulla carta perché a seconda degli impegni gestisco un po' spendendo con vari metodi (ad esempio: bancomat o carta di credito per rinvio spese) ecc” oppure “puoi fà quello che vuoi...parimenti la carta, fai quello che vuoi...a un certo punto inizieranno ad arrivare gli accrediti tutti insieme a cascata … per cui oltre lo stipendio inizierò a prendere pure...t'ho detto tutta una serie di cose...per ora è tutto in equilibrio per cui fai quello che vuoi...”): il messaggio vocale è del 9.3.2023.
- che Tale scambio di messaggi, datati 2022/2023 toglie, da solo, ogni valenza all'assunto posto a fondamento della domanda attrice: perfetta confusione tra i patrimoni delle due parti, espressa generosità di entrambi e soprattutto del dr. nel consentire alla compagna di prelevare dal suo CP_2 conto, con la sua carta, quello che voleva.
- che Del resto nello stesso assunto di controparte è contenuta la negazione dell'esistenza di un credito alla restituzione da parte del dr laddove si parla di “impegno alla restituzione appena trovata CP_2 una stabile occupazione” (pag.1 del ricorso). Dunque, un presunto impegno generico che, anche fosse esistito, non avrebbe alcun valore giuridico a prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio.
- che Ogni somma destinata alla coppia confluiva sul conto di quest'ultimo, sia in Persona_1 occasione della nascita della bambina che del suo compleanno che del successivo matrimonio: a questo Per_ proposito, nel periodo della nascita della bambina, , avvenuta a novembre 2022, e poi del primo compleanno, il dr. riceveva sul proprio conto bancario regali in denaro da parte di parenti ed CP_2 amici per svariate migliaia di euro, nella specie per complessivi 9.600,00 euro, come risulta dagli estratti conto depositati da parte attrice nel giudizio di separazione in corso (doc.n. 4 oggi prodotto). Nel dettaglio:
Parte_1
€ 1.900,00 il 5.8.2022
€ 3.300,00 il 28.10.2022
€ 3.000,00 il 10.1.2023
pagina 4 di 10 € 1.000,00 il 14.2.2023
Persona_2
€ 400,00 il 9.11.2023 Per_
- che In occasione del matrimonio avvenuto successivamente alla nascita di , a maggio 2023, ancora una volta soltanto sul conto bancario del dr. confluivano ingenti somme a titolo di CP_2 regali di nozze da parte di parenti ed amici, per complessivi € 25.700,00, nuovamente trattenuti per intero dal medesimo. Il 50% di quelle somme avrebbe dovuto essere corrisposto alla sig.ra cui CP_1 pure erano destinate. Anche su queste circostanze si offre prova documentale negli estratti conto bancari depositati dal dr. nel giudizio di separazione (documento citato). In particolare, le CP_2 somme accreditate sono state le seguenti.
€ 700,00 il 12.4.2023
€ 800,00 il 13.4.2023
€ 200,00 il 18.4.2023
€ 1.000,00 il 21.3.2023
€ 800,00 il 28.4.2023
€ 600,00 il 3.5.2023
€ 700,00 il 5.5.2023
€ 500,00 l'8.5.2023
€ 250,00 il 9.5.2023
€ 700,00 il 10.5.2023
€ 1.900,00 il 12.5.2023
€ 150,00 il 15.5.2023
€ 1.850,00 il 16.5.2023
€ 1.000,00 il 17.5.2023
€ 1.250,00 il 18.5.2023
€ 1.000,00 il 19.5.2023
€ 500,00 il 22.5.2023
€ 1.300,00 il 23.5.2023
€ 2.550,00 il 24.5.2023
€ 1.500,00 il 25.5.2023
€ 1.750,00 il 26.5.2023
€ 2.700,00 il 29.5.2023
€ 700,00 il 30.5.2023
€ 200,00 il 31.5.2023
€ 300,00 l'1.6.2023
€ 300,00 l'8.1.2024;
- che Si evince chiaramente dalla causale di ogni singolo bonifico sul conto corrente di parte attrice che le somme erano regali di nozze destinate ad entrambi, con auguri e felicitazioni di ogni tipo. Del resto sulla partecipazione di nozze era stato indicato proprio l'Iban del dr. per effettuare i CP_2 versamenti in denaro come regalo (v.partecipazione di nozze, doc.n.5)
- che Il dr. tratteneva ogni somma per sé senza mai condividere con la compagna (poi moglie) CP_2 gli importi ricevuti. Questo a significare quali fossero i reali rapporti tra le parti. La circostanza si evince anche dall'esame degli estratti dei conti correnti di per gli anni 2022 – 2023, privi di Controparte_1 entrate (doc.n.6)
pagina 5 di 10 - che, tra regali per la bambina e regali di nozze, aveva trattenuto per sé ben Controparte_2 35.300,00 euro, omettendo di corrispondere quanto di sua spettanza all'avente diritto in pari misura, ossia € 17.650,00, importo di cui ella è creditrice e che viene oggi eccepito, in via subordinata, in compensazione con il credito vantato in giudizio da parte attrice, ai sensi dell'art. 1243 c.c. trattandosi, in entrambi i casi, di debiti (ferma restando la contestazione circa l'esistenza di un debito da parte dell'odierna convenuta nei confronti del marito) che hanno per oggetto una somma di denaro, liquidi ed esigibili (1° comma della norma citata).;
- che la bambina era nata il giorno 8.11.22 ed in data 23.11.22, come regalo per la nascita della figlia, il dr. aveva estinto alla moglie il finanziamento acceso per l'acquisto della sua CP_2 macchina, per € 7.315,38, regalo sicuramente gradito anche in considerazione che la sua attività commerciale non aveva avuto buon esito e che non poteva cercare altro lavoro dopo la nascita della figlia;
- che le dazioni di denaro da parte del dr. alla sig.ra sono state improntate CP_2 CP_1 sullo spirito di liberalità e solidarietà familiare, connaturato allo stato di convivenza.
- che L'art.809 del codice civile tratta delle donazioni indirette: “le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art.769 ...”. Esse si possono realizzare in diverse forme, non solo con dazioni dirette di denaro ma anche con il pagamento di un debito altrui (estinzione di un finanziamento), con la remissione di un debito, e realizzano l'effetto diretto ad esse connaturato, di arricchire un soggetto animus donandi. L'operazione negoziale può essere ricondotta allo schema dei negozi giuridici che attuano la protezione di un terzo (figlio, coniuge, convivente).
- che Il mancato richiamo nell'art.809 c.c. alle norme sulla forma dell'atto ha portato la giurisprudenza ad affermare il principio consolidato che per la loro validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: Cass.n.14551/2016; Cass. n.14197/2013; ecc.).;
- che La donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità ed abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario: Cass. Sez.Unite 5.8.1982 n.9282. “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito...”: Cassazione Ordinanza 19.7.2024, n.19973.;
- che Con riferimento ai doveri morali di solidarietà tra conviventi Cass.n.1277/2014 ha chiaramente confermato che le attribuzioni patrimoniali del convivente more uxorio alla compagna durante la convivenza costituiscono adempimento di doveri morali e sociali che trovano la loro regolamentazione nell'art.2034 c.c. che disciplina le obbligazioni naturali le quali determinano come effetto la soluti retentio ovvero l'impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze nonché proporzionata all'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. Sulla necessità di una proporzionalità tra le condizioni patrimoniali del solvens e l'interesse da soddisfare nonché rispetto a tutte le circostanze del caso, si soffermano anche Cass. n.14732/2018 e Cass.n.11303/2020. Saecondo la prima “è possibile configurare l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza -il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”. Il principio viene espresso anche dalla pronuncia successiva sopra citata.;
- che Le liberalità volontariamente erogate dal dr. alla compagna nonché madre di sua figlia ed CP_2 infine moglie erano adeguate alle circostanze, proporzionate alle sue sostanze e alla sua condizione sociale e non hanno travalicato tali limiti.
- che Nel parallelo giudizio di separazione che si sta svolgendo avanti all'intestato Tribunale, su ordine del Giudice (v.provv.to del 30.11.2024) veniva ordinato al dr. “l'esibizione degli estratti conto CP_2 bancari omessi e la documentazione relativa agli investimenti e rapporti finanziari ad esso pagina 6 di 10 intestati...”(doc.n.7). Dall'esame della documentazione depositata dal dr. emerge come le CP_2 condizioni patrimoniali del medesimo fossero, già all'epoca dell'inizio della convivenza con la sig.ra molto floride, circostanza che il medesimo confermava anche nel messaggio vocale alla stessa in CP_1 cui diceva che oltre allo stipendio sarebbero confluite tante altre indennità. Di seguito alcuni dettagli, documentati dagli estratti conto: nel mese di febbraio 2023 confluivano sul conto DE intestato al dr. € 102.202,22 quale CP_2 liquidazione per il riscatto di una polizza;
CA DE attestava un patrimonio di investimenti in capo all'odierno attore pari ad € 278.668,01.
Nel periodo gennaio – aprile 2021 il dr. sottoscriveva le seguenti polizze: CP_2
€ 2.225,00 il 15.1.2021
€ 2.225,00 il 15.2.2021
€ 34.000,00 il 3.3.2021
€ 10.000,00 il 27.4.2021
€ 2.000,00 il 17.4.2021
€ 2.000,00 il 15.5.2021
- che Dunque emergono movimenti in denaro già nell'epoca dell'inizio della convivenza con la sig.ra che denotano un'ottima disponibilità economica, investimenti per decine di migliaia di euro ed CP_1 un portafoglio assolutamente consistente.
- che Come si è detto, alla convivenza è sopraggiunta la nascita di una bambina ed a questa il matrimonio: tale sequenza di fatti toglie ogni ombra di dubbio al fatto che la relazione tra le parti fosse improntata alla massima serietà (nonostante lo svilimento della stessa ad opera di controparte per meri fini processuali), che ci fosse il progetto comune di costruire una famiglia che poi si coronava con il matrimonio. La sig.ra non prestava attività di lavoro e non aveva sostanze proprie ed il CP_1 dr. si era mostrato subito generoso e comprensivo nei suoi confronti: l'esistenza di “regali” così CP_2 definiti per 6.000,00 euro non solo non contraddice l'assunto delle liberalità ma ne è una conferma. Del resto se il dr. avesse voluto distinguere i cosiddetti regali da quelli che non lo fossero, si CP_2 sarebbe preoccupato di formalizzare l'impegno alla restituzione da parte della sua compagna, il che non è mai avvenuto. Anzi, dalle sue stesse affermazioni, si evince che lo stesso autorizzava a Controparte_1 fare con la sua carta quello che voleva.
Parte resistente ha concluso in comparsa di costituzione come riportato a verbale odierno.
All'udienza di prima comparizione 3.4.25 parte ricorrente - che già aveva depositato telematicamente una memoria e dei documenti conseguenti alle difese della convenuta – ha chiesto termine ex art 281 duodecies comma 4; parte resistente ha rilevato che il deposito di note e documenti da parte del ricorrente era irrituale e che, in ogni caso, si trattava di documenti irrilevanti, non è opposta alla concessione dei termini richiesti.
Nel rispetto del primo termine, parte ricorrente ha dunque dedotto:
- che nessuna rilevanza ha la pendenza di una separazione giudiziale tra le parti e ancor di più le differenze delle condizioni economiche tra le parti.;
- che Il patrimonio immobiliare e mobiliare del nulla ha a che vedere con i rapporti tra lo CP_2 stesso e la e non si comprende la ragione per la quale controparte abbia voluto evidenziarlo. CP_1
- che la semplice lettura delle causali dei pagamenti fatti dal , prima del matrimonio, e CP_2 addirittura ancor prima della nascita della figlia, in favore della convenuta mostra come non si sia trattato di liberalità, perché, quando lo stesso ha fatto dei regali alla fidanzata, ha espressamente
“regalo” nella causale del bonifico;
- che Assolutamente estranei al presente giudizio sono invece i bonifici ricevuti dal sul proprio CP_2
pagina 7 di 10 Per_ conto: e per il matrimonio e per i regali ricevuti dai propri parenti per la nascita della piccola .
- che Quanto ai bonifici ricevuti come regali di nozze gli stessi coniugi all'epoca ebbero ad indicare il conto corrente del ricorrente già nelle partecipazioni di nozze, perché tutte le spese del matrimonio vennero anticipate dal , anche con l'aiuto della mamma, e perché tutte le spese anche di CP_2 gestione della famiglia, precedenti e successive sono stati sempre sostenuti dal . A meno di CP_2 non voler rifare i conti delle spese sostenute negli anni dal e verificare a quanto ammonta il CP_2 credito dello stesso per le spese del matrimonio, della pregressa e successiva convivenza.;
- che nel ricorso per separazione la ben consapevole del fatto che tutte le spese del matrimonio, CP_1 pregresse e successive, fosse state anticipate dal non ha chiesto la restituzione di alcunché.; CP_2
- che Quanto invece ai bonifici ricevuti per la nascita della figlia della coppia i regali sono stati fatti dai parenti ed amici del che ha provveduto a tutte le spese, soprattutto a quelle della carrozzina, CP_2 passeggino, culla, seggioli e quant'altro, senza che la partecipasse con alcun apporto economico. CP_1 Inoltre, il ricorrente già dalla nascita ha costituito un deposito bancario sul quale periodicamente versa denaro per un futuro anche scolastico della figlia. Né è previsto che la debba detenere lei denaro CP_1 destinato alla bambina, peraltro neppure a lei versato.
- che la non ha titolo giuridico per pretendere nulla in relazione alle suddette somme, per le CP_1 ragioni già espresse, e ancor meno poterle porre in compensazione, in relazione alla quale comunque per mancanza di connessione non si accetta il contraddittorio.
Nella memoria autorizzata parte ricorrente richiama la documentazione tutta depositata irritualmente prima della udienza di prima comparizione, senza provvedere a ridepositarla.
In replica, parte resistente ha rilevato l'assoluta ininfluenza ed irrilevanza ai fini della decisione di quanto irritualmente depositato ex adverso, deducendo:
- che Non solo parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti che giustifichi la domanda di restituzione delle somme di denaro ma la difesa della resistente ha offerto piena prova documentale dello spirito di liberalità e solidarietà familiare che ha informato ogni elargizione di somme da parte del dr. alla sig.ra numerose chat vocali e scritte CP_2 CP_1 dalle quali si evince da una parte l'intenzione del ricorrente di non porre alcun limite alla sig.ra CP_1 nell'utilizzare se necessario la carta di credito collegata al suo conto e di rassicurarla sulle sue risorse finanziarie personali, dall'altra anche l'intenzione della stessa sig.ra di consentire al primo, in CP_1 qualche occasione, di attingere al suo conto personale. Nella totale confusione, in costanza di convivenza, tra i due patrimoni e ferma restando l'enorme differenza tra quello dell'uno e quello dell'altra. Per_
- che L'avere il dr. ricevuto e trattenuto per sé regali di nozze e di compleanno di per CP_2 oltre 35.000,00 euro conferma comunque quali fossero i reali rapporti tra le parti (conviventi prima, coniugi poi), al pari della circostanza di aver fornito nella partecipazione di nozze i dati bancari del solo ricorrente in vista dei futuri bonifici che i coniugi avrebbero ricevuto come regali: la totale confusione tra i due patrimoni e la possibilità per l'uno di attingere alle risorse dell'altro.;
- che non è condivisibile la tesi avversaria secondo cui “il patrimonio immobiliare e mobiliare del dr. nulla ha a che vedere con i rapporti tra lo stesso e la ..”, dal momento che, come si è CP_2 CP_1 ampiamente trattato in memoria di costituzione in giudizio (pagg.da 8 a 10), nelle obbligazioni naturali che determinano come effetto la soluti retentio e quindi l'impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato, deve esistere il requisito della proporzionalità con l'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens, principio anche affermato da costante recente Cassazione (pag.10 della ns.memoria di costituzione in giudizio). E pertanto il dimostrare che il dr. era ed è tuttora soggetto economicamente molto forte, che muove ingenti somme di CP_2 denaro in investimenti, polizze di vario tipo e trasferimenti su altri conti correnti, equivale a fornire prova inconfutabile dell'esistenza del requisito di proporzionalità sopra menzionato. A nulla rilevando se il dr. sia molto abbiente in virtù di ricchezze trasmesse dalla sua famiglia o guadagnate CP_2 personalmente: le sue sostanze gli permettevano, senza alcun sacrificio, di fare dei regali alla sua pagina 8 di 10 compagna (poi moglie) all'epoca priva di qualsiasi risorsa personale e dimostrare alla medesima tutta la sua generosità.
Parte resistente deposita all'uopo documentazione bancaria e finanziaria prodotta dallo stesso nel giudizio di separazione n. 947/2024 RG avanti a codesto Tribunale, dalla quale si evince CP_2 l'esistenza di un patrimonio d'investimenti, alla data del 29.11.2024, per € 258.248,34 presso CA
DE (pag.3). Gli estratti conto evidenziano: il riscatto parziale di una polizza per € 24.424,09 in data 25.1.2022 (pag.4); l'accredito di uno stipendio di € 8.735,88 il 22.7.2022 (pag.5); il riscatto di una polizza in data 3.11.2022 per € 24.899,90 (pag.6); il riscatto di una polizza per € 102.202,22 il 22.2.2023 (pag.7); accredito di uno stipendio di € 11.050,65 il 21.7.2023 (pag.8); acquisto auto Stelvio il 25.1.2024 per € 29.500,00 (pag.9); sottoscrizione fondi/polizze il 18.3.2024 per € 60.000,00 (pag.10); liquidazione investimenti per € 49.000,00 in data 21.3.2024 (pag.11); ecc.
Chiede infine che la causa sia posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
All'udienza 15.5.25 il got, preso atto del fatto che le parti non avevano avanzato alcuna istanza di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione ritualmente prodotta, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
Deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato:
- che e si siano conosciuti nella primavera del 2021 ed Controparte_2 Controparte_1 abbia a f
- che sin dalla primavera del 2021 le condizioni economiche di fossero difficili, Controparte_1 risultando il di lei esercizio commerciale in passivo ed avendo ella vari debiti, per alcuni dei quali pendevano procedure esecutive;
- che in epoca imprecisata, ma quantomeno nella primavera 2022, i due abbiano iniziato la convivenza presso l'alloggio assegnato a lui presso la GDF d Fermo;
- che dalla loro unione in data 8.11.22 sia nata una bambina, Persona_1 presumibilmente concepita circa 9 mesi prima;
- che le proprie precarie condizioni economiche, l'avvenuto concepimento ed il progetto familiare condiviso con un ufficiale GdF soggetto a trasferimenti abbiano determinato la sig.ra
– evidentemente nulla opponendo il – a cessare l'attività e a non cercare altra CP_1 CP_2 occupazione;
- che il loro matrimonio sia stato celebrato a Fermo il giorno 27.5.23;
- che prima del deposito del ricorso di , abbia chiesto la Controparte_2 Controparte_1 separazione personale giudiziale.
Come sin qui scritto, sostiene di aver bonificato a in varie Controparte_2 Controparte_1 riprese e nel periodo compreso fra il 22.11.21 ed il 23.1.23 – ossia incontestatamente prima del loro matrimonio, ma in parte poco prima ed in parte durante la loro convivenza (di per se stessa incontestata, ma avviata in data rimasta imprecisata) – l'importo complessivo di € 17.735,48, che assume di averle mutuato, come risulterebbe dal fatto che ogni singolo bonifico, da estratto conto prodotto con l'iscrizione a ruolo, riporta in causale il debito al cui saldo l'importo era destinato, aggiungendo che la sig.ra si fosse impegnata a rimborsare non appena nella CP_1 disponibilità di una fonte di reddito da lavoro.
Rispetto alla prospettazione del ricorrente va osservato:
- che l'importo di € 520,39 risulta, dall'estratto conto prodotto, corrispondere alla somma di due addebiti per versamenti su modelli F24 non prodotti, sicché non è possibile ricostruire chi fosse il debitore, e l'importo andrebbe comunque defalcato dal totale richiesto;
- che, anche ove si dovesse ritenere raggiunta la prova che la sig.ra si fosse impegnata CP_1
pagina 9 di 10 al rimborso di € 17.215,09 (così ridotto l'importo in considerazione dell'osservazione che precede) – il che, come si è detto, lei nega - mancherebbe del tutto la prova che l'obbligazione così contratta sia, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, divenuta esigibile, ossia che la sig.ra abbia ora una stabile occupazione;
CP_1
- che, come è noto, il preteso mutuante deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato ed il preteso mutuatario che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo;
- che la sig.ra nega l'esistenza di un rapporto di mutuo e nessuna prova, anche ove CP_1 fosse stata offerta, dell'uso del danaro da parte di lei – corrispondente o meno a quello indicato nella causale dei bonifici disposto da – consentirebbe di univocamente Controparte_2 presumere il titolo del versamento dall'uno all'altra e l'esistenza dell'obbligazione di restituzione in capo alla sig.ra CP_1
- che la sig.ra ha allegato che i bonifici del costituiscono donazioni indirette o CP_1 CP_2 espressione della solidarietà fra conviventi, ossia titoli diversi dal mutuo ma plausibili e perfettamente in linea con l'ordinamento;
- che infatti le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Cass. 23471/2024);
- che, in effetti, posto che incontestatamente la sig.ra era – nel periodo compreso fra il CP_1 22.11.21 ed il 23.1.23 ed anche oltre, dopo le nozze – in condizioni economiche assai problematiche e priva di reddito da lavoro, si deve presumere fosse completamente a carico del convivente, poi coniuge (non è stato possibile accertare se ora legalmente separato o meno), fatto di cui il dr. doveva esser pienamente consapevole, così come doveva esser CP_2 consapevole del fatto che ognuno dei coniugi è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e del fatto che le proprie condizioni economico-patrimoniali fossero assai più floride di quelle della sig.ra (come documentato dalla resistente); CP_1
- che i messaggi whatsapp depositati dalla resistente confermano che il dr. CP_2 intendesse al tempo considerare le proprie risorse economiche a disposizione della famiglia e della moglie/compagna.
La domanda del ricorrente va quindi rigettata.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo, secondo la media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Controparte_1 in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,23 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 03/07/2025
Il got
AU TO
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