TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/09/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2457/2024 Verbale di Udienza del giorno 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025 ; viste le note per la trattazione scritta depositate da appellante con le quali così CP_1 conclude: “ E' presente l'avv. Vincenzo Fusco per il quale si riporta all'istanza CP_1 per la dichiarazione di cessata materia del contendere già depositata alla luce della rinuncia già in atti. Precisa , altresì, che potrà disporsi la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (attesa la rinuncia del primo grado già in atti). Pertanto si chiede All'Ill.mo Tribunale adito di voler dichiarare Cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, precisando che la controparte, unitamente ai suoi procuratori ha rinunciato , C.F._1 rispettivamente, al diritto sostanziale nonché al diritto al pagamento della somma, così come riconosciuti loro nella sentenza (n. 103.24) di primo grado impugnata in appello..”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione del giorno 10/09/2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2457 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,avente ad oggetto atto di appello avverso sentenza del G.d.P di
Cervinara n. 103/2024 e vertente
T R A
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Procuratore p.t. Sig. , giusta procura speciale per Notar Parte_2 [...]
(Rep. 180134 del 22.6.2023, Racc. 12348), rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1
Vincenzo Fusco (c.f. – in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello, elettivamente domiciliati come in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE Preliminarmente si evidenzia che la scrivente sostituisce per l'odierna udienza la dott.ssa Alessia Marotta e che pur trattandosi di giudizio di appello, stante la rinuncia agli atti del giudizio la scrivente può provvedere in merito.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_3
svolto appello alla sentenza n. 103/2024 resa dal Giudice di Pace di Cervinara in data
1/03/2024 chiedendone la riforma.
Rimanevano contumaci gli appellati e la in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappr.te p.t.
Nelle more del giudizio rappresentava la volontà Parte_3
di aderire alla rinuncia al diritto e all'azione fatta pervenire stragiudizialmente dalla parte appellata , rimasta contumace nel presente giudizio, all'Agente Controparte_2
della Riscossione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere . Il precedente Giudicante, rilevato che parte appellante non aveva precisato le proprie conclusioni con riferimento al regime delle spese processuali della presente fase rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 09/07/2025. In tale udienza, tenuta dalla scrivente, rilevato che parte appellante nelle note di trattazione scritta depositate aveva omesso tale precisazione, rinviava all'odierna udienza per la discussione della causa.
Invero risulta dagli atti che la sig.ra e gli avv.ti Ciro DE MARCO Controparte_2
e Amelia GALLO, rinunziavano a intraprendere la procedura esecutiva nei confronti della , e della Parte_1 Controparte_3 in persona del suo Presidente p.t., sulla base della sentenza n. 103/2024 del Giudice di
Pace di Cervinara e rinunziavano al contempo al diritto sostanziale ed al diritto al pagamento dei compensi professionali spettanti sulla base della detta sentenza chiedendo che la e la non coltivassero la Parte_1 Controparte_3
causa in appello.
Risulta parimenti documentato, come da istanza datata 24/09/2024, che ha CP_1
deciso di aderire alla rinuncia e pertanto di addivenire alla dichiarazione di cessata materia del contendere alla luce della rinuncia sopra
Ciò chiarito e considerata la richiesta di parte appellante, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite che ha di fatto privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio essendo stata risolta la questione del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione o prosecuzione del giudizio a causa di una situazione sostanziale o concreta nuova o quanto meno diversa da quella presente al momento della citazione, situazione che "soddisfa" l'attore rendendo inutile la sua azione e si applica in ogni fase e grado del processo
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Come di recente specificato dalla Suprema Corte, “Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, quindi, che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto“ (cfr. ex plurimis Cass. 18813/2016 e Cass. 22446/2016).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti come da dichiarazione di parte appellante
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Avellino in data 10 settembre 2025
IL G. O. P.
Dott.ssa Maila Casale