Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE
Il giorno 28 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia Turco, chiamata la causa R.G. n. 1505 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
Sono presenti
Per l'opponente l'Avv. D'Orsa, nonché la dott.ssa Silvia Pt_1
Anselmo ai fini della pratica forense;
per l'Avv. Stefania Puccia, in sostituzione dell'Avv. CP_3
Grandinetti.
Nessuno è presente per il fino alle ore 12,00. CP_2
Entrambi i procuratori discutono brevemente la causa riportandosi alle rispettive difese ed alle note conclusive.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del provvedimento. il Giudice
Claudia Turco
Tribunale di Palermo sezione VI Civile
- 2 -
Tribunale di Palermo Sezione VI Civile N. R.G. 1505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Orsa Maria Parte_1
Attrice contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Grandinetti Francesco
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
[...]
Palermo
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 30.1.2024 Pt_1 conveniva in giudizio l' e
[...] Controparte_1
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile il terzo pignorato Controparte_4
instaurando il giudizio di merito seguente
[...] all'opposizione all'esecuzione intrapresa dall per il credito di CP_3
euro 9.925,12, promossa dalla stessa debitrice . Parte_1
Quest'ultima, con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del d.p.r. 602/1973, aveva dedotto l'impignorabilità ex art. 1 D.P.R. n. 180/1950 delle somme corrisposte all'ente esattore dal terzo pignorato.
In data 1.12.2023 veniva revocato dal GE il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 14.12.2022.
Ribadiva la l'impignorabilità ex art. 1 D.P.R. n. 180/1950 Pt_1
delle somme già pignorate in virtù dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi opposto, trattandosi di compensi corrisposti dal per l'opera resa dalla stessa allo Stato consistente nel CP_4
mettere a disposizione i propri cavalli per consentire l'organizzazione delle corse al trotto, quale servizio pubblico.
Chiedeva, pertanto, la restituzione della complessiva somma pignorata.
In via subordinata, sostenendo la duplicazione della richiesta creditoria da parte di chiedeva la restituzione di quanto CP_3
relativo alle cartelle di pagamento nn. 296 2018 0024 525 702 e 296
2018 0041 261 755, poiché versate – seppur in corso del giudizio cautelare e dopo l'introduzione dell'opposizione a pignoramento presso terzi di cui si discute –, nonché la restituzione di quanto relativo alla cartella n. 296 2019 0056 139 516 con richiesta di imputazione a rata del piano di “rottamazione”, poiché oggetto di istanza di definizione agevolata (“rottamazione quater”) di cui alla
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Legge n. 197/2022, anch'essa formulata nel corso del giudizio cautelare ed accettata da con vittoria di spese della fase di CP_3 merito.
Si costituiva l' insistendo sulla Controparte_1
pignorabilità delle somme oggetto di causa e contestando l'asserita duplicazione della pretesa creditoria.
Il si costituiva, rimettendosi alla decisione del giudice circa CP_2
l'assoluta mancanza di responsabilità da parte del terzo medesimo relativamente all'importo già corrisposto in ottemperanza all'ordine di pagamento diretto emesso con il pignoramento.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive.
Ciò premesso, il D.P.R. n. 180/1950, nell'art. 1 dispone “ Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.
Ciò chiarito, occorre verificare l'ambito di applicazione del D.P.R.
180/1950 richiamato dall'odierna attrice.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Sul punto, deve rilevarsi che i premi spettanti ai vincitori di competizioni equestri non possono essere assimilati ai crediti di lavoro, né sussunti nella nozione di altri corrispettivi o di compensi resi per motivi di lavoro o di servizio menzionati nell'art. 1 del D.P.R.
n. 180/1950: il premio messo in palio in una competizione ippica non costituisce controprestazione di una prestazione lavorativa o di un servizio ma è subordinato alla realizzazione di una particolare attività sportiva sottoposto ad alea e non eziologicamente riconducibile all'attività espletata ma al piazzamento del concorrente all'esito della gara. L'alea del risultato esclude l'esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio che rende la erogazione di quest'ultimo del tutto estranea dall'attività in concreto svolta dal proprietario.
Lo ha chiarito, sebbene ad altri fini, l' in risposta Controparte_1
ad interpello n. 550 del 25 agosto 2021, in tema di IVA e premi in una competizione ippica.
Ancora, quanto precede è conferente con la giurisprudenza della
Corte di giustizia secondo cui “l'ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude, … l'esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio”. Pertanto
“il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica” (cfr. sentenza del 10.11.2016, resa nella causa C-432/15).
I premi assegnati ai cavalli che ottengono un certo piazzamento nelle gare ippiche non costituiscono il corrispettivo della partecipazione
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile alle corse e, in quanto tali, non rientrano nelle categorie dei crediti per i quali sussistono i penetranti vincoli di pignorabilità richiamati da parte attrice. Ne consegue, pertanto, la piena legittimità dell'operato dell' CP_3
Infondata risulta altresì la pretesa restitutoria avanzata dall'opponente sulla scorta della presunta duplicazione del pagamento.
Ed infatti i documenti allegati dalla stessa opponente, provenienti dall' comprovano che il Controparte_1
pagamento di quanto dovuto per saldare il debito delle due cartelle del 2018 azionate con il pignoramento esattoriale è esattamente il bonifico ex art. 48 bis dpr 602/1973 disposto dal in CP_2
adempimento dell'ordine di pagamento diretto contenuto nell'atto di pignoramento, ed infatti riporta la data del 14.6.2022, successiva alla notifica del pignoramento ex art. 72 bis, risalente al 23.5.2022 (come si evince dal decreto di liquidazione delle somme in favore di CP_3
nei limiti del pignoramento, e della per le restanti somme), Pt_1
ma precedente al decreto di sospensione dell'esecuzione, adottato dal
GE il 14.12.2022, all'insaputa dell'avvenuto pagamento, dedotto soltanto negli atti di costituzione delle parti.
L'opponente, dunque, non ha versato alcuna somma in pagamento delle dette cartelle, il cui debito è stato estinto mediante l'esecuzione esattoriale con il pagamento diretto del terzo pignorato.
Anche l'adesione alla definizione agevolata, cd. rottamazione quater, risulta non aver comportato alcuna duplicazione di pagamento.
Premesso che tale rottamazione è stata chiesta dall'odierna opponente con istanza del 5.4.2023, ossia in data ben successiva alla
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile notifica del pignoramento ed anche al pagamento del terzo. Ed infatti per la cartella n. 29620190056139516 la richiesta risulta accolta con esclusivo riguardo agli interessi di mora ed agli oneri di riscossione, per complessivi euro 98,31, come si legge nei documenti in atti.
Non merita accoglimento, pertanto, nemmeno la domanda svolta dall'opponente in via subordinata e dallo stesso coltivata malgrado la produzione documentale avversaria e le puntuali difese di CP_3
sulle quali l'opponente nulla ha dedotto.
Va in ultimo precisato che nulla può imputarsi al comportamento del terzo pignorato, avendo lo stesso proceduto al pagamento diretto richiestogli nei termini assegnati e ben prima dell'adozione del decreto di sospensione dell'esecuzione, poi revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di avuto riguardo al valore della CP_3
controversia, pari al credito azionato di euro 9.925,12, fatta applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del terzo pignorato, in assenza di domande rivolte allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Condanna l'opponente a rifondere all' le spese del CP_3
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile come per legge.
- Dichiara compensate le spese nei confronti del
[...]
Controparte_2
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28 gennaio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione VI Civile