Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 30.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1861 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il 1°.7.1973, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paride Lo Muzio;
Ricorrente
E
1) , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta;
2) in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Santo;
Resistenti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 9.2.2024 premetteva di aver Parte_1
ricevuto due intimazioni di pagamento (n. 01420219004158423000 e n.
01420239025643005000), facenti riferimento ad una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative L. 689/1981 - anno di rifermento
1999.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
e l' , nel costituirsi in
[...] Controparte_2
giudizio, prendevano posizione sui profili controversi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto delle avverse domande.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre premettere che, in tema di riscossione,
l'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto, di accertare il mancato pagamento del debito e disporre l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente -per la prima volta- la pretesa, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale).
Pertanto il contribuente, ben può proporre opposizione all'intimazione di pagamento, laddove non sussistano i presupposti per la sua emissione e notificazione.
A fronte della notificazione di intimazione di pagamento, tuttavia, può anche essere proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza alcun termine di decadenza, allo scopo di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla (notificazione della) cartella esattoriale sottesa.
Il che vale anche nella presente controversia, nella misura in cui l'opponente ha dedotto che, pur a seguito della (contestata) notificazione della cartella esattoriale, è decorso inutilmente il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/1981.
Pag. 2 di 4 Ebbene, tale iniziativa non è certamente preclusa dal rilievo che, prima della notificazione dell'ultima intimazione di pagamento, Parte_1
abbia ricevuto altre intimazioni e non si sia attivato nei 40 gg. successivi alla loro notificazione.
E' quanto chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato affermato che “in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass. civ.,
Sez. III, 02/07/2024, n. 18152).
Ciò posto, oltre ad essere ammissibile, l'opposizione all'esecuzione proposta risulta anche essere fondata.
Come noto, infatti, per effetto dei pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che, nel caso di mancata opposizione (ad ordinanza ingiunzione ed) a cartella esattoriale, non v'è conversione del termine di prescrizione, da quinquennale a decennale.
Pertanto, anche a voler dare per scontato che la cartella esattoriale e l'intimazione di pagamento n. 01420159028944144000 siano state regolarmente notificate, deve evidenziarsi che, tra la data del 31.8.2006 e la data del 23.12.2015, i termini di prescrizione – appunto quinquennale – erano già integralmente decorsi.
Pertanto, le intimazioni di pagamento n. 01420219004158423000 e n.
01420239025643005000 hanno fatto riferimento a crediti già estinti.
In conclusione, l'opposizione (all'esecuzione) dev'essere accolta.
Pag. 3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Esse vanno poste ad esclusivo carico dell' Controparte_1
.
[...]
Se è vero, infatti, che l'ente impositore è l'unico legittimato passivo circa i profili inerenti il merito della pretesa, è altrettanto vero che, però, l'
[...]
, non attivatasi nei termini previsti dalla legge ha Controparte_1
dato adito al decorso della prescrizione, poi ricomprendendo, nelle intimazioni di pagamento per cui è causa, la cartella esattoriale n.
01420050087818790000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1861 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell Parte_2
fatto valere con le intimazioni di pagamento n.
[...]
01420219004158423000 e n. 01420239025643005000, con specifico riferimento alla cartella n. 01420050087818790000;
2) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_1
del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in €
2.109,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
2) compensa integralmente le spese del giudizio nel rapporto processuale tra l'opponente e l' . Controparte_3
Bari, 30.5.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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