Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 31138 del 2024 vertente
TRA
' sito in Nerviano (MI), V.le Milanino-Ang. Via Toti, (C.F Parte_1 P.IVA 1 ), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Augusto Cirla, elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in
Milano, Via Rugabella n. 1;
ATTORE OPPONENTE
E P. IVA P.IVA 2 ), con sede in Cernusco Lombardone (LC), alla Via Verdi CP 1
n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo
D'Andrea e Francesca Pappolla, presso il cui studio in Monza, P.zza Trento e Trieste n. 13, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9034/2024 del Tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione Con atto di citazione notificato in data 4.09.2024, il Parte 1
CP 1 dal Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 9034/2024, emesso, su ricorso della società di Milano in data 23.06.2024 (pubblicato in data 1.07.2024 e notificato il 2.07.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 36.748,12 (oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per servizi di fornitura e contabilizzazione calore portati dalle fatture n. 2679/22, 2729/22, 467/23, 1281/24.
Parte opponente, in particolare, eccepiva l'indeterminatezza delle fatture allegate da controparte, senza alcuna specificazione degli interventi eseguiti, la non correttezza degli addebiti imputati al
Parte_1 e la non conformità e negligenza nell'esecuzione degli interventi, come risulta da relazione del tecnico incaricato allegata sub doc. 1. Pertanto, il Parte_1 chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto sostenuto ed eccepito da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 12.02.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo chiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025, ove la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Passando al merito, occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass.
27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con conseguente relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato.
Ciò premesso, nel caso in esame, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio il contratto di servizi energia sottoscritto il 2.10.2017 (avente oggetto la fornitura, in favore del Parte 1 non solo della materia prima ma anche di tutti i servizi collegati quali la
,
manutenzione, la conduzione dell'impianto, l'assunzione di terzo responsabile, il servizio di contabilizzazione) e le fatture 2679/22, 2729/22, 467/23, 1281/24 con l'indicazione delle forniture e dei servizi resi.
L'opponente, in comparsa, non ha contestato l'avvenuta esecuzione delle forniture e servizi espletati dall'opposta in esecuzione del contratto intervenuto tra le parti, ma si è limitata a contestare, in modo estremamente generico, la correttezza dei costi addebitati e il non corretto adempimento dei servizi, senza avere mai mosso, peraltro, prima del presente giudizio, alcuna contestazione nei confronti di
CP 1 circa il suo operato o le modalità di calcolo dei consumi.
Pertanto, va rilevata la assoluta genericità dell'eccezione di inesatto adempimento, senza alcuna indicazione specifica di quali sarebbero stati gli errori negli addebiti o le negligenze effettivamente compiute dall'opposta nell'esecuzione dei servizi, a nulla rilevando il mero richiamo ad una relazione di un tecnico incaricato dal Parte 1 e risalente all'1.07.2022 né il contenuto della relazione di presa in consegna della società subentrante ad CP 1 non comprovante alcun difetto dell'impianto
,
termico condominiale imputabile all'opposta (v. doc.
1-2 opponente).
In ogni caso, l'opposta ha anche prodotto corrispondenza tra le parti del 20.06.2023 da cui risulta l'avvenuta comunicazione della documentazione relativa alla pratica VV.FF (v. doc, 6),
L'opposta creditrice ha prodotto il titolo contrattuale costituente fatto costitutivo del credito e non risulta contestata l'avvenuta esecuzione delle forniture e servizi di cui alle fatture allegate.
Pertanto, non avendo provato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione, il Parte 1 è tenuto a corrispondere l'importo ingiunto.
L'opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della domanda e all'attività difensiva espletata (riducendosi gli importi di cui alla nota spese allegata in ragione della semplicità del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Parte 11) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse del e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 9034/2024 del Tribunale di
Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.800,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Angelo
D'Andrea e Francesca Pappolla per dichiarato anticipo.
Milano, 27 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale