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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/05/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, all'esito dell'udienza del 05.05.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 6616/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIO Parte_1 C.F._1
RINALDI, giusta procura agli atti;
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentata in giudizio ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 dell'art. 77 c.p.c. da (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA LUCIANETTI, giusta procura agli atti;
CONVENUTA
Nonché
Controparte_3
[...]
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, evocava in giudizio, davanti a questo Tribunale, Parte_1
e , al fine di conseguire il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto del sinistro verificatosi il 03.05.2014, alle ore
20.30 circa, in abitato di Torremaggiore, lungo la Via Lamedica all'intersezione semaforica con la S.P.
Torremaggiore, allorquando l'autovettura Opel IL tg. CE066CZ, condotta da e su cui CP_4 parte attrice era terza trasportata, mentre era ferma alla predetta intersezione semaforica e in attesa che il semaforo proiettasse la luce verde, veniva violentemente collisa da tergo dall'autovettura IA Y tg.
MO935936, condotta da e di proprietà di (assicurata con la Controparte_3 Controparte_3 compagnia oggi . L'attrice rappresentava, inoltre, Controparte_5 Controparte_1 che a seguito del sinistro:
- accusava dolori addominali ed il mattino seguente, a causa del persistere di tale sintomatologia e verificatesi perdite ematiche, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo, ove veniva riscontrata una “metrorragia da aborto incompleto”, a seguito del quale i medici eseguivano dilatazione e raschiamento;
- sussisteva un nesso tra sinistro e perdita del feto, atteso che fino a qual momento lo stato di gravidanza della aveva avuto una evoluzione regolare;
Pt_1
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.01.2020, si costituiva in giudizio CP_2
quale procuratore e rappresentante in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di
[...] [...]
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e Controparte_1 contestando in toto la domanda attorea sia nell'an che nel quantum e chiedendone, pertanto, il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
e , pur regolarmente citati, non si costituivano. Controparte_3 Controparte_3
Con ordinanza del Giudice veniva, altresì, integrato il contraddittorio nei confronti di CP_3 effettivo proprietario dell'autovettura IA Y e dunque litisconsorte necessario, il quale non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova orale ammessa e di una C.T.U. medico-legale.
Precisate le conclusioni all'udienza (tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) del 05.05.2025 dinanzi all'odierno Giudice (subentrato nel ruolo il 11.09.2024), la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
*****
2 Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , e Controparte_3 Controparte_3
non costituiti in giudizio, seppur regolarmente citati. CP_3
Sempre, in via preliminare, in rito, deve rilevarsi d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di CP_3
erroneamente citata in giudizio da parte attrice nella qualità di proprietaria dell'autovettura
[...]
IA Y tg. MO935936; invero, è stato dimostrato che il proprietario della predetta autovettura al momento del sinistro era nei cui confronti è stato successivamente integrato il CP_3 contraddittorio.
Passando al merito, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato sollevata dalla convenuta Compagnia. Come noto, infatti, nei casi in cui il fatto storico è astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, la domanda risarcitoria è assoggettata, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c., al più lungo termine di prescrizione previsto per la fattispecie di reato, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato (cfr. Cass. civ. n. 19566/2004).
Ebbene, il fatto storico oggetto del presente giudizio risulta astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato di interruzione colposa di gravidanza ex art. 593 bis, comma 1 c.p. (previsione originariamente prevista nell'art. 17 l. n. 194/1978) sottoposta al generale termine di prescrizione per i delitti di 6 anni ex art. 157, comma 1 c.p.
Pertanto, considerato che l'evento risulta avvenuto il 03.05.2014, che sono stati posti atti interruttivi della prescrizione in data 26.01.2016, 12.05.2017 e il giudizio è stato introdotto il 02.10.2019, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, appare necessario inquadrare l'azione proposta da nella sua Parte_1 qualità di terzo trasportato.
Come noto, infatti, il terzo trasportato danneggiato gode di una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 35318/2022). Nello specifico, può citare in giudizio il solo responsabile civile, azionando lo strumento generale di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ed unitamente a questo convenire la
Compagnia di assicurazione del danneggiante, per mezzo dell'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n.
209/2005; oppure invocare l'art. 141 del predetto decreto agendo nei confronti dell'assicuratore del vettore.
Ebbene, nel caso di specie, dal momento che la suddetta attrice non ha agito nei confronti dell'assicuratore del vettore ma nei confronti della Compagnia del danneggiante,
[...]
nonché nei confronti del responsabile civile, la sua azione non può che essere qualificata CP_1 ai sensi degli artt. 2054 co. 2 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209/2005. Ne consegue, pertanto, un obbligo in capo
3 al convenuto di risarcire il danno solo se concorrono i seguenti elementi: il verificarsi dell'evento storico, il nesso di causalità materiale ed il nesso di causalità giuridica, ed infine il dolo o la colpa dell'agente. Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ciò premesso in diritto, il Tribunale ritiene che il verificarsi del sinistro nel suo accadimento storico e nella sua dinamica, abbia trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 14.10.2022, che hanno assistito al sinistro in questione ed hanno confermato la dinamica descritta in citazione, oltreché la qualità di terzo trasportato dell'attrice. In particolare, il teste ha riferito che Testimone_1
“Circa 7/8 anni fa, verso inizio maggio, non ricordo esattamente il giorno, di sera, mi trovavo, alla guida della mia autovettura, in Torremaggiore all'incrocio tra Torremaggiore e San Severo, e davanti a me c'era una IA. Davanti alla IA c'era un Opel IL, con direzione di marcia San Severo. La Opel era ferma al semaforo e la IA
LO era in movimento;
a causa del manto stradale bagnato per la pioggia, la IA è scivolata ed ha tamponato la
Opel. Alla guida della IA c'era un signore. Nella Opel c'erano tre persone, compreso il conducente.”, e inoltre
“Ricordo che una delle signore all'interno della Opel lamentava dei dolori addominali. La sig.ra era seduta dietro. Non ricordo se avesse la cintura di sicurezza allacciata. Ora che mi viene letto ricordo che il nome della signora che lamentava dolori all'addome era . Ricordo anche che questa signora disse di essere in stato di gravidanza”. Dello stesso Pt_1 tenore risultano le dichiarazioni del teste , la quale ha dichiarato che “Nel maggio del 2014, non Tes_2 ricordo esattamente il giorno, di sera, mi trovavo, in compagnia di mio marito, sull'autovettura da lui condotta, in
Torremaggiore, precisamente all'incrocio tra Torremaggiore e San Severo. Mentre ci avvicinavamo al semaforo posto al predetto incrocio, davanti a noi ho visto una IA LO, anch'essa in movimento, andare a tamponare, a causa del manto stradale che era bagnato, una Opel IL che era ferma al semaforo in attesa del verde. Nella Opel c'erano tre persone, compreso il conducente. […] La donna seduta sul sedile posteriore si chiamava […] Dopo il Parte_1 tamponamento, sono scesa dalla macchina per andare a verificare le condizioni di salute delle persone presenti nella Opel e
mi ha detto che aveva dolore alla schiena e alla pancia. Mi disse anche di essere incinta. […]”. Parte_1
Non posso formare oggetto di valutazione, invece, le dichiarazioni rese dal teste giacché CP_4 coinvolto nel sinistro in questione nella qualità di conducente della Opel IL e, pertanto, portatore di un interesse giuridico nel presente giudizio.
Orbene, le dichiarazioni dei testi, come sopra riportate, appaiono attendibili essendo chiare, lineari e prive di contraddizioni. Le stesse, peraltro, appaiono suffragate da ulteriori elementi di prova emersi dalla documentazione in atti.
Ci si riferisce nel modello CAI agli atti e sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, che, pur non avendo valore di piena prova, è idoneo a generare una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, superabile solo fornendo prova contraria (cfr. Cass. n. 25468/2020). Inoltre, il
4 conducente convenuto non è comparso per rendere interrogatorio formale sulla dinamica, così portando questo Giudice, alla luce degli elementi probatori di cui sopra, a convincersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della verità dei fatti dedotti.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, nella specie, si sia raggiunta la prova che la dinamica dell'incidente sia effettivamente avvenuta conformemente alla versione rappresentata da parte attrice e che, pertanto, risulta pienamente provata la responsabilità del conducente della IA Y tg. MO935936, il quale urtava da tergo la Opel IL ferma al semaforo.
Sul punto occorre considerare che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 13703/17; Cass. 8051/16; Cass.
6193/14). Nella fattispecie in esame, invece, non sono stati forniti elementi probatori atti a far ritenere che il conducente dell'autovettura su cui viaggiava l'attrice abbia contribuito causalmente alla causazione dell'incidente.
Superata dunque la questione inerente al verificarsi del fatto storico ed alla responsabilità esclusiva del danneggiante, occorre ora verificare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra fatto storico e danno-evento (la perdita del feto).
Al riguardo, va rilevato che nel corso del giudizio è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista medico, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento.
In particolare, la C.T.U., anche a seguito dei forniti chiarimenti, ha acconsentito di accertare che:
- “l uso delle cinture di sicurezza è compatibile con la perdita del feto”;
- “L analisi dei singoli criteri sono compatibili con l evento denunciato e l interruzione di gravidanza riportata dall attrice: tutti i dati circostanziali e clinici dimostrano ,con il criterio del più probabile che no, l esistenza del nesso di causalità .”;
- “la continuità fenomenica tra evento (violento tamponamento) comparsa dei primi sintomi (dolore basso ventre) e congruità e normalità del ricorso all ospedale la mattina successiva con diagnosi di aborto . ci dicono che un eventuale ricovero precoce non avrebbe modificato l esito infausto.”.
Pertanto, tenuto conto che “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
"più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”
(Cass. n° 16581/2019), può ritenersi che è “più probabile che non” che la causa della perdita del feto sia
5 stata l'urto subito per effetto del tamponamento, se si considera, peraltro, che appena qualche giorno prima del sinistro (il 28.04.2014) la visita ginecologica effettuata non aveva riscontrato alcuna sofferenza fetale (cfr. all. 7 all'atto di citazione “Ho constatato la presenza di gravidanza alla 6^ settimana in normale evoluzione”).
Va da sè, allora, che i convenuti, in solido tra loro, siano tenuti a rifondere il danno subito dall'attrice per la perdita del feto.
Come, infatti, osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, rilevando non solo la tutela della maternità ex art. 31 co. 2 ma anche quanto viene sancito in via generale all'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con particolari caratteristiche, la situazione giuridica del concepito, così legittimando i componenti del nucleo familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento nella disciplina della responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ. n. 26301/2021). Precisa, inoltre, la Cassazione, che nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del feto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per la predita del rapporto parentale, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/10/2020, n. 22859).
Fatte tali premesse, considerato che la quantificazione del risarcimento del danno avviene per tramite di criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. e tenuto conto che trattasi di feto di 7 settimane, appare equo riconoscere un risarcimento per danno non patrimoniale di € 65.000,00, liquidato all'attualità
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Per quanto concerne le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. in ragione dell'attività in concreto svolta e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. n. 22742/2019) – seguono il principio della soccombenza.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (cfr.
Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 2313/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in egual misura.
6 Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta Controparte_3 rimasta contumace e priva di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
CP_3 Controparte_3 Controparte_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti
, in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 CP_3 Controparte_3 confronti dell'attrice della somma di € 65.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito in occasione del sinistro del 03.05.2014, oltre interessi come precisati in motivazione;
- condanna i convenuti , in solido, al Controparte_1 CP_3 Controparte_3 pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di;
Controparte_3
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1 CP_3
in egual misura tra loro.
[...] Controparte_3
Foggia, 30.05.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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