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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6513 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3626/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
FRA
RZ nato a [...] il [...] (c.f.: ), Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di gravame dall'avv. Marianna Vetrano
(c.f.: e domiciliato presso lo studio del medesimo in Roccarainola C.F._2
(NA), alla via Veccio n. 11 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Catia De Luca (c.f.: e domiciliata presso lo studio del C.F._4 medesimo in Medicina (BO), alla via Libertà n. 96 (p.e.c.:
; Email_2
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: ha rinunciato al gravame.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26.07.2021 e ritualmente notificato alla controparte, CP_1
- premesse le cause della crisi coniugale ed ascritte le medesime alle condotte
[...] maltrattanti del marito, che l'avevano costretta in data 05.11.2020 a lasciare la casa coniugale con la prole ed a trasferirsi presso la famiglia di origine - chiedeva al Tribunale di Napoli Nord pronunciarsi la separazione da (con cui in data 31.05.2008 aveva contratto CP_2 matrimonio concordatario, dal quale erano nati - rispettivamente il 14.11.2008, il 17.02.2013 ed il 09.01.2015 - i figli ed ), affidarsi a lei in forma condivisa Per_1 Per_2 Per_3
i minori con regolamentazione del diritto di visita del padre e porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'assegno di contributo al mantenimento della prole di euro 750,00 al mese
(pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente ascriveva le cause della crisi coniugale al comportamento della moglie, la quale dopo il matrimonio, aveva assunto atteggiamenti inspiegabilmente anaffettivi innescando violente discussioni con l'uomo, il quale, dal canto suo, era sempre stato un marito ed un padre presente e si era occupato costantemente dei bisogni della famiglia mentre la moglie mostrava insofferenza, insoddisfazione e frustrazione, tanto da lasciare la casa coniugale con i figli;
il altresì, rappresentava di essere CP_2 disoccupato e di svolgere piccoli lavori saltuari per sopravvivere e di essere onerato del pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale in cui era rimasto ad abitare, mentre la moglie - oltre a percepire il reddito di cittadinanza - godeva integralmente dell'assegno unico per i figli e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza del 18.03.2022, il Presidente del Tribunale, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre e regolamentava degli incontri padre-figli, ponendo altresì a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma complessiva di euro
450,00 al mese (pari ad euro 150,00 per ciascun minore), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rimessi gli atti al G.I., concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il resistente, con la memoria di cui alla detta norma, depositata il 21.12.2022, avanzava richiesta di addebito della separazione alla moglie attribuendole plurimi tradimenti con uomini e donne (di cui due ancora in atto) e ricollegando a tali condotte la decisione della di abbandonare in CP_1 data 05.11.2020 il tetto coniugale. Il G.I., ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, disponeva nell'interesse della prole un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
quindi, acquisite la relazione dei Servizi medesimi e la documentazione versata in atti, all'udienza cartolare del 02.10.2023, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 del codice di rito, nel rispetto dei quali, in sede di comparsa conclusionale, il chiedeva altresì CP_2 dichiararsi la coniuge decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e condannarsi la medesima al risarcimento del danno derivante dalle supposte condotte da lei tenute in costanza di matrimonio (o ad una sanzione amministrativa pecuniaria) nonché affidarsi a lui i figli in forma esclusiva (ovvero condivisa) o quantomeno modificarsi il regime di visita in maniera più rispondente all'interesse della prole.
Infine, con sentenza n. 761/2024 del 31.01.2024, pubblicata l'8.02.2024, il Tribunale di Napoli
Nord, disposto l'affido congiunto dei figli minori ai genitori con collocazione prevalente presso la madre (nel frattempo trasferitasi con la prole presso autonoma abitazione, dopo un primo periodo trascorso presso l'appartamento della famiglia di origine), disciplinate le modalità degli incontri padre-figli, dichiarata inammissibile la richiesta di addebito, rigettava le domande di decadenza della dall'esercizio della responsabilità genitoriale nonchè di CP_1 risarcimento del danno e le ulteriori richieste avanzate, ponendo a carico del a titolo CP_2 di contributo al mantenimento della prole, un assegno dell'importo complessivo di euro
450,00 al mese (pari ad euro 150,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione, il Tribunale, quanto alla domanda di addebito, ne rilevava la tardività perché proposta successivamente al deposito della memoria integrativa da parte del resistente;
quanto alle ulteriori richieste (ed in particolare a quelle di decadenza della controparte dall'esercizio della responsabilità genitoriale e di risarcimento del danno), evidenziava come le medesime fossero sfornite di prova perché sconfessate dal contenuto della relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Casal di Principe (CE) il 25.08.2023 e - in ordine alle richieste economiche - commisurava l'assegno alle esigenze di vita della prole nonché alla durata del matrimonio ed alle condizioni patrimoniali delle parti e teneva altresì conto che la CP_1 era disoccupata e percepiva il reddito di cittadinanza per euro 870,00 al mese oltre al 50% dell'assegno unico per i figli (dell'importo mensile di euro 127,00), mentre la situazione economica del (percettore di una pensione di parziale invalidità dell'importo di euro CP_2
279,00 al mese) non era mutata dall'epoca dell'udienza di comparizione presidenziale, allorquando l'uomo aveva dichiarato di lavorare saltuariamente come muratore e di essere disponibile a contribuire al mantenimento economico della prole attraverso il versamento alla moglie dell'assegno complessivo di 300/400 euro al mese.
2. Con ricorso in appello depositato il 30.07.2024 e ritualmente notificato alla controparte, per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata CP_2 sentenza, chiedeva - previa ammissione delle prove dichiarate inammissibili in primo grado - addebitarsi alla moglie la separazione, condannarsi la medesima al risarcimento del danno cagionato a lui ed alla prole dai comportamenti assunti dalla donna in costanza di matrimonio
(ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria), l'affido esclusivo a sé dei figli (ovvero la collocazione prevalente dei minori presso di sé, in via ancora subordinata, un “calendario di incontri maggiormente flessibile che tenga conto delle esigenze dei minori e della parte appellante”); ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto a suo carico nella misura di euro 300,00 al mese (pari ad euro 100,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare deve rilevarsi che con le note scritte di trattazione CP_2 ritualmente depositate, ha espressamente formulato regolare rinuncia al gravame, dal che discende, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la declaratoria di estinzione del processo e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti CP_2 di avverso la sentenza n. 761/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord Controparte_1 il 31.01.2024 e pubblicata l'8.02.2024, così provvede:
a) dichiara estinto il processo per rinuncia al gravame dell'appellante; b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_2 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Marina Tafuri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3626/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
FRA
RZ nato a [...] il [...] (c.f.: ), Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di gravame dall'avv. Marianna Vetrano
(c.f.: e domiciliato presso lo studio del medesimo in Roccarainola C.F._2
(NA), alla via Veccio n. 11 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Catia De Luca (c.f.: e domiciliata presso lo studio del C.F._4 medesimo in Medicina (BO), alla via Libertà n. 96 (p.e.c.:
; Email_2
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: ha rinunciato al gravame.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26.07.2021 e ritualmente notificato alla controparte, CP_1
- premesse le cause della crisi coniugale ed ascritte le medesime alle condotte
[...] maltrattanti del marito, che l'avevano costretta in data 05.11.2020 a lasciare la casa coniugale con la prole ed a trasferirsi presso la famiglia di origine - chiedeva al Tribunale di Napoli Nord pronunciarsi la separazione da (con cui in data 31.05.2008 aveva contratto CP_2 matrimonio concordatario, dal quale erano nati - rispettivamente il 14.11.2008, il 17.02.2013 ed il 09.01.2015 - i figli ed ), affidarsi a lei in forma condivisa Per_1 Per_2 Per_3
i minori con regolamentazione del diritto di visita del padre e porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'assegno di contributo al mantenimento della prole di euro 750,00 al mese
(pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente ascriveva le cause della crisi coniugale al comportamento della moglie, la quale dopo il matrimonio, aveva assunto atteggiamenti inspiegabilmente anaffettivi innescando violente discussioni con l'uomo, il quale, dal canto suo, era sempre stato un marito ed un padre presente e si era occupato costantemente dei bisogni della famiglia mentre la moglie mostrava insofferenza, insoddisfazione e frustrazione, tanto da lasciare la casa coniugale con i figli;
il altresì, rappresentava di essere CP_2 disoccupato e di svolgere piccoli lavori saltuari per sopravvivere e di essere onerato del pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale in cui era rimasto ad abitare, mentre la moglie - oltre a percepire il reddito di cittadinanza - godeva integralmente dell'assegno unico per i figli e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza del 18.03.2022, il Presidente del Tribunale, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre e regolamentava degli incontri padre-figli, ponendo altresì a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma complessiva di euro
450,00 al mese (pari ad euro 150,00 per ciascun minore), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rimessi gli atti al G.I., concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il resistente, con la memoria di cui alla detta norma, depositata il 21.12.2022, avanzava richiesta di addebito della separazione alla moglie attribuendole plurimi tradimenti con uomini e donne (di cui due ancora in atto) e ricollegando a tali condotte la decisione della di abbandonare in CP_1 data 05.11.2020 il tetto coniugale. Il G.I., ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, disponeva nell'interesse della prole un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
quindi, acquisite la relazione dei Servizi medesimi e la documentazione versata in atti, all'udienza cartolare del 02.10.2023, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 del codice di rito, nel rispetto dei quali, in sede di comparsa conclusionale, il chiedeva altresì CP_2 dichiararsi la coniuge decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e condannarsi la medesima al risarcimento del danno derivante dalle supposte condotte da lei tenute in costanza di matrimonio (o ad una sanzione amministrativa pecuniaria) nonché affidarsi a lui i figli in forma esclusiva (ovvero condivisa) o quantomeno modificarsi il regime di visita in maniera più rispondente all'interesse della prole.
Infine, con sentenza n. 761/2024 del 31.01.2024, pubblicata l'8.02.2024, il Tribunale di Napoli
Nord, disposto l'affido congiunto dei figli minori ai genitori con collocazione prevalente presso la madre (nel frattempo trasferitasi con la prole presso autonoma abitazione, dopo un primo periodo trascorso presso l'appartamento della famiglia di origine), disciplinate le modalità degli incontri padre-figli, dichiarata inammissibile la richiesta di addebito, rigettava le domande di decadenza della dall'esercizio della responsabilità genitoriale nonchè di CP_1 risarcimento del danno e le ulteriori richieste avanzate, ponendo a carico del a titolo CP_2 di contributo al mantenimento della prole, un assegno dell'importo complessivo di euro
450,00 al mese (pari ad euro 150,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione, il Tribunale, quanto alla domanda di addebito, ne rilevava la tardività perché proposta successivamente al deposito della memoria integrativa da parte del resistente;
quanto alle ulteriori richieste (ed in particolare a quelle di decadenza della controparte dall'esercizio della responsabilità genitoriale e di risarcimento del danno), evidenziava come le medesime fossero sfornite di prova perché sconfessate dal contenuto della relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Casal di Principe (CE) il 25.08.2023 e - in ordine alle richieste economiche - commisurava l'assegno alle esigenze di vita della prole nonché alla durata del matrimonio ed alle condizioni patrimoniali delle parti e teneva altresì conto che la CP_1 era disoccupata e percepiva il reddito di cittadinanza per euro 870,00 al mese oltre al 50% dell'assegno unico per i figli (dell'importo mensile di euro 127,00), mentre la situazione economica del (percettore di una pensione di parziale invalidità dell'importo di euro CP_2
279,00 al mese) non era mutata dall'epoca dell'udienza di comparizione presidenziale, allorquando l'uomo aveva dichiarato di lavorare saltuariamente come muratore e di essere disponibile a contribuire al mantenimento economico della prole attraverso il versamento alla moglie dell'assegno complessivo di 300/400 euro al mese.
2. Con ricorso in appello depositato il 30.07.2024 e ritualmente notificato alla controparte, per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata CP_2 sentenza, chiedeva - previa ammissione delle prove dichiarate inammissibili in primo grado - addebitarsi alla moglie la separazione, condannarsi la medesima al risarcimento del danno cagionato a lui ed alla prole dai comportamenti assunti dalla donna in costanza di matrimonio
(ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria), l'affido esclusivo a sé dei figli (ovvero la collocazione prevalente dei minori presso di sé, in via ancora subordinata, un “calendario di incontri maggiormente flessibile che tenga conto delle esigenze dei minori e della parte appellante”); ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto a suo carico nella misura di euro 300,00 al mese (pari ad euro 100,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare deve rilevarsi che con le note scritte di trattazione CP_2 ritualmente depositate, ha espressamente formulato regolare rinuncia al gravame, dal che discende, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la declaratoria di estinzione del processo e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti CP_2 di avverso la sentenza n. 761/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord Controparte_1 il 31.01.2024 e pubblicata l'8.02.2024, così provvede:
a) dichiara estinto il processo per rinuncia al gravame dell'appellante; b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_2 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Marina Tafuri