Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07470/2025REG.PROV.COLL.
N. 03149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2025, proposto da
GR Costruzioni S.a.s. di NI NN RI (già Impresa GR Donato), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruvo del Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bencivenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00065/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo del Monte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Delfino e Bencivenga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società GR ha a suo tempo ottenuto, dal Tribunale di Melfi, la condanna del Comune di Ruvo del Monte alla rifusione delle maggiori spese sostenute per la ritardata conclusione di alcuni lavori (realizzazione di un centro servizi comunale) a suo tempo commissionati alla società stessa. Venivano richiesti altresì interessi legati al ritardato pagamento dei vari saldi.
Il Tribunale, nel dispositivo, specificava quali somme dovevano essere corrisposte a titolo di interessi legali e quali a titolo di interessi moratori (per il ritardo commesso nel pagamento di quanto dovuto).
2. La ditta GR agiva dinanzi al TAR Basilicata per ottenere ulteriori somme a titolo di interessi moratori (nella misura pari ad oltre 818 mila euro) che, nella prospettiva della difesa della ditta stessa, sarebbero comunque dovuti per legge (n. 231 del 2002) e al di là delle specifiche statuizioni del giudice civile.
3. Il TAR PO dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto la ditta GR pretende ulteriori interessi moratori che andrebbero tuttavia richiesti dinanzi all’AGO in quanto si tratterebbe non di eseguire in senso stretto ma, piuttosto, di integrare ed interpretare il dictum della sentenza del giudice civile di cui si chiede l’ottemperanza.
4. La sentenza di primo grado veniva impugnata per i seguenti motivi:
4.1. Erronea applicazione dell’art. 114 c.p.a. nella parte in cui non sarebbe stata considerata “la correttezza della modalità di calcolo alla stregua della normativa vigente al momento della pubblicazione della sentenza del Tribunale” (pag. 4 atto di appello) ovverossia “l’applicazione di una norma già esistente al momento del deposito della sentenza del Tribunale” (pag. 5 atto di appello). Più in particolare non sarebbe stato valutato l’automatismo previsto, con riguardo agli interessi moratori, dal decreto legislativo n. 231 del 2002, normativa questa primariamente diretta “a fronteggiare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione” (pag. 7 atto di appello);
4.2. Erronea applicazione art. 114 c.p.a. dal momento che, nella prospettiva di parte appellante: “il giudice di appello, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia limitato a condannare al pagamento degli «interessi legali», ha il potere – dovere di applicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi nel caso concreto, anche indipendentemente da una specifica richiesta di parte” (pag. 11 atto di appello);
4.3. Seguiva la quantificazione degli interessi spettanti secondo il calcolo proposto dalla difesa di parte appellante;
4.4. In ultimo, nella ipotesi di rigetto delle suesposte tesi si proponeva istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per la violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE nonché della Direttiva 2000/35/CE i quali “devono essere interpretati nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che esclude dalla disciplina degli interessi moratori previsti dalla citata Direttiva 2000/35/CE il credito risarcitorio derivante da una sentenza di condanna pubblicata successivamente all’entrata in vigore della suddetta Direttiva”.
5. Si costituiva in giudizio il Comune di Ruvo del Monte per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione. La stessa difesa dell’amministrazione comunale sollevava altresì difetto di legittimazione attiva in capo alla odierna appellante.
6. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2025 le parti assegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso, le conclusioni del giudice di primo grado si rivelano pienamente condivisibili dal momento che:
7.1. Il Tribunale di Melfi, come già detto, aveva a suo tempo distinto le somme da corrispondere a titolo di interessi legali da quelle dovute a tiolo di interessi moratori;
7.2. Ebbene le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno chiaramente affermato che gli interessi moratori sono dovuti soltanto se espressamente previsti nel dispositivo del giudice, altrimenti sono da intendersi – nel silenzio del dispositivo – soltanto alla stregua di interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.). Nella citata sentenza la Cassazione ha infatti evidenziato che: “ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ;
7.3. Quindi nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato dal TAR, la ditta GR in buona sostanza agisce non tanto per la stretta esecuzione del pagamento disposto dal giudice ordinario quanto, piuttosto, per la sua integrazione (818 mila euro a titolo di interessi moratori non altrimenti contemplati – si ripete – nel dispositivo del Tribunale di Melfi). Si contesta, in altre parole, che gli interessi siano stati calcolati al saggio legale anziché ai tassi moratori ex d.lgs. n. 231/2002;
7.4. Trova così applicazione quel dato orientamento secondo cui nel giudizio di ottemperanza i poteri cognitori del giudice, allorché quest’ultimo sia chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196). Al riguardo è stato infatti affermato che: “Deve considerarsi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario. In altre parole, il giudice amministrativo, nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, deve orientarsi a un criterio di "stretta continenza” (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620);
7.5. Del resto la stessa Corte di cassazione, nella richiamata pronunzia n. 12449 del 2024, ha proprio richiamato un certo orientamento secondo cui: “in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22457)” ;
7.6. Di qui la conseguente giurisdizione dell’AGO perché, se a suo tempo non si condivideva la parte della sentenza del Tribunale di Melfi in cui non prevedeva ulteriori interessi moratori, l’odierna appellante GR avrebbe dovuto contestare o meglio impugnare tale parte della statuizione dinanzi allo stesso AGO;
7.7. Non è un caso che la stessa difesa di parte appellante, alla pag. 11 dell’atto introduttivo del presente gravame, affermi che, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia limitato a condannare al pagamento degli «interessi legali», è il giudice di appello ossia il giudice della cognizione (e non quello della esecuzione) ad avere “il potere – dovere di applicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi”;
7.8. Infine, quanto alla richiesta di rinvio alla Corte di giustizia UE tale questione viene assorbita dalla predetta assenza di giurisdizione per cui sarà il giudice ritenuto competente ad esprimersi, se del caso, su tale specifico aspetto.
8. In conclusione l’appello deve essere rigettato e, di conseguenza, va confermato il difetto di giurisdizione affermato dal TAR Basilicata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO