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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7629/2024
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bianca Maria Losacco e dall'Avv. Giuseppe
Di TR
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in CP_1
giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'Assegno Unico universale ex art. 1 d.lgs. 230/21, con decorrenza 1.12.2023 per il figlio a carico precisamente del marito e per l'effetto chiede ordinarsi all di Persona_1 CP_1
corrispondere l'assegno unico universale per il figlio minore nella misura di legge, oltre accessori. Persona_2
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Dagli atti emerge che la ricorrente in data 15/11/2023 presentava domanda di Assegno Unico Universale (cfr. "domanda
AUU") senza aver perfezionato due anni di residenza in Italia, come si evince dalla documentazione recante "dati residenza" che decorre dal 25/09/2023 e senza aver mai versato imposte in
Italia in quanto non risulta aver intrapreso nessuna attività lavorativa. Conseguentemente, la richiesta veniva respinta dalla competente Agenzia in quanto la verifica della residenza e della eventuale sussistenza di un contratto di lavoro ha dato esito negativo (all. "motivo respinta"), restando irrilevanti i dati del convivente, tra l'altro non citato in domanda. Sul punto è solo il caso di rammentare che l'art. 3 comma 1 del D.Lgs 230/2021 prevede i requisiti soggettivi di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio deve congiuntamente possedere ai fini del riconoscimento dello stesso, con riferimento al requisito di residenza la lettera d) della norma in commento prevede che “ (il richiedente) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”. Richiamata la suddetta disciplina, nella fattispecie di causa non risulta soddisfatto il requisito della residenza almeno biennale pure richiesto dalla disciplina. Dalle
3 verifiche effettuate dall è infatti è emerso come il CP_2
richiedente, al momento della presentazione della domanda, non avesse né maturato i due anni di residenza in Italia, né avesse un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Tali circostanze non sono state smentite in sede giudiziale.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione della diversa qualità delle parti e dei motivi della decisione si ritiene equo compensare per intero le spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 07.10.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7629/2024
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bianca Maria Losacco e dall'Avv. Giuseppe
Di TR
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in CP_1
giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'Assegno Unico universale ex art. 1 d.lgs. 230/21, con decorrenza 1.12.2023 per il figlio a carico precisamente del marito e per l'effetto chiede ordinarsi all di Persona_1 CP_1
corrispondere l'assegno unico universale per il figlio minore nella misura di legge, oltre accessori. Persona_2
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Dagli atti emerge che la ricorrente in data 15/11/2023 presentava domanda di Assegno Unico Universale (cfr. "domanda
AUU") senza aver perfezionato due anni di residenza in Italia, come si evince dalla documentazione recante "dati residenza" che decorre dal 25/09/2023 e senza aver mai versato imposte in
Italia in quanto non risulta aver intrapreso nessuna attività lavorativa. Conseguentemente, la richiesta veniva respinta dalla competente Agenzia in quanto la verifica della residenza e della eventuale sussistenza di un contratto di lavoro ha dato esito negativo (all. "motivo respinta"), restando irrilevanti i dati del convivente, tra l'altro non citato in domanda. Sul punto è solo il caso di rammentare che l'art. 3 comma 1 del D.Lgs 230/2021 prevede i requisiti soggettivi di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio deve congiuntamente possedere ai fini del riconoscimento dello stesso, con riferimento al requisito di residenza la lettera d) della norma in commento prevede che “ (il richiedente) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”. Richiamata la suddetta disciplina, nella fattispecie di causa non risulta soddisfatto il requisito della residenza almeno biennale pure richiesto dalla disciplina. Dalle
3 verifiche effettuate dall è infatti è emerso come il CP_2
richiedente, al momento della presentazione della domanda, non avesse né maturato i due anni di residenza in Italia, né avesse un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Tali circostanze non sono state smentite in sede giudiziale.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione della diversa qualità delle parti e dei motivi della decisione si ritiene equo compensare per intero le spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 07.10.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
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