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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10341 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 27078/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
MA NZ Presidente Filomena Albano Giudice ST AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27078/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Castino n. 38), rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
divenuto maggiorenne in corso di causa e costituitosi in Parte_1
via autonoma il 27 maggio 2024, chiede al Tribunale di Roma di essere autorizzato “a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili”; contestualmente, “stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto”, il ricorrente chiede di <ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma (…) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome Pt_1 2
PEon con quello di “ >>.
Il ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica
e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile”, così come attestato dal personale dell'Azienda ospedaliera
“San Camillo-Forlanini” di Roma in “esaustiva relazione psico – sessuale attestante la sua condizione di disforia / incongruenza di genere”. Inoltre, il ricorrente afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto e gli atteggiamenti di una ragazza”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto il 9 luglio 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente sono pienamente riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 5 febbraio 2024, redatta da psicologa in servizio presso la suddetta Azienda ospedaliera “San Camillo –
Forlanini”, si riporta il percorso soggettivo e farmacologico seguito dal ricorrente, frutto di una radicata “incongruenza di genere”. Nella medesima relazione si PE indica poi che “da quando si presenta al femminile, coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse però profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà interessano le quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona, e contribuendo al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza …
Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di PE sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”. È altresì in atti una certificazione del 30 maggio 2024 dell'Ospedale Careggi di Firenze, nella quale si attesta sia che il ricorrente è in carico dal febbraio 2022 presso il servizio di
“andrologia, endocrinologia femminile, incongruenza di genere” di tale ospedale pubblico sia che il predetto assume in via regolare, da aprile del 2022, un trattamento farmacologico, ossia, più precisamente, in un periodo iniziale una 3
“terapia ormonale di affermazione di genere de – mascolinizzante a base di triptorelina”, sostituita nel settembre del 2022 da “ciproterone acetato” e sostituita ancora, dall'aprile del 2023, da “estrogeni a dosi crescenti”.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione del ricorrente, svoltasi all'udienza del 18 giugno 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “frequento il liceo linguistico internazionale spagnolo;
il mio coming out è avvenuto durante la scuola, mi ha inizialmente scombussolata e pian piano ho migliorato anche il mio rendimento scolastico;
quest'anno ho superato l'anno con nessun debito;
sono interessata al mondo della moda, dell'arredamento e del design;
ho scelto PEo il nome di nome che desidero avere e con cui mi presento, da molti anni, agli altri;
ho intrapreso un percorso psicologico nel corso del quale ho spiegato tutta la mia situazione;
successivamente ho cambiato psicologa e ora mi trovo bene con quella che mi segue, la quale è diventata un punto di riferimento importante per il mio percorso;
la mia intenzione è quella di procedere all'operazione ma è mia intenzione recarmi all'estero, in Thailandia, per via dell'alta specializzazione degli interventi e delle liste d'attesa che ci sono in
Italia; ho un fratello e due sorelle;
in famiglia il mio coming out è stato vissuto bene, comunicato prima a mia madre e successivamente agli altri componenti della famiglia;
ho una famiglia unita;
attualmente utilizzo estrogeni e ormoni, non ci sono effetti collaterali e mi sottopongo regolarmente ai controlli;
ho preso una settimana fa la patente e anche per le visite mediche vorrei andare da sola”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata PEo d'ora in poi con il nome proprio di
In punto di diritto, l'art. della legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di 4 intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 ha affermato che le disposizioni in tema di 5 adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di 6 porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale del
Pt_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
Il Giudice delle leggi, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona.
E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del 2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la
Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui 7
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei Parte_1 trattamenti ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello maschile di Pt_1
PEo è quello femminile di così come chiarito ulteriormente dallo stesso interessato all'udienza del 18 giugno 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza dell'attore in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]), con Parte_1
PEo riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ in luogo di quello attuale di “ Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno. 8
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in premessa, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]), con Parte_1
PEo riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ in luogo di “ ; Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 30 giugno 2025.
Il Giudice estensore
ST AL
Il Presidente
MA NZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
MA NZ Presidente Filomena Albano Giudice ST AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27078/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Castino n. 38), rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
divenuto maggiorenne in corso di causa e costituitosi in Parte_1
via autonoma il 27 maggio 2024, chiede al Tribunale di Roma di essere autorizzato “a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili”; contestualmente, “stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto”, il ricorrente chiede di <ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma (…) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome Pt_1 2
PEon con quello di “ >>.
Il ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica
e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile”, così come attestato dal personale dell'Azienda ospedaliera
“San Camillo-Forlanini” di Roma in “esaustiva relazione psico – sessuale attestante la sua condizione di disforia / incongruenza di genere”. Inoltre, il ricorrente afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto e gli atteggiamenti di una ragazza”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto il 9 luglio 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente sono pienamente riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 5 febbraio 2024, redatta da psicologa in servizio presso la suddetta Azienda ospedaliera “San Camillo –
Forlanini”, si riporta il percorso soggettivo e farmacologico seguito dal ricorrente, frutto di una radicata “incongruenza di genere”. Nella medesima relazione si PE indica poi che “da quando si presenta al femminile, coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse però profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà interessano le quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona, e contribuendo al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza …
Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di PE sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”. È altresì in atti una certificazione del 30 maggio 2024 dell'Ospedale Careggi di Firenze, nella quale si attesta sia che il ricorrente è in carico dal febbraio 2022 presso il servizio di
“andrologia, endocrinologia femminile, incongruenza di genere” di tale ospedale pubblico sia che il predetto assume in via regolare, da aprile del 2022, un trattamento farmacologico, ossia, più precisamente, in un periodo iniziale una 3
“terapia ormonale di affermazione di genere de – mascolinizzante a base di triptorelina”, sostituita nel settembre del 2022 da “ciproterone acetato” e sostituita ancora, dall'aprile del 2023, da “estrogeni a dosi crescenti”.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione del ricorrente, svoltasi all'udienza del 18 giugno 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “frequento il liceo linguistico internazionale spagnolo;
il mio coming out è avvenuto durante la scuola, mi ha inizialmente scombussolata e pian piano ho migliorato anche il mio rendimento scolastico;
quest'anno ho superato l'anno con nessun debito;
sono interessata al mondo della moda, dell'arredamento e del design;
ho scelto PEo il nome di nome che desidero avere e con cui mi presento, da molti anni, agli altri;
ho intrapreso un percorso psicologico nel corso del quale ho spiegato tutta la mia situazione;
successivamente ho cambiato psicologa e ora mi trovo bene con quella che mi segue, la quale è diventata un punto di riferimento importante per il mio percorso;
la mia intenzione è quella di procedere all'operazione ma è mia intenzione recarmi all'estero, in Thailandia, per via dell'alta specializzazione degli interventi e delle liste d'attesa che ci sono in
Italia; ho un fratello e due sorelle;
in famiglia il mio coming out è stato vissuto bene, comunicato prima a mia madre e successivamente agli altri componenti della famiglia;
ho una famiglia unita;
attualmente utilizzo estrogeni e ormoni, non ci sono effetti collaterali e mi sottopongo regolarmente ai controlli;
ho preso una settimana fa la patente e anche per le visite mediche vorrei andare da sola”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata PEo d'ora in poi con il nome proprio di
In punto di diritto, l'art. della legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di 4 intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 ha affermato che le disposizioni in tema di 5 adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di 6 porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale del
Pt_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
Il Giudice delle leggi, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona.
E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del 2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la
Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui 7
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei Parte_1 trattamenti ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello maschile di Pt_1
PEo è quello femminile di così come chiarito ulteriormente dallo stesso interessato all'udienza del 18 giugno 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza dell'attore in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]), con Parte_1
PEo riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ in luogo di quello attuale di “ Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno. 8
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in premessa, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]), con Parte_1
PEo riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ in luogo di “ ; Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 30 giugno 2025.
Il Giudice estensore
ST AL
Il Presidente
MA NZ