Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1800/2023 r.g. promossa da
(P.IVA/C.F. ) con sede in Milano, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Zingone per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(c.f. nato a [...] il [...] CP_2 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Lunardi per mandato e domiciliato come in atti – appellato o O o
appello contro sentenza del Tribunale di OV
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
e notificata in data 25 settembre 2023, emessa nell'ambito del procedimento
R.G. n. 6472/2021 dal Tribunale di OV, in persona del Giudice dott.
Margherita Longhi, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio e per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE - in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del presente atto di appello, confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 8.961,01, oltre spese, condannando controparte al pagamento della integrale pretesa creditoria vantata a oggi dalla società
appellante/opposta in primo grado, IN VIA SUBORDINATA - Nella
denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare comunque l'opponente in primo grado / appellato al pagamento della somma di euro 8.961,01, oltre interessi legali dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, e rivalutazione monetaria oppure della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
NEL MERITO: previo integrale rigetto dell'appello proposto dalla Società
confermarsi integralmente la sentenza n. 1810/2023 del CP_1
21.9.2023, pubblicata il 21.9.2023 ed emessa dal Tribunale civile di OV
nell'ambito del procedimento n. 6472/2021 R.G.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per Legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
2 1.- Con citazione notificata il 10 ottobre 2023, evocava CP_1 [...]
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. CP_2
1810/2023 del Tribunale di OV (pubblicata il 21 settembre 2023 e notificata il 25 settembre successivo) che adito in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1930/2021 chiesto ed ottenuto da per il pagamento CP_1
di €. 8.961,01, oltre interessi e spese, quale residuo per somme mutuate, aveva accolto l'opposizione per mancata prova del credito revocando il decreto ingiuntivo e condannandola alle spese. Rilevava che aveva dato prova del credito e della erogazione delle somme e che il Tribunale, andando di diverso avviso, aveva errato. Contrastava le avverse eccezioni di prescrizione e relative agli interessi ultralegali insistendo per la riforma della pronuncia.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione. CP_2
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 10 marzo
2025 con modalità telematiche non in presenza, con assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato.
La sentenza del Tribunale di OV va confermata con le precisazioni di cui sotto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche a carico dell'appellante
4.- Il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo che revocò
regolando le spese, rilevando che non aveva dato prova dell'erogazione CP_1
delle somme e quindi del credito e che un tanto, per la ragione più liquida,
importava la pronuncia di accoglimento dell'opposizione con assorbimento
3 delle ulteriori questioni. Osservò pertanto che: non avrebbe potuto darsi rilievo, nella fase di opposizione, all'estratto conto certificato ex art 50 tub tanto più che era stato contestato;
non era stata data prova del credito residuo del contratto di finanziamento;
non avrebbe potuto aver rilievo la sottoscrizione della “accettazione della richiesta di finanziamento” posto che non dimostrava l'avvenuta erogazione della somma anche in quanto risultava dal documento “la preghiamo di voler restituire copia della presente comunicazione da Lei sottoscritta per presa visione, in modo da poter procedere … all'erogazione della somma”; non avrebbe potuto aver rilievo la disposizione di bonifico posto che non dimostrava l'erogazione della somma;
l'opposta non aveva dimesso gli estratti conto e la circostanza dell'asserito pagamento di alcune rate da parte dell'attore non era stata dimostrata anche perché risultava dall'estratto conto ex art 50tub, era stata contestata e costituiva atto unilaterale.
5.1.- L'appellante ha sostenuto l'errata valutazione delle prove comprovanti l'erogazione del finanziamento;
per il resto richiamando le deduzioni nel merito.
5.2.- Ha sostenuto che la prova dell'erogazione del finanziamento si sarebbe potuta evincere dall'estratto conto che dimostrava che aveva Persona_1
effettuato dei pagamenti;
che la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto sarebbe spettata al;
che gli estratti risultavano CP_2
allegati al contratto del 8 luglio 2008 prodotto sub doc. 1 del monitorio
(pagine 5 e 6) e che dagli stessi emergeva la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta da;
che la prova CP_2
4 avrebbe potuto darsi con la disposizione di bonifico per l'importo di euro
5.000,00 con valuta fissa per il beneficiario in data 10 luglio 2008; che risultavano dei pagamenti del debitore prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
che non avrebbe potuto darsi rilievo a quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale e che non erano state applicate le regole sull'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato anche perché lo stesso nulla aggiunge alle argomentazioni della sentenza non comprovando in alcun modo l'effettiva erogazione del finanziamento ex adverso contestata sin da subito: “Allo stato pertanto e alla luce della proposta opposizione, il credito fatto valere ex adverso è privo di valida prova e pertanto inesistente, contestandosi peraltro la effettiva e valida erogazione del finanziamento (della quale manca alcuna prova) di cui al contratto 08/07/2008 al Sig. ”. CP_2
5.3.1.- Occorre considerare (Cass. ordinanza n. 35959 del 22 novembre 2021)
che il mutuo (il finanziamento) va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non
5 configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale. Inoltre il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando
(e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003).
Sotto tale profilo il motivo risulta infondato in quanto la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento avrebbe dovuto darla il mutuante ( e non CP_1
il mutuatario.
5.3.2.- Per altra parte (Cass. sez. 3^ sentenza n. 21092 del 19 ottobre 2016))
quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto, si deve richiamare
(Cass. n. 14234 del 25 settembre 2003) secondo cui in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito),
dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Risulta prodotta da solo CP_1
l'attestazione ex art. 50 Tubs al 18 dicembre 2014 e che, sempre per
6 l'appellante, indicherebbe il versamento di alcune rate prima della decadenza dal beneficio del termine, ma tale attestazione non rileva per le ragioni di cui sopra non essendo stati prodotti, dal mutuante, gli estratti conto come rilevato in sentenza e potendo valere, l'attestazione indicata, solo nella fase monitoria.
5.3.3.- I documenti prodotti da richiamati, nonché le dichiarazioni rese CP_1
in sede di interrogatorio formale da non mutano lo scenario CP_2
tracciato e non invertono affatto l'onere della prova, in capo al mutuante,
sull'effettiva erogazione del finanziamento posto che: la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta dal , per CP_2
quanto già evidenziato in sentenza, non comprovava affatto l'erogazione sia perché contestata sia in quanto risultava dalla stessa “la preghiamo di voler restituire copia della presente comunicazione da Lei sottoscritta per presa visione, in modo da poter procedere…all'erogazione della somma” a comprovare, dunque, la mancata prova dell'accredito effettivo. La
disposizione di disposizione di bonifico per l'importo di €. 5.000,00 con valuta fissa per il beneficiario non avrebbe potuto dimostrare l'effettivo accredito e questo perché il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva,
con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass.
15359/2019). I pretesi pagamenti del debitore prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine non erano stati validamente dimostrati
7 risultando solo dall'attestazione ex art. 50 tub. Quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal (“non ho ricevuto nessuno bonifico. CP_2
Confermo la mia firma sul documento ma non ho mai ricevuto il denaro”)
risulta coerente con quanto sopra.
5.4.- L'appello va rigettato e, alla luce di quanto sopra, divengono irrilevanti le ulteriori argomentazioni difensive di che mirano all'accoglimento CP_1
della domanda nel merito previo rigetto delle avverse eccezioni, ove perduranti, in tema di prescrizione e di illegittima applicazione degli interessi.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così provvede: CP_1 CP_2
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di OV;
- condanna l'appellante a rifondere le spese processuali del grado a
[...]
che si liquidano in € 5.809 per compensi oltre ad iva se dovuta, CP_2
cpa e spese generali del 15%;
- dà atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, un contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, se dovuto.
Venezia lì 11 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
8