Decreto cautelare 14 luglio 2021
Sentenza breve 1 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 14/07/2021, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2021
N. 00695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Bissa n. 33;
contro
Ministero Dell'Interno Ministero Dell'Interno, -OMISSIS- -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento a firma del -OMISSIS- notificato il 12.05.2021 n. -OMISSIS- - Cat. A11/ 2021/Immigrazione (doc. 1), di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per lavoro subordinato di cui il ricorrente era titolare (contenente l'avviso di lascare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica dell'atto), unitamente ad ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quello come sopraindicato ed impugnato, procedimentale o finale, anche non conosciuto, nei confronti dei quali si avanza sin d'ora ogni espressa riserva, anche di motivi di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Impregiudicata ogni valutazione in ordine alle censure dedotte avverso il provvedimento che ha revocato un permesso di soggiorno ordinario a fronte della commissione di un reato ostativo e a seguito segnalazione SIS;
Atteso che il provvedimento risulta notificato al ricorrente il 12 maggio 2021, mentre il ricorso, assistito da istanza cautelare, anche inaudita altera parte, risulta portato alla notifica il 6 luglio e depositato il successivo 7 luglio;
Ritenuto che tale tempistica depotenzi il profilo dell'urgenza, presupposto per la concessione della misura cautelare ex art. 56 c.p.a.;
Atteso in ogni caso che le ragioni di estrema gravità e urgenza addotte a fondamento della richiesta tutela monocratica discendono unicamente dalla possibilità di un allontanamento del ricorrente dall'Italia per effetto del provvedimento di espulsione che verrebbe adottato in caso di mancato allontanamento volontario nel termine assegnato dal Questore;
che quindi il pregiudizio temuto dal ricorrente deriverebbe da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021 ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 14 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.