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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2446/2024
Verbale udienza del 13 maggio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Maria Luisa Carbone per delega dell'Avv. Fabiano
Pezzani, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
Angela Maria Laganà, si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE LAVORO in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Fabiano Pezzani (CF: ), giusta C.F._2
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_2
protempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Laganà (C.F: ) e C.F._3 [...]
(C.F. ), in virtù di procura generale alle liti Per_1 CodiceFiscale_4
conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Persona_2
Repertorio 37875 –Raccolta, in atti
Resistente
Oggetto: Ripristino erogazione reddito di cittadinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di chiedere l'esecuzione della sentenza del
Tribunale di Palmi, emessa in data 24.11.2022, a firma del Dott. CP_3
relativamente al procedimento, rubricato al n. R.G.1142, con la quale veniva accolta la domanda e accertato che l'istante era soggetto residente in Italia dal
2004 e, conseguentemente annullato il provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione di legge. il provvedimento di revoca del 12/03/2021 del reddito di cittadinanza e conseguente richiesta di restituzione delle somme per pagamento non dovuto, a detta dell' resistente, originava dalla CP_2
“mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per almeno dici anni”.– A seguito di ciò doveva restituire “l'importo pari a euro 12.586,15 da lei ricevuto da febbraio 2020 a gennaio 2021, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”. Tale situazione era stata superata dalla citata sentenza, alla quale a tutt'oggi l' non ha dato seguito. Pertanto, concludeva, chiedendo di” Dichiarare CP_2
illegittima l'attività posta in essere dall' la quale non ha erogato il sussidio alla CP_1
ricorrente nonostante la sentenza del Tribunale di Palmi.2) Consequenzialmente condannare l' al pagamento delle 18 mensilità non corrisposte per un totale di CP_1
euro 18.900,00, ovvero nella somma che sarà individuata di giustizia.3) Con ogni conseguenza sul governo delle spese, delle quali se ne chiede la distrazione ex. art. 93
c.p.c. essendo il procuratore scrivente antistatario”.
Regolarmente citata in giudizio, si costituiva l' la quale deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso azionato da parte ricorrente, dal momento che le istanze presentate erano state numerose e ri-accolte e, soprattutto, dopo la sentenza di Novembre 2022, era stata presentata una nuova domanda, a
Dicembre, regolarmente accolta ed erogata per tutte le mensilità previste dalla normativa vigente in quel momento. Rappresentava che anche l'assegno unico era stato regolarmente erogato. Ancora, evidenziava che l'odierna ricorrente aveva percepito dal 09/06/2021 al 23/11/2021 il Reddito di Emergenza, che è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza. Quindi concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso avversario siccome infondato. Con ogni favorevole statuizione sulle spese del giudizio.”
- Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza.
Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini
ISEE), indipendentemente dall'età di tali soggetti.
Il beneficio oggetto del giudizio, anche a seguito della conversione del decreto- legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla
DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti: percettori di Rdc, titolari di pensione diretta, beneficiari della Pdc, soggetti di età pari o superiore a 65 anni, soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l'impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all' CP_1
entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.
È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, CP_1
entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all' . CP_2
Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all' mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel CP_1
termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc.
Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1
dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc -
Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio. L'art. 7 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, al comma 4 prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Al successivo comma 5 si precisa, inoltre, che “è disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore”.
Con riferimento al caso specifico, l'art. 2 del D.L. n. 4/0219 prevede espressamente:
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito della residenza in Italia ininterrotta per almeno 10 anni, ex art. art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019, necessaria per potere beneficiare del reddito di cittadinanza, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Palmi, emessa in data 14.11.2022, versata in atti.
Di contro, parte resistente, pur affermando di avere accolto le varie istanze formulate da parte ricorrente, non dà prova della conseguente erogazione, così come accertato e disposto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva con parametro base;
senza istruttoria;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapponibilità con il ricorso introduttivo ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del lavoro, in persona del GOP,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
respinta ogni contraria istanza od eccezione:
[...]
1. Accoglie la domanda per quanto in motivazione;
2. Annulla il provvedimento di revoca , emesso dall' in data12.03.2021, CP_1
come disposto dalla sentenza , emessa dal Tribunale di Palmi il 14.11.2022, a firma del Dott. e, conseguentemente, condanna l' al CP_3 CP_1
pagamento delle mensilità non corrisposte
2. Condanna la parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1305,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Così deciso in Palmi, 13 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2446/2024
Verbale udienza del 13 maggio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Maria Luisa Carbone per delega dell'Avv. Fabiano
Pezzani, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
Angela Maria Laganà, si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE LAVORO in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Fabiano Pezzani (CF: ), giusta C.F._2
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_2
protempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Laganà (C.F: ) e C.F._3 [...]
(C.F. ), in virtù di procura generale alle liti Per_1 CodiceFiscale_4
conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Persona_2
Repertorio 37875 –Raccolta, in atti
Resistente
Oggetto: Ripristino erogazione reddito di cittadinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di chiedere l'esecuzione della sentenza del
Tribunale di Palmi, emessa in data 24.11.2022, a firma del Dott. CP_3
relativamente al procedimento, rubricato al n. R.G.1142, con la quale veniva accolta la domanda e accertato che l'istante era soggetto residente in Italia dal
2004 e, conseguentemente annullato il provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione di legge. il provvedimento di revoca del 12/03/2021 del reddito di cittadinanza e conseguente richiesta di restituzione delle somme per pagamento non dovuto, a detta dell' resistente, originava dalla CP_2
“mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per almeno dici anni”.– A seguito di ciò doveva restituire “l'importo pari a euro 12.586,15 da lei ricevuto da febbraio 2020 a gennaio 2021, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”. Tale situazione era stata superata dalla citata sentenza, alla quale a tutt'oggi l' non ha dato seguito. Pertanto, concludeva, chiedendo di” Dichiarare CP_2
illegittima l'attività posta in essere dall' la quale non ha erogato il sussidio alla CP_1
ricorrente nonostante la sentenza del Tribunale di Palmi.2) Consequenzialmente condannare l' al pagamento delle 18 mensilità non corrisposte per un totale di CP_1
euro 18.900,00, ovvero nella somma che sarà individuata di giustizia.3) Con ogni conseguenza sul governo delle spese, delle quali se ne chiede la distrazione ex. art. 93
c.p.c. essendo il procuratore scrivente antistatario”.
Regolarmente citata in giudizio, si costituiva l' la quale deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso azionato da parte ricorrente, dal momento che le istanze presentate erano state numerose e ri-accolte e, soprattutto, dopo la sentenza di Novembre 2022, era stata presentata una nuova domanda, a
Dicembre, regolarmente accolta ed erogata per tutte le mensilità previste dalla normativa vigente in quel momento. Rappresentava che anche l'assegno unico era stato regolarmente erogato. Ancora, evidenziava che l'odierna ricorrente aveva percepito dal 09/06/2021 al 23/11/2021 il Reddito di Emergenza, che è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza. Quindi concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso avversario siccome infondato. Con ogni favorevole statuizione sulle spese del giudizio.”
- Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza.
Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini
ISEE), indipendentemente dall'età di tali soggetti.
Il beneficio oggetto del giudizio, anche a seguito della conversione del decreto- legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla
DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti: percettori di Rdc, titolari di pensione diretta, beneficiari della Pdc, soggetti di età pari o superiore a 65 anni, soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l'impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all' CP_1
entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.
È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, CP_1
entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all' . CP_2
Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all' mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel CP_1
termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc.
Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1
dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc -
Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio. L'art. 7 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, al comma 4 prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Al successivo comma 5 si precisa, inoltre, che “è disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore”.
Con riferimento al caso specifico, l'art. 2 del D.L. n. 4/0219 prevede espressamente:
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito della residenza in Italia ininterrotta per almeno 10 anni, ex art. art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019, necessaria per potere beneficiare del reddito di cittadinanza, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Palmi, emessa in data 14.11.2022, versata in atti.
Di contro, parte resistente, pur affermando di avere accolto le varie istanze formulate da parte ricorrente, non dà prova della conseguente erogazione, così come accertato e disposto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva con parametro base;
senza istruttoria;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapponibilità con il ricorso introduttivo ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del lavoro, in persona del GOP,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
respinta ogni contraria istanza od eccezione:
[...]
1. Accoglie la domanda per quanto in motivazione;
2. Annulla il provvedimento di revoca , emesso dall' in data12.03.2021, CP_1
come disposto dalla sentenza , emessa dal Tribunale di Palmi il 14.11.2022, a firma del Dott. e, conseguentemente, condanna l' al CP_3 CP_1
pagamento delle mensilità non corrisposte
2. Condanna la parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1305,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Così deciso in Palmi, 13 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo