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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. N. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. CCII iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:
(C.F. ), residente in Mariano Comense (CO), alla CP_1 C.F._1 via S. Carlo n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Turco;
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2025, proposto domanda di omologazione del CP_1 piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto con l'ausilio della dott.ssa
[...]
in veste di gestore della crisi designato dall'OCC. Per_1
La proposta ed il piano sono stati ritenuti ammissibili e, con decreto del 11.09.2025, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Con il medesimo provvedimento è stata disposto il divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore. Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito. All'udienza del 24.11.2025, sentito il procuratore della ricorrente ed il gestore della crisi, il Giudice si è riservato di provvedere.
Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, può esaminarsi la domanda di omologa proposta.
Il piano può essere omologato. Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto del 11.09.2025.
Occorre ricordare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la ricorrente risiede in Mariano Comense (CO), unitamente al marito ed alle due figlie CP_2 minori (16.10.2013) e (21.12.2014). Ai fini della risoluzione della crisi da Per_2 Per_3 sovraindebitamento familiare, sono state proposte due distinte domande: il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento alla sig.ra in quanto la stessa ha CP_1 assunto obbligazioni in veste di consumatrice;
la domanda di apertura della liquidazione controllata con riferimento al coniuge , avendo quest'ultimo contratto debiti anche nell'esercizio CP_2 dell'attività di impresa svolta in passato.
La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott.ssa che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché Persona_1
l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Quanto ai presupposti soggettivi, la ricorrente ha provato la propria qualità soggettiva di consumatrice ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. La sig.ra invero, svolge CP_1 attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipendente.
L'esposizione debitoria della ricorrente deriva in misura prevalente dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, nonché dai finanziamenti ottenuti e dalla garanzia prestata per la concessione di un finanziamento richiesto dal marito. Come rilevato dal gestore della crisi, lo squilibrio finanziario del nucleo familiare si è generato a seguito della decisione di acquistare la proprietà di un immobile da adibire a casa familiare, che ha determinato la necessità di stipulare un contratto di mutuo nonché un ulteriore finanziamento.
La ricorrente si trova, infatti, in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).
La sig.ra invero, alla data della domanda, aveva maturato una rilevante esposizione debitoria CP_1 pari a circa 79.959,29 euro, (in parte derivante dalla garanzia rilasciata per debiti contratti dal marito), oltre al debito derivante dal contratto di mutuo (con un residuo pari a 150.923,00 euro al 30.06.2025),
a cui non riesce regolarmente a far fronte in forza del solo stipendio da lavoro dipendente percepito pari a circa 1.600,00/1.700,00 euro mensili netti, gravato da cessione del quinto e necessario anche a coprire, unitamente alle entrate del marito, le spese del proprio nucleo familiare formato anche da due minori.
Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII, atteso che la ricorrente: - non risulta sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte. Non pare sussistere, allo stato, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempiute, la ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile, come anticipato, ai finanziamenti contratti per l'acquisto della prima casa.
Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che la ricorrente ha proposto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre è stato offerto ai creditori chirografari il pagamento parziale dei loro crediti in misura pari al 21 %. Si prevede, invece, il rimborso alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale. La ricorrente, invero, ha manifestato la volontà di proporre l'acquisto della quota di proprietà indivisa dell'immobile nella titolarità del marito, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, con accollo integrale delle rate di mutuo.
Nel termine fissato con il decreto del 11.09.2025, ha precisato il Controparte_3 proprio credito ed il gestore della crisi ha quantificato il credito residuo vantato da , Parte_1 oggetto della cessione del quinto dello stipendio nonché del credito residuo vantato da Kontract s.r.l., di cui la ricorrente è chiamata a rispondere in via solidale con il marito. Alla luce delle predette circostanze, pertanto, la situazione debitoria della ricorrente è stata aggiornata come da prospetto che segue
La proposta, come da ultimo modificata alla luce delle circostanze che precedono, pertanto, prevede un maggiore soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari al 22 % anziché al 21 % come originariamente prospettato. Le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori derivano da una quota mensile dello stipendio percepito dalla debitrice messa a disposizione dei creditori (400,00 euro mensili per il primo anno;
200,00 euro per gli anni successivi) nonché dalla somma pari ad euro 1.000,00 per anno derivante dalle mensilità aggiuntive percepite e, così, per una durata complessiva di cinque anni.
Viene, pertanto, garantito il rispetto delle cause legittime di prelazione.
La proposta, quindi, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, risulta ammissibile ed il piano fattibile, atteso che le somme necessarie al pagamento dei creditori derivano dallo stipendio percepito dalla debitrice, impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Come risulta dalla relazione del gestore ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII, nel termine concesso ai creditori, invero, non sono pervenute osservazioni in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano, salva la precisazione del credito da parte dell' Controparte_3 di cui il gestore ha tenuto debitamente conto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piando di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da deve essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di CP_1 legge.
P.Q.M.
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da CP_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._1
- dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;
- dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano;
il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro 48 ore, sia pubblicata a cura del gestore della crisi sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, con particolare riguardo a condizioni sanitarie o sociali, del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCII;
- dichiara la chiusura della procedura;
Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi ed ai ricorrenti.
Così deciso in Como, il 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò