Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1273/2024 promossa da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Chiara Scaccabarozzi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Barbara P_1 C.F._2
Sottocornola;
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero in persone del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 08.04.2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 10
Nel merito:
In parziale modifica di quanto statuito con Decreto n. cronologico 8682/2021 emesso dal Tribunale di
Lecco, in data 18.11.2021, a definizione del procedimento R.G. n. 07/2021:
1. Revocare il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore in ragione del collocamento prevalente degli stessi presso la madre e, per l'effetto, disporre che il padre è obbligato a contribuire al P_ mantenimento dei figli e mediante il pagamento di un assegno mensile complessivo di P_3
Euro 300,00 (ovvero Euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenzadal deposito del ricorso e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
P_
2. Disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , secondo il P_1
seguente calendario:
P_
- nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 terrà con sé il figlio il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 il lunedì e il mercoledì, allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione materna, e fino alle 18.30 il giovedì, allorquando la madre lo preleverà presso l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per accompagnarlo a scuola nei giorni di lunedì, mercoledì
e giovedì alle ore 8.00; detto diritto di visita resterà sospeso nei giorni di malattia del figlio e nei giorni di sospensione scolastica (es. ponti scolastici) che saranno di competenza della madre;
- fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 spetterà alla madre, mentre il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore
14.00 spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00. Il week end dopo che il padre durate la settimana ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il figlio starà in alternanza tra i genitori nella giornata di sabato o nella giornata di domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 19.00;
- confermare le statuizioni contenute nel predetto decreto con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- durante il periodo non scolastico (che non sia già disciplinato dal punto che precede), il padre potrà tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì con le seguenti modalità: durante le due settimane del turno lavorativo 6.00/14.00 dal termine del turno lavorativo fino alle 18.30 il lunedì e il giovedì, allorquando verrà prelevato dalla madre, fino alle 21.00 il mercoledì, allorquando lo pagina 2 di 10 riaccompagnerà presso l'abitazione materna durante la settimana del turno lavorativo 14.00/22.00 dalle
9.30 alle 13.30 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
P_ 3) Disporre che l'assegno unico universale erogato per i figli e sia posto integralmente a P_3
favore della sig.ra , così come le detrazioni IRPEF;
Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL SIG.
VITALE MICHELE
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: respingere le richieste avverse di parziale modifica di quanto statuito con Decreto n. cronologico 8682/201 emesso dal Tribunale di Lecco in data 18.11.2021 a definizione del procedimento R.G. n. 7/2021 per i motivi tutti di cui in narrativa.
Nel merito, in via principale: a parziale modifica di quanto statuito con Decreto n. cronologico
8682/201 emesso dal Tribunale di Lecco in data 18.11.2021 a definizione del procedimento R.G. n.
7/2021:
1. Revocato il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, preso atto che il figlio P_3
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto frequentante gli studi universitari,
P_ disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e nella misura complessiva di P_3
€ 250,00 (ossia € 125,00 a figlio) o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli
P_ Indici Istat;
2. Disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio come di P_1
seguito esposto:
- nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 andrà a prendere il figlio
P_
alle ore 16.15 all'uscita dalla scuola frequentata tutti i giorni dal lunedì al venerdì e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna e sino alle ore 18.30 nei giorni di martedì e venerdì quando sarà la madre a prelevarlo dall'abitazione paterna;
- fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 spetterà alla madre;
- il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore
14.00 spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00;
pagina 3 di 10 - il week end dopo che il padre durate la settimana ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il figlio starà in alternanza tra i genitori nella giornata di sabato o nella giornata di domenica dalle ore
9.30 sino alle ore 19.00;
- nella settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per portarlo all'Istituto Scolastico frequentato tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00;
- nel periodo non scolastico si mantengono gli stessi orari, per cui nella settimana in cui fa il turno dalle
P_ ore 14.00 alle ore 22.00, il padre si recherà a casa della madre alle ore 8.00 a prendere il figlio e lo terrà con sé sino alle ore 13.30 quando la madre passerà a prenderlo per accompagnarlo dai nonni materni, mentre nelledue settimane in cui fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, il padre andrà a prendere il figlio presso la casa dei nonni al termine del turno lavorativo;
P_
3. Disporre che l'assegno unico universale erogato per i figli e sia posto a carico di P_3
entrambi i genitori nella misura del 50%, così come le detrazioni IRPEF.
Nel merito, in via subordinata: a parziale modifica di quanto statuito con Decreto n. cronologico
8682/201 emesso dal Tribunale di Lecco in data 18.11.2021 a definizione del procedimento R.G. n.
7/2021 ed in aderenza a quanto già statuito dall'Ill.mo Sig. Giudice adito con ordinanza datata
3.01.2025 assunta in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, con l'unica modifica, quanto ai diritti di visita del padre, riguardante il giorno di venerdì in luogo del giorno di giovedì per pregressi impegni P_ sportivi del figlio , non emersi in corso di causa:
1. Revocato il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, preso atto del collocamento di entrambi i figli presso la madre, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e P_3
P_
nella misura complessiva di € 300,00 (ossia € 150,00 a figlio) al mese, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat;
P_
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: P_
- nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 terrà con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 il lunedì e il mercoledì, allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione materna, e fino alle ore 18.30 il venerdì, allorquando la madre lo preleverà presso l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle ore
14.00 alle ore 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per accompagnarlo a scuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 8.00;
- nei fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 spetterà alla madre, mentre il pagina 4 di 10 week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore
14.00 spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00. Il week end dopo che il padre durante la settimana ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il figlio starà in alternanza tra i genitori nella giornata di sabato o nella giornata di domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 19.00;
- durante il periodo non scolastico il potrà tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con le seguenti modalità: durante le due settimane del turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore
14.00 dal termine del turno lavorativo fino alle 18.30 il lunedì e il venerdì, allorquando verrà prelevato dalla madre, fino alle ore 21.00 il mercoledì, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante la settimana del turno lavorativo dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il padre terrà con sé il
P_ figlio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
3. solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'assegno di mantenimento mensile in favore dei figli venga disposto nella misura non superiore ad € 300,00 (ossia € 150,00 a figlio), disporre che l'assegno P_ unico universale erogato per i figli e venga percepito integralmente dalla madre. P_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio anche tenuto conto della violazione del dovere di leale collaborazione come previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto n. Parte_2
cronol. 8682/2021 in data 18.11.2021 del Tribunale di Lecco, procedimento R.G. n. 7/2021, disponente il regime dell'affido condiviso dei figli e , con collocamento prevalente del primo P_3 P_2
presso il padre e del secondo presso la madre. Quanto al diritto di visita ha disposto che il figlio veda la madre secondo le disponibilità del primo, mentre il figlio veda il padre nelle P_3 P_2
due settimane in cui il padre fa il turno dalle 6.00 alle 14.00, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, andando a prendere il minore presso la scuola materna e tenendolo con sé sino alle ore 21.00; il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il primo turno spetterà alla madre;
il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il primo turno spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00; il week end dopo che il padre durante la settimana ha svolto il turno dalle 14.00 alle 22.00 il minore starà il sabato con la mamma e la domenica con il padre dalle 9.30 alle 19.00; la settimana in cui il padre fa il secondo turno, potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per portarlo alla scuola materna nelle mattine di martedì e venerdì alle ore 8.00; nel periodo non scolastico si mantengono gli stessi orari, ma il padre P_ andrà a prendere presso la casa dei nonni al termine del turno lavorativo e lo riporterà a casa la
pagina 5 di 10 sera alle ore 20.30. In punto economico ha posto il mantenimento diretto a carico di ciascuno dei genitori il mantenimento diretto del figlio con esso collocato in via prevalente, nonché le spese straordinarie ripartite al 50% tra i coniugi.
Nella presente sede la ricorrente, dando atto della collocazione definitiva del figlio P_3
maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, presso la madre a far tempo dal 31.07.2022, ha altresì avidenziato l'interruzione di ogni tipo di frequentazione con il padre.
Ha quindi chiesto porsi a carico del padre il versamento di euro 300 per figlio quale contributo al mantenimento ordinario (complessivamente euro 600). Inoltre, la ricorrente, anche al fine di garantire P_ che e possano trascorrere del tempo insieme, ha chiesto che le frequentazioni paterne con P_3
P_
, avvengano con le seguenti modalità, a parziale modifica del decreto sopra citato:
P_
• nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle 6.00 alle 14.00, andrà a prendere il figlio alla scuola frequentata nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì e lo terrà con sé sino alle ore
21.00 del giorno di mercoledì, mentre nei giorni di lunedì e giovedì sino alle ore 18.30 quando la madre lo preleverà presso l'abitazione paterna;
• fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il primo turno spetterà alla madre;
• il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il primo turno spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00;
• il week end dopo che il padre durante la settimana ha svolto il turno dalle 14.00 alle 22.00 il figlio starà in alternanza con la madre nella giornata di sabato o nella giornata di domenica a dalle 9.30 alle 19.00;
• la settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle 14.00 alle 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre solo per portarlo all'istituto scolastico frequentato nelle mattine di martedì e venerdì alle ore 8.00; ovviamente tale facoltà verrà meno durante il periodo estivo o durante
P_ le festività quando il minore non si recherà a scuola;
P_
• nel periodo non scolastico si mantengono gli stessi orari, ma il padre andrà a prendere presso la casa dei nonni al termine del turno lavorativo e lo riporterà a casa la sera alle ore 20.30.
Invariate le altre condizioni con riguardo alle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare il rigetto della domanda di parte P_4
ricorrente di modifica di quanto statuito con Decreto n. cronologico 8682/201 emesso dal Tribunale di
Lecco in data 18.11.2021.
A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli ha proposto un assegno non superiore ad € P_ 250,00 complessivi ( € 125,00 a figlio). Quanto alle frequentazioni paterne con il figlio minore ne pagina 6 di 10 ha chiesto un ampliamento, prevedendo che nelle due settimane consecutive in cui il padre fa il turno P_ dalle ore 6.00 alle ore 14.00, andrà a prendere il figlio alle ore 16.15 all'uscita dalla scuola frequentata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e lo terrà con sé nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì sino alle ore 21.00 quando poi lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna mentre nelle giornate di martedì e venerdì lo terrà con sé sino alle ore 18.30 quando sarà la madre a prelevarlo presso l'abitazione paterna. Ha chiesto inoltre che, nella settimana in cui il padre fa il turno dalle ore
14.00 alle ore 22.00, potrà andare a prendere il figlio presso la casa materna per portarlo a scuola tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00.
Quanto all'avversa istanza di alternanza tra i genitori delle giornate di sabato e domenica nel week end al termine della settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il resistente ha pienamente aderito.
Con ordinanza in data 29.12.2024 il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, prevedendo il versamento da parte di a favore della P_1
ricorrente di un assegno di euro 150 per figlio (complessivamente euro 300) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico da parte della madre.
Inoltre, quanto al diritto di visita paterno, ha disposto che:
- nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 il padre potrà tenere con sé
P_ i figli minore il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 il lunedì e il mercoledì, allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione materna, e fino alle 18.30 il giovedì, allorquando la madre lo preleverà presso l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per accompagnarlo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 8.00;
- fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 spetterà alla madre, mentre il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore
14.00 spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00. Il week end dopo che il padre durate la settimana ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il figlio starà in alternanza tra i genitori nella giornata di sabato o nella giornata di domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 19.00;
- conferma delle statuizioni contenute nel predetto decreto con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
pagina 7 di 10 - durante il periodo non scolastico (che non sia già disciplinato dal punto che precede), il padre potrà tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì con le seguenti modalità: durante le due settimane del turno lavorativo 6.00/14.00 dal termine del turno lavorativo fino alle 18.30 il lunedì e il giovedì, allorquando verrà prelevato dalla madre, fino alle 21.00 il mercoledì, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
durante la settimana del turno lavorativo 14.00/22.00 dalle 9.30 alle 13.30 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o dei nonni materni.
Infine, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza 8.4.2025 innanzi al sottoscritto Giudice delegato nei termini sopra riportati.
Le parti nelle rispettive conclusioni si sono sostanzialmente attenute ai provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. adottati dal Giudice relatore il 28.12.2024, seppur il resistente in via subordinata. Gli unici punti in contestazione risultano essere i seguenti:
- richiesta del padre di sostituzione della frequentazione del giovedì con il venerdì, in quanto
P_ l'attività sportiva di , sorta soltanto nel corso del presente giudizio, limita il tempo di permanenza con il padre;
- richiesta della madre di sospensione delle frequentazioni paterne nei giorni di malattia del figlio e nei giorni di sospensione scolastica (es. ponti scolastici) di competenza della madre.
Tanto premesso, posta la sostanziale adesione delle parti ai provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 28.12.2024, va evidenziato come le parti purtroppo nonostante il tempo trascorso non siano riuscite ad accordarsi su aspetti assolutamente di dettaglio, rimettendosi alla decisione del
Tribunale. Il Collegio non può comunque esimersi dal rilevare come l'affido condiviso implica necessariamente un dovere di comunicazione tra le parti e di ricerca di soluzioni di buon senso nell'interesse del figlio minore, posto che problematiche di dettaglio come quelle in contestazione rappresentano la quotidianità nella gestione del figlio (il quale oggi frequenta attività sportiva di giovedì, un domani ne frequenterà un'altra in una giornata diversa, così come può capitare che il bambino si ammali), che i genitori dovrebbero essere in grado di gestire responsabilmente senza necessità di investire il Tribunale. In quest'ottica il Collegio ritiene opportuno suggerire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, sia al fine di consolidare il nuovo assetto familiare sia al fine di affrontare le problematiche in essere e non risolte, anche in relazione al figlio maggiorenne.
Ciò premesso, per quanto concerne gli aspetti in contestazione sopra riportati, il Collegio ritiene di confermare integralmente l'ordinanza del 28.12.2024, precisando che le modalità di frequentazione padre/figlio potranno essere modificate su accordo delle parti. Con riguardo invece alla richiesta avanzata dalla ricorrente di sospensione del calendario paterno, come sopra dettagliata, ritiene il pagina 8 di 10 P_ Collegio che nei giorni di malattia del figlio , quest'ultimo tendenzialmente si recherà ugualmente dal padre, salvo che ciò sia sconsigliabile in base alle condizioni di salute del minore, accertate dal medico pediatra. Quanto alle frequentazioni padre/figlio relative alle festività infrasettimanali in periodo scolastico (quindi al di fuori del periodo non scolastico, delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, già disciplinate) si precisa che dette festività e ponti vengono suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza e pertanto trattandosi di festività non si segue il calendario ordinario.
La sostanziale adesione delle parti all'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 18.11.2021 (RG 7/21), definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- preso atto del collocamento di entrambi i figli presso la madre, pone a carico di P_1
l'obbligo del versamento in favore della ricorrente di un assegno mensile di € 300 (€ 150 a figlio); tale importo, da versarsi entro il 10 di ogni mese con decorrenza dal deposito del ricorso, è soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- l'assegno unico relativo ad entrambi i figli verrà percepito integralmente dalla madre;
P_
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
➢ nelle due settimane in cui il padre fa il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 terrà con sé il figlio P_
il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 il lunedì e il mercoledì, allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione materna, e fino alle 18.30 il giovedì, allorquando la madre lo preleverà presso l'abitazione paterna;
➢ nella settimana in cui il padre svolge il secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 potrà andare a prendere il figlio presso la casa della madre per accompagnarlo nei giorni di lunedì, mercoledì
e giovedì alle ore 8.00;
➢ fine settimana alternati con la madre, con la precisazione che il week end al termine della prima settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 spetterà alla madre, mentre il week end al termine della seconda settimana in cui il padre ha svolto il turno dalle ore
6.00 alle ore 14.00 spetterà al padre, dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 20.00.
Il week end dopo che il padre durate la settimana ha svolto il turno dalle ore 14.00 alle ore
22.00 il figlio starà in alternanza tra i genitori nella giornata di sabato o nella giornata di domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 19.00;
pagina 9 di 10 ➢ conferma delle statuizioni contenute nel predetto decreto con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
➢ durante il periodo non scolastico (che non sia già disciplinato dal punto che precede), il padre potrà tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì con le seguenti modalità: durante le due settimane del turno lavorativo 6.00/14.00 dal termine del turno lavorativo fino alle 18.30 il lunedì e il giovedì, allorquando verrà prelevato dalla madre, fino alle 21.00 il mercoledì, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
durante la settimana del turno lavorativo 14.00/22.00 dalle 9.30 alle 13.30 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
➢ i ponti e le festività infrasettimanali durante il periodo scolastico vengono suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- invita le parti ad intraprendere un percoso di mediazione familiare rivolgendosi ad un mediatore iscritto nell'elenco di cui all'art. 12 ter disp.att.cpc. A tal fine le parti vengono invitate a rivolgersi allo
Sportello informativo aperto presso il Tribunale nella giornata di martedì dalle 10.30 alle 12.30.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 10 di 10