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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SCARPINO FRANCESCA
e
CO CH (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avvocato CONGEDO GRAZIANO
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 14/04/2025 ed CO Parte_1
CH hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione per- sonale tra loro, unione celebrata in LA (LE) in data 05/10/1999, dalla pagina 1 di 3 quale sono nati i figli: (in data 19/09/2000) e (in data Per_1 Per_2
30/08/2002), entrambi maggiorenni e economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...]- Parte_1
TI (LE) il 12/12/1977) e CO CH (nato a [...] il
27/10/1968) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a GALATI (LE) il 12/12/1977) e CO CH (nato a [...]
(LE) il 27/10/1968) che hanno contratto matrimonio in data 05/10/1999 a GA-
LATONE, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
LA, atto n. 57 – Parte II – serie A, Anno 1999;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GALATO-
pagina 2 di 3 NE (LE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 21/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3