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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14461/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14461/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 14.4.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in PO alla Via M.R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo
ATTRICE
E
Controparte_1
(c.f. , Partita IVA:
[...] P.IVA_1
), con sede legale in Roma alla via Cassia n. 600, in persona del procuratore P.IVA_2 speciale fra , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Troncone (c.f. Parte_2
e dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f. ), giusta C.F._3 C.F._4 procura allegata all'atto di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata nel loro studio sito in
PO, Piazza G. Bovio n. 22
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 14.4.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2023, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti della
[...]
Controparte_1 deducendo di aver subìto danni di natura non patrimoniale in conseguenza della condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente, presso cui veniva ricoverata in data 27.12.2019 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e riduzione, svoltosi in data 3.1.2020.
pagina 1 di 9 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 27.12.2019, a seguito di trauma accidentale occorso presso la propria abitazione, l'istante veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli di PO (di qui in avanti, per brevità: ; Controparte_1
- che, nell'occasione, veniva sottoposta a diversi controlli – tra cui, visita chirurgica, visita ortopedica, eco addome completo, tac massiccio facciale, tac celebrale senza contrasto, RX spalla destra, RX torace, Doccia in VTR e Desault molle – all'esito dei quali veniva ricoverata nel locale reparto di ortopedia;
- che, dal referto del 27.12.2019 del “RX spalla destra” emergeva una “frattura bifocale diastasi distale e prossimale dell'omero, scomposta” e dall'esame obiettivo locale si evidenziava mobilità preternaturale dell'arto superiore destro, impotenza funzionale e non si evidenziavano deficit periferici;
- che, in data 3.1.2020, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare, il quale veniva eseguito dal dott. Per_1
;
[...]
- che, dalla documentazione medica versata in atti, l'intervento veniva descritto nei seguenti termini: “Paziente decubito semiseduto, accurata disinfezione con Clorexidina e preparazione del campo sterile. Incisione deltoideo-pettorale allungata sino all'epicondilo, dieresi del sottocute, scheletrizzazione dei frammenti del focolaio di frattura prossimale e stabilizzazione con fili di Kirshner temporanei, scheletrizzazione di frammenti del focolaio della frattura distale, e stabilizzazione dei fili di Kirshner temporanei. Controllo della riduzione e osteosintesi con placca Zimmer PHP a stabilità angolare, controllo amplioscopico, drenaggio aspirativo, sutura per piani e medicazioni in compressione”;
- che, il giorno successivo all'intervento chirurgico, la paziente lamentava mano destra cadente per immobilizzo della stessa e, in cartella clinica, i sanitari davano atto di aver riscontrato una
“neuroaprassia del nervo radiale con impossibilità dell'estensione del polso e dita”;
- che le veniva consigliato l'uso di un tutore ed una terapia farmacologica, ma che, nonostante tali accorgimenti, la mobilità dell'arto non migliorava;
- che, dopo 31 giorni dall'intervento, le veniva fatto firmare il consenso informato all'intervento chirurgico;
- che, in data 7.7.2020 il Centro Istituto Neurodiagnostico Vaia di PO le diagnosticava una lesione del nervo radiale destro in seguito a frattura di omero destro trattata chirurgicamente;
- che, dall'esame elettromiografico eseguito in data 6.7.2020, infatti, emergeva che “Nei muscoli deltoide e tricipite brachiale di destra reperti elettromiografici nella norma. Nei muscoli brachioradiale e estensore comune delle dita di destra gravissimi segni di sofferenza neurogena di data piuttosto recente (assenza di attività elettrica volontaria, potenziali di fibrillazione a riposo in quasi tutti i punti esaminati). Tali dati, unitamente a quelli neurografici e ai dati clinici anamnestici (pregressa frattura scomposta omero destra trattata con intervento chirurgico) depone per una gravissima lesione (assononeurotmesi totale) del nervo radiale destro (ramo profondo e ramo superficiale) a valle delle fibre nervose destinate al muscolo tricipite brachiale destro”.
pagina 2 di 9 A quel punto, l'attrice inviava una formale richiesta di risarcimento danni al che, in data 20.5.2021, la invitava a sottoporsi a visita medica presso il Controparte_1 dott. medico di fiducia della struttura sanitaria;
nonostante la visita Persona_2 venisse regolarmente espletata, però, la non riceveva alcuna offerta di risarcimento Pt_1 del danno.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, la citava in giudizio il Pt_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale con personalizzazione e da lesione del consenso informato.
Nel proprio atto introduttivo, in particolare, l'attrice, dopo aver riferito di essere destrimane, lamentava che, nel corso dell'intervento chirurgico al quale si sottoponeva in data 3.1.2020, subiva la lesione del nervo radiale destro (assononeurotmesi totale), con impossibilità dell'estensione del polso e delle dita della mano destra. Ed evidenziava, infatti, che nella cartella clinica, non era stata descritta l'individuazione e l'isolamento del nervo radiale in corrispondenza della rima di frattura dell'omero.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito.
La struttura sanitaria, in particolare, chiedeva il rigetto nel merito della domanda, evidenziando l'assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari, comunque non censurabile, ed i danni lamentati dalla paziente.
Quanto al consenso informato all'intervento chirurgico del 3.1.2020, l'ospedale convenuto deduceva che il documento era stato firmato dalla paziente in data 2.1.2020, ossia il giorno prima dell'intervento, ma che lo stesso, per un mero errore di battitura, recava la data del 2.2.2020.
Espletata CTU medico-legale, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.4.2025, per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dall'attrice è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria convenuta, presso la quale l'attrice, veniva Parte_1 ricoverata per una frattura scomposta dell'omero destro a seguito di caduta accidentale che veniva trattata con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti.
Ebbene, le doglianze di parte ricorrente hanno riguardato, in particolare, l'esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico del 3.1.2020 che avrebbe determinato, come conseguenza diretta post- operatoria, la lesione irreversibile (assononeurotmesi totale) del nervo radiale destro con impossibilità dell'estensione del polso e delle dita della mano destra.
pagina 3 di 9 Non a caso – secondo la prospettazione dell'attrice – nella descrizione dell'atto chirurgico che si fa nella cartella clinica versata in atti, non venivano descritte né l'individuazione e l'isolamento del nervo radiale in corrispondenza della rima di frattura dell'omero, né le condizioni anatomopatologiche dello stesso.
Orbene, le suddette condotte negligenti ed imperite dei sanitari avrebbero determinato il totale immobilizzo della mano destra dell'attrice che, giova ricordare, è un soggetto “destrimane”.
2. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate in citazione, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dottori e Persona_3 depositato in data 1.10.2024. Persona_4
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che: “Dall'esame della documentazione disponibile, si evince che in data 27/12/'19, in seguito ad un trauma riportato in ambiente domestico, veniva accompagnata all'Ospedale Fatebenefratelli, dove veniva diagnosticata una frattura bifocale dell'omero destro, in particolare a livello della diafisi prossimale e della diafisi distale. Una volta ricoverata presso la u.o.c. di , all'esame obiettivo praticato, si rilevava Controparte_2 assenza di deficit periferici. Con questa dizione, per convenzione, si vuole affermare che non erano presenti né deficit vascolari periferici, né deficit di natura nervosa. In data 03/01/20 la paziente venne sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura bifocale con successiva stabilizzazione mediante placca a stabilità angolare e viti. Tale indicazione terapeutica è da ritenersi corretta. La mattina successiva, cioè in data 04/01/20 viene registrata nel diario clinico un deficit completo della estensione del polso e della mano, definita come
“neuroaprassia del nervo radiale”. In realtà la vicenda clinica ha dimostrato che si è instaurato un danno irreversibile del nervo radiale (neurotmesi) in particolare nelle fibre nervose a valle della innervazione del muscolo tricipite brachiale. Tale lesione è causalmente connessa con l'intervento chirurgico eseguito, visto che, durante lo svolgimento delle fasi dell'atto operatorio, non è stato isolato e adeguatamente divaricato il nervo radiale a livello della doccia di torsione dell'omero. Va infatti considerato che la frattura più caudale dell'omero ha interessato la diafisi distale, proprio lì dove il nervo radiale dalla loggia muscolare posteriore del braccio si porta lateralmente e anteriormente, per affondarsi fra i muscoli dell'avambraccio”.
Quanto alla valutazione del nesso causale, i CCTTUU osservano che: “Nel caso di specie, a parere di chi scrive, risulta rispettato: 1) il criterio cronologico in quanto, dall'analisi del dato documentale, non emerge un preesistente deficit neurologico documentato, come già detto.
Inoltre si ritiene vi sia congruità temporale fra l'epoca di intervento della causa lesiva ed il momento di comparsa dei relativi effetti: la manifestazione del danno neurologico si è palesata il giorno successivo l'intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale di PO;
Controparte_1
2) il criterio dell'efficienza lesiva in quanto vi è adeguatezza tra la lesività riportata (lesione del nervo radiale) e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto come risulta dal riscontro bibliografico;
3) il criterio topografico in quanto vi è adeguatezza tra la sede, il decorso
pagina 4 di 9 anatomico del nervo e la via d'accesso utilizzata per l'intervento chirurgico;
4) il criterio della continuità fenomenologica in quanto vi è una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche che si sono susseguite nel tempo;
5) il criterio di esclusione di altre cause, in quanto non esiste nel riscontro anamnestico qualsivoglia elemento che consenta di ipotizzare altri possibili meccanismi causativi al di fuori dell'intervento chirurgico. Per tale motivo, sono ravvisabili profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'Ospedale Fatebenefratelli in termini di negligenza ed imperizia per un inadeguato comportamento intra-operatorio che ha, secondo il principio del più probabile che non, indotto una lesione del nervo radiale durante l'intervento chirurgico. Le varie manovre di riduzione delle fratture e la successiva apposizione della placca lunga con le viti ha stirato, compresso e/o determinato movimenti abnormi di torsione delle fibre nervose del radiale, che decorre al terzo diafisario distale in contatto con la struttura ossea. In queste lesioni è assolutamente necessario, prima di procedere al tempo osseo, isolare e divaricare il nervo radiale. Bisogna tenerlo rigorosamente sotto controllo durante tutte le fasi dell'intervento, per evitare traumatismi che, come nel caso in questione, hanno determinato un danno irreversibile.
Allo stato, dopo aver sottoposto la sig.ra ad indagini integrative, è stato possibile Pt_1 riconoscere i seguenti esiti anatomo-patologici: esiti di intervento di riduzione della frattura bifocale con successiva stabilizzazione mediante placca a stabilità angolare e viti in soggetto con esiti stabilizzati di marcato-grave danno assonale del nervo radiale destro, rilevata strumentalmente, responsabile di una intensa sintomatologia dolorosa cronica a carattere nevralgico”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Il danno complessivo può essere valutato nella misura del 45% comprensivo sia del danno funzionale conseguente all'esito stabilizzato di frattura di omero trattata chirurgicamente che della lesione del nervo radiale. È naturale che l'intervento per la frattura omero, così come la limitazione funzionale che ne consegue non è addebitabile alla condotta dei sanitari del
Invece, la neurotmesi del nervo radiale a destra ha sicuramente innescato un Controparte_1 danno residuo che assume le caratteristiche di un danno risarcibile. Escludendo gli esiti chirurgici e funzionali fratturativi, l'esito stabilizzato di sofferenza del nervo radiale destro determinante una paralisi bassa induce il riconoscimento complessivo di un danno biologico del
25%, inteso come danno iatrogeno che può essere addebitato alla condotta dei sanitari che la ebbero in cura presso il di PO. In merito alla inabilità temporanea, la scarna Controparte_1 documentazione prodotta non permette il riconoscimento di un danno iatrogeno temporaneo. Pertanto, per quanto riguarda, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale, si ritiene che non si sia concretizzato - in quanto non documentato - un periodo più lungo di convalescenza rispetto a quello comunque necessario per la stabilizzazione dei postumi chirurgici della frattura di omero destro”. All'esito dell'invio della bozza peritale alle parti costituite, nessuna delle stesse inviava note controdeduttive e, pertanto, i CTU confermavano le conclusioni a cui erano pervenuti.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del sarebbero, dunque, consistite nell'aver stirato, compresso e determinato Controparte_1
pagina 5 di 9 movimenti abnormi di torsione delle fibre nervose del radiale durante le manovre di riduzione delle fratture e la successiva apposizione della placca lunga con le viti.
Dalle predette condotte intra-operatorie, sarebbe derivato un danno irreversibile del nervo radiale destro responsabile di una sintomatologia dolorosa cronica. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta Controparte_1 per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice.
[...]
Sulla liquidazione del danno biologico
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico- legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente patito dalla
. Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice.
Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente del 25%.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (74 anni, al momento dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura bifocale). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerata l'invalidità permanente del 25%, il danno permanente così identificato deve essere liquidato in € 69.991,00.
Quanto al danno morale invocato dall'attrice, si osserva che la sig.ra è stata Pt_1 riconosciuta dall' portatrice di handicap con ridotte capacità motorie permanenti a causa di CP_3 una malattia artrosica in soggetto con grave obesità (cfr. all. 8 alle memorie attoree ex art. 171 ter, II, termine, c.p.c.). Ed, inoltre, la stessa deambula con bastone.
Pertanto, tenuto conto del fatto che lìattrice afferma di essere destrimane ed aveva, già prima dell'intervento chirurgico per cui è causa, difficoltà a deambulare, può presumersi con ragionevole certezza che la ridotta mobilità permanente del polso e delle dita conseguenti alla lesione del nervo radiale abbiano reso ancora più difficoltosa la sua deambulazione.
Alla luce di quanto sopra, può, quindi, ritenersi provato il danno morale che può essere liquidato equamente mediante incremento percentuale del danno biologico per sofferenza, con un aumento del 10% (pari ad € 6.999,00), per un totale quindi di € 76.990,00.
Nulla deve liquidarsi, invece, per quel che concerne il danno da invalidità temporanea totale e parziale dal momento che i CCTTUU non hanno potuto svolgere una valutazione in tal senso a causa della scarna documentazione prodotta, dunque, non sufficiente a valutare un eventuale danno iatrogeno temporaneo.
L'ospedale quindi, deve essere condannato al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attrice, della complessiva somma di € 76.990,00. Parte_1
pagina 6 di 9 All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sulla domanda di risarcimento da lesione del consenso informato
Quanto, infine, al paventato danno da lesione del consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.
La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 7 di 9 Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche
l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta anche in ordine alla tardività del consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata.
Ed infatti, se pure si accogliesse la prospettazione attorea secondo cui il consenso informato all'intervento chirurgico del 3.1.2020 sarebbe stato sottoscritto dalla paziente solo dopo 31 giorni dall'intervento, comunque non risulta provata la circostanza secondo cui la paziente, se fosse stata debitamente informata dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso il P.O. avrebbe deciso di non sottoporsi allo stesso. Né tale Controparte_1 circostanza è stata oggetto delle richieste istruttorie formulate dall'attrice nelle memorie ex art. 171 ter, II termine, c.p.c., le quali, infatti, sono state rigettate, in quanto superflue e/o vertenti su circostanze documentali.
Ne deriva che, anche in presenza di un consenso eventualmente tardivo, non può attribuirsi ai sanitari della struttura sanitaria resistente una responsabilità da omessa informazione del consenso informato.
pagina 8 di 9 La richiesta risarcitoria per danno da mancato/carente consenso informato nei confronti dell'Ospedale quindi, deve essere rigettata. Controparte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico di parte resistente nelle modalità indicate nel dispositivo e limitando i valori delle singole fasi al minimo per la semplicità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1
Controparte_1 al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di € 76.990,00, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di gennaio 2020, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice,
[...] delle spese di lite, che liquida in € 1.609,00 (comprensive di 800,00 euro per spese di ctp forfetariamente determinate) a titolo di esborsi, nonché € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della convenuta struttura sanitaria
[...]
Controparte_1
PO, 31/05/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14461/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 14.4.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in PO alla Via M.R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo
ATTRICE
E
Controparte_1
(c.f. , Partita IVA:
[...] P.IVA_1
), con sede legale in Roma alla via Cassia n. 600, in persona del procuratore P.IVA_2 speciale fra , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Troncone (c.f. Parte_2
e dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f. ), giusta C.F._3 C.F._4 procura allegata all'atto di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata nel loro studio sito in
PO, Piazza G. Bovio n. 22
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 14.4.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2023, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti della
[...]
Controparte_1 deducendo di aver subìto danni di natura non patrimoniale in conseguenza della condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente, presso cui veniva ricoverata in data 27.12.2019 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e riduzione, svoltosi in data 3.1.2020.
pagina 1 di 9 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 27.12.2019, a seguito di trauma accidentale occorso presso la propria abitazione, l'istante veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli di PO (di qui in avanti, per brevità: ; Controparte_1
- che, nell'occasione, veniva sottoposta a diversi controlli – tra cui, visita chirurgica, visita ortopedica, eco addome completo, tac massiccio facciale, tac celebrale senza contrasto, RX spalla destra, RX torace, Doccia in VTR e Desault molle – all'esito dei quali veniva ricoverata nel locale reparto di ortopedia;
- che, dal referto del 27.12.2019 del “RX spalla destra” emergeva una “frattura bifocale diastasi distale e prossimale dell'omero, scomposta” e dall'esame obiettivo locale si evidenziava mobilità preternaturale dell'arto superiore destro, impotenza funzionale e non si evidenziavano deficit periferici;
- che, in data 3.1.2020, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare, il quale veniva eseguito dal dott. Per_1
;
[...]
- che, dalla documentazione medica versata in atti, l'intervento veniva descritto nei seguenti termini: “Paziente decubito semiseduto, accurata disinfezione con Clorexidina e preparazione del campo sterile. Incisione deltoideo-pettorale allungata sino all'epicondilo, dieresi del sottocute, scheletrizzazione dei frammenti del focolaio di frattura prossimale e stabilizzazione con fili di Kirshner temporanei, scheletrizzazione di frammenti del focolaio della frattura distale, e stabilizzazione dei fili di Kirshner temporanei. Controllo della riduzione e osteosintesi con placca Zimmer PHP a stabilità angolare, controllo amplioscopico, drenaggio aspirativo, sutura per piani e medicazioni in compressione”;
- che, il giorno successivo all'intervento chirurgico, la paziente lamentava mano destra cadente per immobilizzo della stessa e, in cartella clinica, i sanitari davano atto di aver riscontrato una
“neuroaprassia del nervo radiale con impossibilità dell'estensione del polso e dita”;
- che le veniva consigliato l'uso di un tutore ed una terapia farmacologica, ma che, nonostante tali accorgimenti, la mobilità dell'arto non migliorava;
- che, dopo 31 giorni dall'intervento, le veniva fatto firmare il consenso informato all'intervento chirurgico;
- che, in data 7.7.2020 il Centro Istituto Neurodiagnostico Vaia di PO le diagnosticava una lesione del nervo radiale destro in seguito a frattura di omero destro trattata chirurgicamente;
- che, dall'esame elettromiografico eseguito in data 6.7.2020, infatti, emergeva che “Nei muscoli deltoide e tricipite brachiale di destra reperti elettromiografici nella norma. Nei muscoli brachioradiale e estensore comune delle dita di destra gravissimi segni di sofferenza neurogena di data piuttosto recente (assenza di attività elettrica volontaria, potenziali di fibrillazione a riposo in quasi tutti i punti esaminati). Tali dati, unitamente a quelli neurografici e ai dati clinici anamnestici (pregressa frattura scomposta omero destra trattata con intervento chirurgico) depone per una gravissima lesione (assononeurotmesi totale) del nervo radiale destro (ramo profondo e ramo superficiale) a valle delle fibre nervose destinate al muscolo tricipite brachiale destro”.
pagina 2 di 9 A quel punto, l'attrice inviava una formale richiesta di risarcimento danni al che, in data 20.5.2021, la invitava a sottoporsi a visita medica presso il Controparte_1 dott. medico di fiducia della struttura sanitaria;
nonostante la visita Persona_2 venisse regolarmente espletata, però, la non riceveva alcuna offerta di risarcimento Pt_1 del danno.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, la citava in giudizio il Pt_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale con personalizzazione e da lesione del consenso informato.
Nel proprio atto introduttivo, in particolare, l'attrice, dopo aver riferito di essere destrimane, lamentava che, nel corso dell'intervento chirurgico al quale si sottoponeva in data 3.1.2020, subiva la lesione del nervo radiale destro (assononeurotmesi totale), con impossibilità dell'estensione del polso e delle dita della mano destra. Ed evidenziava, infatti, che nella cartella clinica, non era stata descritta l'individuazione e l'isolamento del nervo radiale in corrispondenza della rima di frattura dell'omero.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito.
La struttura sanitaria, in particolare, chiedeva il rigetto nel merito della domanda, evidenziando l'assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari, comunque non censurabile, ed i danni lamentati dalla paziente.
Quanto al consenso informato all'intervento chirurgico del 3.1.2020, l'ospedale convenuto deduceva che il documento era stato firmato dalla paziente in data 2.1.2020, ossia il giorno prima dell'intervento, ma che lo stesso, per un mero errore di battitura, recava la data del 2.2.2020.
Espletata CTU medico-legale, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.4.2025, per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dall'attrice è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria convenuta, presso la quale l'attrice, veniva Parte_1 ricoverata per una frattura scomposta dell'omero destro a seguito di caduta accidentale che veniva trattata con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti.
Ebbene, le doglianze di parte ricorrente hanno riguardato, in particolare, l'esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico del 3.1.2020 che avrebbe determinato, come conseguenza diretta post- operatoria, la lesione irreversibile (assononeurotmesi totale) del nervo radiale destro con impossibilità dell'estensione del polso e delle dita della mano destra.
pagina 3 di 9 Non a caso – secondo la prospettazione dell'attrice – nella descrizione dell'atto chirurgico che si fa nella cartella clinica versata in atti, non venivano descritte né l'individuazione e l'isolamento del nervo radiale in corrispondenza della rima di frattura dell'omero, né le condizioni anatomopatologiche dello stesso.
Orbene, le suddette condotte negligenti ed imperite dei sanitari avrebbero determinato il totale immobilizzo della mano destra dell'attrice che, giova ricordare, è un soggetto “destrimane”.
2. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate in citazione, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dottori e Persona_3 depositato in data 1.10.2024. Persona_4
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che: “Dall'esame della documentazione disponibile, si evince che in data 27/12/'19, in seguito ad un trauma riportato in ambiente domestico, veniva accompagnata all'Ospedale Fatebenefratelli, dove veniva diagnosticata una frattura bifocale dell'omero destro, in particolare a livello della diafisi prossimale e della diafisi distale. Una volta ricoverata presso la u.o.c. di , all'esame obiettivo praticato, si rilevava Controparte_2 assenza di deficit periferici. Con questa dizione, per convenzione, si vuole affermare che non erano presenti né deficit vascolari periferici, né deficit di natura nervosa. In data 03/01/20 la paziente venne sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura bifocale con successiva stabilizzazione mediante placca a stabilità angolare e viti. Tale indicazione terapeutica è da ritenersi corretta. La mattina successiva, cioè in data 04/01/20 viene registrata nel diario clinico un deficit completo della estensione del polso e della mano, definita come
“neuroaprassia del nervo radiale”. In realtà la vicenda clinica ha dimostrato che si è instaurato un danno irreversibile del nervo radiale (neurotmesi) in particolare nelle fibre nervose a valle della innervazione del muscolo tricipite brachiale. Tale lesione è causalmente connessa con l'intervento chirurgico eseguito, visto che, durante lo svolgimento delle fasi dell'atto operatorio, non è stato isolato e adeguatamente divaricato il nervo radiale a livello della doccia di torsione dell'omero. Va infatti considerato che la frattura più caudale dell'omero ha interessato la diafisi distale, proprio lì dove il nervo radiale dalla loggia muscolare posteriore del braccio si porta lateralmente e anteriormente, per affondarsi fra i muscoli dell'avambraccio”.
Quanto alla valutazione del nesso causale, i CCTTUU osservano che: “Nel caso di specie, a parere di chi scrive, risulta rispettato: 1) il criterio cronologico in quanto, dall'analisi del dato documentale, non emerge un preesistente deficit neurologico documentato, come già detto.
Inoltre si ritiene vi sia congruità temporale fra l'epoca di intervento della causa lesiva ed il momento di comparsa dei relativi effetti: la manifestazione del danno neurologico si è palesata il giorno successivo l'intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale di PO;
Controparte_1
2) il criterio dell'efficienza lesiva in quanto vi è adeguatezza tra la lesività riportata (lesione del nervo radiale) e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto come risulta dal riscontro bibliografico;
3) il criterio topografico in quanto vi è adeguatezza tra la sede, il decorso
pagina 4 di 9 anatomico del nervo e la via d'accesso utilizzata per l'intervento chirurgico;
4) il criterio della continuità fenomenologica in quanto vi è una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche che si sono susseguite nel tempo;
5) il criterio di esclusione di altre cause, in quanto non esiste nel riscontro anamnestico qualsivoglia elemento che consenta di ipotizzare altri possibili meccanismi causativi al di fuori dell'intervento chirurgico. Per tale motivo, sono ravvisabili profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'Ospedale Fatebenefratelli in termini di negligenza ed imperizia per un inadeguato comportamento intra-operatorio che ha, secondo il principio del più probabile che non, indotto una lesione del nervo radiale durante l'intervento chirurgico. Le varie manovre di riduzione delle fratture e la successiva apposizione della placca lunga con le viti ha stirato, compresso e/o determinato movimenti abnormi di torsione delle fibre nervose del radiale, che decorre al terzo diafisario distale in contatto con la struttura ossea. In queste lesioni è assolutamente necessario, prima di procedere al tempo osseo, isolare e divaricare il nervo radiale. Bisogna tenerlo rigorosamente sotto controllo durante tutte le fasi dell'intervento, per evitare traumatismi che, come nel caso in questione, hanno determinato un danno irreversibile.
Allo stato, dopo aver sottoposto la sig.ra ad indagini integrative, è stato possibile Pt_1 riconoscere i seguenti esiti anatomo-patologici: esiti di intervento di riduzione della frattura bifocale con successiva stabilizzazione mediante placca a stabilità angolare e viti in soggetto con esiti stabilizzati di marcato-grave danno assonale del nervo radiale destro, rilevata strumentalmente, responsabile di una intensa sintomatologia dolorosa cronica a carattere nevralgico”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Il danno complessivo può essere valutato nella misura del 45% comprensivo sia del danno funzionale conseguente all'esito stabilizzato di frattura di omero trattata chirurgicamente che della lesione del nervo radiale. È naturale che l'intervento per la frattura omero, così come la limitazione funzionale che ne consegue non è addebitabile alla condotta dei sanitari del
Invece, la neurotmesi del nervo radiale a destra ha sicuramente innescato un Controparte_1 danno residuo che assume le caratteristiche di un danno risarcibile. Escludendo gli esiti chirurgici e funzionali fratturativi, l'esito stabilizzato di sofferenza del nervo radiale destro determinante una paralisi bassa induce il riconoscimento complessivo di un danno biologico del
25%, inteso come danno iatrogeno che può essere addebitato alla condotta dei sanitari che la ebbero in cura presso il di PO. In merito alla inabilità temporanea, la scarna Controparte_1 documentazione prodotta non permette il riconoscimento di un danno iatrogeno temporaneo. Pertanto, per quanto riguarda, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale, si ritiene che non si sia concretizzato - in quanto non documentato - un periodo più lungo di convalescenza rispetto a quello comunque necessario per la stabilizzazione dei postumi chirurgici della frattura di omero destro”. All'esito dell'invio della bozza peritale alle parti costituite, nessuna delle stesse inviava note controdeduttive e, pertanto, i CTU confermavano le conclusioni a cui erano pervenuti.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del sarebbero, dunque, consistite nell'aver stirato, compresso e determinato Controparte_1
pagina 5 di 9 movimenti abnormi di torsione delle fibre nervose del radiale durante le manovre di riduzione delle fratture e la successiva apposizione della placca lunga con le viti.
Dalle predette condotte intra-operatorie, sarebbe derivato un danno irreversibile del nervo radiale destro responsabile di una sintomatologia dolorosa cronica. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta Controparte_1 per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice.
[...]
Sulla liquidazione del danno biologico
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico- legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente patito dalla
. Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice.
Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente del 25%.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (74 anni, al momento dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura bifocale). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerata l'invalidità permanente del 25%, il danno permanente così identificato deve essere liquidato in € 69.991,00.
Quanto al danno morale invocato dall'attrice, si osserva che la sig.ra è stata Pt_1 riconosciuta dall' portatrice di handicap con ridotte capacità motorie permanenti a causa di CP_3 una malattia artrosica in soggetto con grave obesità (cfr. all. 8 alle memorie attoree ex art. 171 ter, II, termine, c.p.c.). Ed, inoltre, la stessa deambula con bastone.
Pertanto, tenuto conto del fatto che lìattrice afferma di essere destrimane ed aveva, già prima dell'intervento chirurgico per cui è causa, difficoltà a deambulare, può presumersi con ragionevole certezza che la ridotta mobilità permanente del polso e delle dita conseguenti alla lesione del nervo radiale abbiano reso ancora più difficoltosa la sua deambulazione.
Alla luce di quanto sopra, può, quindi, ritenersi provato il danno morale che può essere liquidato equamente mediante incremento percentuale del danno biologico per sofferenza, con un aumento del 10% (pari ad € 6.999,00), per un totale quindi di € 76.990,00.
Nulla deve liquidarsi, invece, per quel che concerne il danno da invalidità temporanea totale e parziale dal momento che i CCTTUU non hanno potuto svolgere una valutazione in tal senso a causa della scarna documentazione prodotta, dunque, non sufficiente a valutare un eventuale danno iatrogeno temporaneo.
L'ospedale quindi, deve essere condannato al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attrice, della complessiva somma di € 76.990,00. Parte_1
pagina 6 di 9 All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sulla domanda di risarcimento da lesione del consenso informato
Quanto, infine, al paventato danno da lesione del consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.
La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 7 di 9 Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche
l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta anche in ordine alla tardività del consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata.
Ed infatti, se pure si accogliesse la prospettazione attorea secondo cui il consenso informato all'intervento chirurgico del 3.1.2020 sarebbe stato sottoscritto dalla paziente solo dopo 31 giorni dall'intervento, comunque non risulta provata la circostanza secondo cui la paziente, se fosse stata debitamente informata dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso il P.O. avrebbe deciso di non sottoporsi allo stesso. Né tale Controparte_1 circostanza è stata oggetto delle richieste istruttorie formulate dall'attrice nelle memorie ex art. 171 ter, II termine, c.p.c., le quali, infatti, sono state rigettate, in quanto superflue e/o vertenti su circostanze documentali.
Ne deriva che, anche in presenza di un consenso eventualmente tardivo, non può attribuirsi ai sanitari della struttura sanitaria resistente una responsabilità da omessa informazione del consenso informato.
pagina 8 di 9 La richiesta risarcitoria per danno da mancato/carente consenso informato nei confronti dell'Ospedale quindi, deve essere rigettata. Controparte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico di parte resistente nelle modalità indicate nel dispositivo e limitando i valori delle singole fasi al minimo per la semplicità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1
Controparte_1 al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di € 76.990,00, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di gennaio 2020, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice,
[...] delle spese di lite, che liquida in € 1.609,00 (comprensive di 800,00 euro per spese di ctp forfetariamente determinate) a titolo di esborsi, nonché € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della convenuta struttura sanitaria
[...]
Controparte_1
PO, 31/05/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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