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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
Serena Baccolini Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 2775/2023, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, Via Pordenone n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, - elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via Marina n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis così statuire: Nel merito In via principale: Cont Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, nulla dovuto alla convenuta a titolo di retta per il Sig. essendo questa a carico Parte_2 esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale e per l'effetto, Cont Condannare la convenuta , ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua qualità nella sua qualità di unico erede ed universale dei Sigg.ri e Parte_2
, tutte le somme corrisposte dall'inizio del rapporto contrattuale alla CP_4 data di emissione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Milano, sez. VII, n. 2864/2023 pubblicata il 6 aprile 2023, in quanto: I) inammissibile, poiché proposto dall'amministratore di sostegno dopo il decesso dell'amministrato; II) inammissibile ed infondato per le ragioni tutte evidenziate nella comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e – quest'ultimo, in qualità di amministratore CP_4 Parte_1 di sostegno di - convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_5
, chiedendo l'accertamento della non debenza della retta per il ricovero di
[...] Cont presso la "Ovidio Cerruti", essendo le prestazioni erogate in Parte_2 favore di quest'ultimo interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con conseguente diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme versate a titolo di retta, in parte, attingendo alle risorse finanziarie di Parte_2
e, in parte, a quelle del coniuge . CP_4
2. Si costituiva in giudizio la , eccependo il difetto di Controparte_5 legittimazione attiva di e e il proprio difetto di CP_4 Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 6.4.2023 (sentenza n. 2864/23 pubblicata in data 7.4.2023), rigettava la domanda attorea e compensava fra le parti le spese di lite. Il Tribunale, rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla convenuta, escludeva la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, tale non essendo l'art. 30 L. n. 730/1983 - che non impone alcun divieto di stipulare un contratto avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie connesse con prestazioni socio-assistenziali dietro pagamento di un corrispettivo – e la nullità del contratto sotto il profilo dell'assenza di causa. A tale ultimo riguardo, il Tribunale rilevava che le prestazioni di natura socio- assistenziale sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora il singolo paziente necessiti - in relazione alla patologia dalla quale è affetto e al suo stadio di evoluzione al momento del ricovero e successivamente ad esso - di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite “se non congiuntamente” all'attività di natura socio-assistenziale resa dalla struttura in regime di degenza, risultando, solo in tal caso, l'attività di natura socio-assistenziale avvinta alle prestazioni squisitamente sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria. In
pag. 2/8 particolare, il nesso di strumentalità necessaria fra le due attività, di natura socio- assistenziale e sanitaria, postula, secondo il Tribunale: a) in presenza di un piano terapeutico, la necessità che tale piano terapeutico debba essere eseguito necessariamente nell'ambito dell'attività di natura socio-assistenziale resa in regime di degenza;
b) la necessità di esecuzione della componente sanitaria esclusivamente nella struttura a ciò deputata;
c) l'assenza di automatismo fra l'esistenza di determinate patologie (quali il morbo di Alzheimer) e l'esistenza del predetto vincolo di strumentalità; d) l'irrilevanza, ai fini del nesso di strumentalità, della mera necessità di somministrazione di farmaci durante la degenza. Il Tribunale rilevava che gli attori non avevano allegato né provato che
[...] Cont
al momento del ricovero in , necessitasse di cure sanitarie da Parte_2 somministrarsi necessariamente in maniera congiunta alle prestazioni socio- Cont assistenziali rese dalla in regime di lungodegenza, né tale circostanza si evinceva dall'esame della cartella clinica, dalla quale non emergeva l'insorgenza di complicanze necessitanti specifici interventi sanitari né prestazioni sanitarie diverse dalla mera somministrazione di farmaci in forma di compresse. Cont Secondo il Tribunale, il ricovero di nella non era, pertanto, Parte_2 ascrivibile a necessità sanitarie – da gestirsi nell'ambito del SSN e con costi a carico del medesimo Servizio – con la conseguenza che il contratto di degenza non era privo di causa.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e formulando un unico articolato motivo di gravame.
5. La si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello avversario e la sua infondatezza nel merito. 6. All'udienza del 29.5.2024, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa al 26.6.2024 su istanza dell'appellante. All'udienza del 26.6.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , deceduta in data 20.4.2022. CP_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.11.2024, si è costituito in giudizio in qualità di unico erede di e . Parte_1 Parte_2 CP_4
All'udienza del 4.12.2024, la causa è stata rinviata al 17.12.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 17.12.2025 è stata anticipata al 1.10.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo di avere dimostrato la necessità di Attilio
pag. 3/8 di essere sottoposto ad un programma terapeutico, in quanto affetto da Parte_2
“morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento” (doc. 3 fasc. primo grado). Ha evidenziato che tale patologia richiede un costante e assiduo monitoraggio sanitario, di guisa che gli aspetti sanitari sono preminenti rispetto a quelli prettamente assistenziali, Cont con conseguente gratuità della complessiva prestazione erogata dalla , come confermato dalla giurisprudenza amministrativa e civile. La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_5 quanto mancante della formulazione di specifici motivi e di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, oltre che carente della indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione. Ha evidenziato, inoltre, che l'appello avversario non contestava né il capo della sentenza relativo alla ritenuta esclusione della nullità del contratto per violazione di norme imperative – che costituiva l'unica causa petendi della domanda di ripetizione – quello concernente il ritenuto difetto di prova della sottoposizione di a peculiari Parte_2 prestazioni sanitarie e alla loro stretta connessione con le prestazioni socio- assistenziali. Sotto un diverso profilo, l'appellata ha rilevato che il gravame era stato proposto dall'amministratore di sostegno dopo il decesso del beneficiario e, in ogni caso, che l'appellante non aveva ottemperato alle disposizioni della Corte in ordine all'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti degli eredi di
[...]
, essendosi limitato a depositare documentazione inidonea a dimostrare la CP_4 propria qualità di unico erede della de cuius . A tale ultimo riguardo, CP_4
l'appellata ha evidenziato che lo stato di famiglia storico depositato dall'appellante era quello relativo alla famiglia di e che l'attestazione di avvenuta Parte_1 presentazione della dichiarazione di successione non era sufficiente ad escludere la presenza di altri chiamati alla successione di . CP_4
Nel merito, la ha dedotto l'infondatezza dell'appello, Controparte_5 difettando la prova dell'inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio- assistenziali – da fornirsi a cura della controparte – ed anzi risultando dalla documentazione versata in atti che era stato ricoverato in RSA per Parte_2 ragioni prettamente assistenziali e in assenza di qualsiasi necessità di un trattamento farmacologico particolare (oltre a quello di routine).
2. Preliminarmente, va rilevato che è deceduto in data 8.1.2021 e il Parte_2 decesso non è stato dichiarato nel giudizio di primo grado. Nel giudizio di appello, ha dichiarato, su esplicita richiesta del Parte_1
Consigliere istruttore all'udienza del 29.5.2024, di agire quale amministratore di sostegno di Parte_2
, è deceduta in data 20.4.2022 e il Consigliere istruttore ha disposto CP_4
l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi della stessa, cui è seguita la costituzione di in data 5.11.2024 in qualità di Parte_1 erede unico e universale di e . Parte_2 CP_4
pag. 4/8 Ciò posto, rileva la Corte che la procura alle liti conferita agli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino, difensori di in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di nel giudizio di primo grado, non Parte_2 comprendeva anche il giudizio di appello, con la conseguenza che tali legali non erano legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado in rappresentanza di quale amministratore di sostegno del padre Parte_1
(v. Cass. Civ., Sez. II, 22.8.2018, n. 20964; Cass. Civ., Sez. VI, 20.10.2015, n. 21287; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11193, secondo cui la morte - o la perdita di capacità - della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta, o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace). Orbene, il presente giudizio di appello è stato proposto da - che Parte_1 ha conferito nuova procura agli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino - senza indicazione della propria qualità di amministratore di sostegno o della qualità di erede di e, su richiesta del Consigliere istruttore, ha precisato di agire Parte_2 quale amministratore di sostegno del padre (cfr. memoria del 10.6.2024). Dal che ne discende che, sotto questo profilo, nella sua qualità Parte_1 di amministratore di sostegno del padre, non era legittimato, in tale veste, al rilascio della procura alle liti per il giudizio di appello, essendo l'ufficio di amministratore di sostegno venuto meno con il decesso di In particolare, essendo stata Parte_2 rilasciata una nuova procura alle liti, va esclusa l'ultrattività della procura alle liti rilasciata ai fini dell'instaurazione del giudizio di primo grado, durante la sussistenza in vita di con conseguenti evidenti ricadute in termini di Parte_2 procedibilità della presente impugnazione.
3. Per contro, va esclusa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in conseguenza dell'inadempimento di all'ordine di integrazione Parte_1 del contraddittorio nei confronti degli eredi di , sollevata dalla CP_4
. Controparte_5
Risulta, infatti, dalla dichiarazione di successione depositata in atti che Parte_1
è l'unico erede di .
[...] CP_4
La deduzione della in ordine all'esistenza di altri Controparte_5 chiamati alla successione che non abbiamo ancora accettato l'eredità è infondata, alla luce del principio, secondo cui "in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità” (Cass. Civ., Sez. III, 16.2.2025, n. 3959).
pag. 5/8 4. Infine, sempre in via preliminare, va rilevato che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, il quale secondo la sua prospettazione, individua implicitamente il capo di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo all'esclusione della nullità del contratto per assenza di causa), gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la ritenuta insussistenza di un nesso di strumentalità necessaria fra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali in presenza di morbo di Alzheimer) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione sufficientemente specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta dalla di inammissibilità del gravame. Controparte_5
5. In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, l'appello è infondato nel merito, alla luce delle considerazioni che seguono. Il motivo di appello si fonda sull'esistenza di un automatismo fra la patologia di
[...]
e la preminenza degli aspetti sanitari - rispetto a quelli di natura Parte_2 assistenziale -nell'ambito della prestazione erogata dalla Controparte_5
.
[...]
Rileva, in proposito, la Corte che, alla luce del quadro normativo di riferimento – compiutamente ricostruito dal primo giudice e da intendersi qui integralmente richiamato - la sussistenza di un automatismo fra la patologia dell'assistito (nella Cont specie, il Morbo di Alzheimer) e la gratuità delle prestazioni erogate dalla , è stata esclusa dalla Suprema Corte, la quale ha affermato, anche con precipuo riguardo alla Regione Lombardia in relazione ad un paziente affetto da Morbo di Alzheimer, che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto - in relazione alla patologia, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – che per il paziente siano necessarie prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale ultima risulta, pertanto, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste ultime a carico del SSN, in quanto strumentali a quelle sanitarie (Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2024, n. 4752; Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2023, n. 34590; Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2023, n. 2038). Orbene, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal primo giudice, Parte_1 nulla ha dimostrato in ordine alla necessità di prestazioni terapeutico-
[...]
pag. 6/8 sanitarie per e, parimenti, nulla risulta, in tal senso, dalla Parte_2 documentazione versata in atti. Nella relazione clinico-funzionale datata 10.5.2016, alla voce “Post-ricovero” si legge che “Valutando la severità del deterioramento, il fatto che la terapia farmacologica controlli solo relativamente i BPSD e la logistica familiare si è ritenuto adeguato il compimento del percorso assistenziale tramite collocamento del paziente in RSA, interlocutoriamente tornerà al CDI dove è conosciuto” (doc. 1 fasc. primo grado
. CP_5 Cont Sotto questo profilo, il collocamento di in è indicato con Parte_2 finalità di natura prettamente assistenziale. Nel piano di assistenza individuale (P.A.I.) datato 27.7.2016, i “Bisogni identificati” fanno capo, con riguardo al profilo “Clinico”, esclusivamente alla “Stabilità clinica”, con l'obiettivo di “Mantenere compenso cardiocircolatorio e metabolico”, con riguardo al profilo “Infermieristico”, attengono a “Dolore, Alterazione dell'eliminazione intestinale dovuta a stipsi, Relazione efficace in ospite con grave decadimento cognitivo, Integrità cutanee”; con riguardo al profilo “Assistenziale”, concernono “Igiene, Perdita ADL” e, infine, con riguardo al profilo “Riabilitativo”, attengono alla “Postura idonea” (cfr. doc. 10 fasc. primo grado . CP_5
Dal che ne discende che il raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta affidato all'espletamento di attività tipicamente socio-assistenziali, mentre l'attività di carattere prettamente sanitario risulta confinata al solo mantenimento della stabilità clinica - mediante controllo della pressione arteriosa, valutazione del dolore nella demenza avanzata (PAINAD), del peso corporeo e con effettuazione degli esami ematici a cadenza annuale, come riportato alla voce “Interventi”. Si tratta, all'evidenza di interventi che prescindono totalmente dalla specifica patologia da cui era affetto e che avrebbero potuto avvenire agevolmente Parte_2 anche in ambito domiciliare. Difetta, dunque, la prova che al paziente fosse dovuto un piano Parte_2 terapeutico personalizzato e che sussistesse la necessità, per lo stesso, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del suo ricovero in RSA e della prevedibile evoluzione successiva della malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, in quanto volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la degenerazione in comportamenti potenzialmente dannosi per lo stesso paziente e per i terzi. Va, dunque, esclusa, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, la necessità per - affetto da Alzheimer – in considerazione della sua storia Parte_2 sanitaria, che la prestazione socio-assistenziale fosse inscindibilmente connessa con quella sanitaria, con la conclusione che è legittimo che parte della retta di degenza sia stata posta a carico del paziente, come puntualmente e correttamente rilevato dal primo giudice. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
pag. 7/8 6. Sotto il profilo delle spese di lite, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti dell'appellata. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
[...]
3.473,00 (di cui Euro 1.029,00 per la fase studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva e Euro 1.735,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Serena Baccolini
pag. 8/8
Serena Baccolini Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 2775/2023, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, Via Pordenone n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, - elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via Marina n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis così statuire: Nel merito In via principale: Cont Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, nulla dovuto alla convenuta a titolo di retta per il Sig. essendo questa a carico Parte_2 esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale e per l'effetto, Cont Condannare la convenuta , ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua qualità nella sua qualità di unico erede ed universale dei Sigg.ri e Parte_2
, tutte le somme corrisposte dall'inizio del rapporto contrattuale alla CP_4 data di emissione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Milano, sez. VII, n. 2864/2023 pubblicata il 6 aprile 2023, in quanto: I) inammissibile, poiché proposto dall'amministratore di sostegno dopo il decesso dell'amministrato; II) inammissibile ed infondato per le ragioni tutte evidenziate nella comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e – quest'ultimo, in qualità di amministratore CP_4 Parte_1 di sostegno di - convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_5
, chiedendo l'accertamento della non debenza della retta per il ricovero di
[...] Cont presso la "Ovidio Cerruti", essendo le prestazioni erogate in Parte_2 favore di quest'ultimo interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con conseguente diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme versate a titolo di retta, in parte, attingendo alle risorse finanziarie di Parte_2
e, in parte, a quelle del coniuge . CP_4
2. Si costituiva in giudizio la , eccependo il difetto di Controparte_5 legittimazione attiva di e e il proprio difetto di CP_4 Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 6.4.2023 (sentenza n. 2864/23 pubblicata in data 7.4.2023), rigettava la domanda attorea e compensava fra le parti le spese di lite. Il Tribunale, rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla convenuta, escludeva la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, tale non essendo l'art. 30 L. n. 730/1983 - che non impone alcun divieto di stipulare un contratto avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie connesse con prestazioni socio-assistenziali dietro pagamento di un corrispettivo – e la nullità del contratto sotto il profilo dell'assenza di causa. A tale ultimo riguardo, il Tribunale rilevava che le prestazioni di natura socio- assistenziale sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora il singolo paziente necessiti - in relazione alla patologia dalla quale è affetto e al suo stadio di evoluzione al momento del ricovero e successivamente ad esso - di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite “se non congiuntamente” all'attività di natura socio-assistenziale resa dalla struttura in regime di degenza, risultando, solo in tal caso, l'attività di natura socio-assistenziale avvinta alle prestazioni squisitamente sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria. In
pag. 2/8 particolare, il nesso di strumentalità necessaria fra le due attività, di natura socio- assistenziale e sanitaria, postula, secondo il Tribunale: a) in presenza di un piano terapeutico, la necessità che tale piano terapeutico debba essere eseguito necessariamente nell'ambito dell'attività di natura socio-assistenziale resa in regime di degenza;
b) la necessità di esecuzione della componente sanitaria esclusivamente nella struttura a ciò deputata;
c) l'assenza di automatismo fra l'esistenza di determinate patologie (quali il morbo di Alzheimer) e l'esistenza del predetto vincolo di strumentalità; d) l'irrilevanza, ai fini del nesso di strumentalità, della mera necessità di somministrazione di farmaci durante la degenza. Il Tribunale rilevava che gli attori non avevano allegato né provato che
[...] Cont
al momento del ricovero in , necessitasse di cure sanitarie da Parte_2 somministrarsi necessariamente in maniera congiunta alle prestazioni socio- Cont assistenziali rese dalla in regime di lungodegenza, né tale circostanza si evinceva dall'esame della cartella clinica, dalla quale non emergeva l'insorgenza di complicanze necessitanti specifici interventi sanitari né prestazioni sanitarie diverse dalla mera somministrazione di farmaci in forma di compresse. Cont Secondo il Tribunale, il ricovero di nella non era, pertanto, Parte_2 ascrivibile a necessità sanitarie – da gestirsi nell'ambito del SSN e con costi a carico del medesimo Servizio – con la conseguenza che il contratto di degenza non era privo di causa.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e formulando un unico articolato motivo di gravame.
5. La si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello avversario e la sua infondatezza nel merito. 6. All'udienza del 29.5.2024, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa al 26.6.2024 su istanza dell'appellante. All'udienza del 26.6.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , deceduta in data 20.4.2022. CP_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.11.2024, si è costituito in giudizio in qualità di unico erede di e . Parte_1 Parte_2 CP_4
All'udienza del 4.12.2024, la causa è stata rinviata al 17.12.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 17.12.2025 è stata anticipata al 1.10.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo di avere dimostrato la necessità di Attilio
pag. 3/8 di essere sottoposto ad un programma terapeutico, in quanto affetto da Parte_2
“morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento” (doc. 3 fasc. primo grado). Ha evidenziato che tale patologia richiede un costante e assiduo monitoraggio sanitario, di guisa che gli aspetti sanitari sono preminenti rispetto a quelli prettamente assistenziali, Cont con conseguente gratuità della complessiva prestazione erogata dalla , come confermato dalla giurisprudenza amministrativa e civile. La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_5 quanto mancante della formulazione di specifici motivi e di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, oltre che carente della indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione. Ha evidenziato, inoltre, che l'appello avversario non contestava né il capo della sentenza relativo alla ritenuta esclusione della nullità del contratto per violazione di norme imperative – che costituiva l'unica causa petendi della domanda di ripetizione – quello concernente il ritenuto difetto di prova della sottoposizione di a peculiari Parte_2 prestazioni sanitarie e alla loro stretta connessione con le prestazioni socio- assistenziali. Sotto un diverso profilo, l'appellata ha rilevato che il gravame era stato proposto dall'amministratore di sostegno dopo il decesso del beneficiario e, in ogni caso, che l'appellante non aveva ottemperato alle disposizioni della Corte in ordine all'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti degli eredi di
[...]
, essendosi limitato a depositare documentazione inidonea a dimostrare la CP_4 propria qualità di unico erede della de cuius . A tale ultimo riguardo, CP_4
l'appellata ha evidenziato che lo stato di famiglia storico depositato dall'appellante era quello relativo alla famiglia di e che l'attestazione di avvenuta Parte_1 presentazione della dichiarazione di successione non era sufficiente ad escludere la presenza di altri chiamati alla successione di . CP_4
Nel merito, la ha dedotto l'infondatezza dell'appello, Controparte_5 difettando la prova dell'inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio- assistenziali – da fornirsi a cura della controparte – ed anzi risultando dalla documentazione versata in atti che era stato ricoverato in RSA per Parte_2 ragioni prettamente assistenziali e in assenza di qualsiasi necessità di un trattamento farmacologico particolare (oltre a quello di routine).
2. Preliminarmente, va rilevato che è deceduto in data 8.1.2021 e il Parte_2 decesso non è stato dichiarato nel giudizio di primo grado. Nel giudizio di appello, ha dichiarato, su esplicita richiesta del Parte_1
Consigliere istruttore all'udienza del 29.5.2024, di agire quale amministratore di sostegno di Parte_2
, è deceduta in data 20.4.2022 e il Consigliere istruttore ha disposto CP_4
l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi della stessa, cui è seguita la costituzione di in data 5.11.2024 in qualità di Parte_1 erede unico e universale di e . Parte_2 CP_4
pag. 4/8 Ciò posto, rileva la Corte che la procura alle liti conferita agli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino, difensori di in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di nel giudizio di primo grado, non Parte_2 comprendeva anche il giudizio di appello, con la conseguenza che tali legali non erano legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado in rappresentanza di quale amministratore di sostegno del padre Parte_1
(v. Cass. Civ., Sez. II, 22.8.2018, n. 20964; Cass. Civ., Sez. VI, 20.10.2015, n. 21287; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11193, secondo cui la morte - o la perdita di capacità - della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta, o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace). Orbene, il presente giudizio di appello è stato proposto da - che Parte_1 ha conferito nuova procura agli Avv.ti Angelo Cardarella e Tamara Moira Agostino - senza indicazione della propria qualità di amministratore di sostegno o della qualità di erede di e, su richiesta del Consigliere istruttore, ha precisato di agire Parte_2 quale amministratore di sostegno del padre (cfr. memoria del 10.6.2024). Dal che ne discende che, sotto questo profilo, nella sua qualità Parte_1 di amministratore di sostegno del padre, non era legittimato, in tale veste, al rilascio della procura alle liti per il giudizio di appello, essendo l'ufficio di amministratore di sostegno venuto meno con il decesso di In particolare, essendo stata Parte_2 rilasciata una nuova procura alle liti, va esclusa l'ultrattività della procura alle liti rilasciata ai fini dell'instaurazione del giudizio di primo grado, durante la sussistenza in vita di con conseguenti evidenti ricadute in termini di Parte_2 procedibilità della presente impugnazione.
3. Per contro, va esclusa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in conseguenza dell'inadempimento di all'ordine di integrazione Parte_1 del contraddittorio nei confronti degli eredi di , sollevata dalla CP_4
. Controparte_5
Risulta, infatti, dalla dichiarazione di successione depositata in atti che Parte_1
è l'unico erede di .
[...] CP_4
La deduzione della in ordine all'esistenza di altri Controparte_5 chiamati alla successione che non abbiamo ancora accettato l'eredità è infondata, alla luce del principio, secondo cui "in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità” (Cass. Civ., Sez. III, 16.2.2025, n. 3959).
pag. 5/8 4. Infine, sempre in via preliminare, va rilevato che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, il quale secondo la sua prospettazione, individua implicitamente il capo di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo all'esclusione della nullità del contratto per assenza di causa), gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la ritenuta insussistenza di un nesso di strumentalità necessaria fra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali in presenza di morbo di Alzheimer) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione sufficientemente specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta dalla di inammissibilità del gravame. Controparte_5
5. In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, l'appello è infondato nel merito, alla luce delle considerazioni che seguono. Il motivo di appello si fonda sull'esistenza di un automatismo fra la patologia di
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e la preminenza degli aspetti sanitari - rispetto a quelli di natura Parte_2 assistenziale -nell'ambito della prestazione erogata dalla Controparte_5
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Rileva, in proposito, la Corte che, alla luce del quadro normativo di riferimento – compiutamente ricostruito dal primo giudice e da intendersi qui integralmente richiamato - la sussistenza di un automatismo fra la patologia dell'assistito (nella Cont specie, il Morbo di Alzheimer) e la gratuità delle prestazioni erogate dalla , è stata esclusa dalla Suprema Corte, la quale ha affermato, anche con precipuo riguardo alla Regione Lombardia in relazione ad un paziente affetto da Morbo di Alzheimer, che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto - in relazione alla patologia, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – che per il paziente siano necessarie prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale ultima risulta, pertanto, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste ultime a carico del SSN, in quanto strumentali a quelle sanitarie (Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2024, n. 4752; Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2023, n. 34590; Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2023, n. 2038). Orbene, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal primo giudice, Parte_1 nulla ha dimostrato in ordine alla necessità di prestazioni terapeutico-
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pag. 6/8 sanitarie per e, parimenti, nulla risulta, in tal senso, dalla Parte_2 documentazione versata in atti. Nella relazione clinico-funzionale datata 10.5.2016, alla voce “Post-ricovero” si legge che “Valutando la severità del deterioramento, il fatto che la terapia farmacologica controlli solo relativamente i BPSD e la logistica familiare si è ritenuto adeguato il compimento del percorso assistenziale tramite collocamento del paziente in RSA, interlocutoriamente tornerà al CDI dove è conosciuto” (doc. 1 fasc. primo grado
. CP_5 Cont Sotto questo profilo, il collocamento di in è indicato con Parte_2 finalità di natura prettamente assistenziale. Nel piano di assistenza individuale (P.A.I.) datato 27.7.2016, i “Bisogni identificati” fanno capo, con riguardo al profilo “Clinico”, esclusivamente alla “Stabilità clinica”, con l'obiettivo di “Mantenere compenso cardiocircolatorio e metabolico”, con riguardo al profilo “Infermieristico”, attengono a “Dolore, Alterazione dell'eliminazione intestinale dovuta a stipsi, Relazione efficace in ospite con grave decadimento cognitivo, Integrità cutanee”; con riguardo al profilo “Assistenziale”, concernono “Igiene, Perdita ADL” e, infine, con riguardo al profilo “Riabilitativo”, attengono alla “Postura idonea” (cfr. doc. 10 fasc. primo grado . CP_5
Dal che ne discende che il raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta affidato all'espletamento di attività tipicamente socio-assistenziali, mentre l'attività di carattere prettamente sanitario risulta confinata al solo mantenimento della stabilità clinica - mediante controllo della pressione arteriosa, valutazione del dolore nella demenza avanzata (PAINAD), del peso corporeo e con effettuazione degli esami ematici a cadenza annuale, come riportato alla voce “Interventi”. Si tratta, all'evidenza di interventi che prescindono totalmente dalla specifica patologia da cui era affetto e che avrebbero potuto avvenire agevolmente Parte_2 anche in ambito domiciliare. Difetta, dunque, la prova che al paziente fosse dovuto un piano Parte_2 terapeutico personalizzato e che sussistesse la necessità, per lo stesso, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del suo ricovero in RSA e della prevedibile evoluzione successiva della malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, in quanto volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la degenerazione in comportamenti potenzialmente dannosi per lo stesso paziente e per i terzi. Va, dunque, esclusa, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, la necessità per - affetto da Alzheimer – in considerazione della sua storia Parte_2 sanitaria, che la prestazione socio-assistenziale fosse inscindibilmente connessa con quella sanitaria, con la conclusione che è legittimo che parte della retta di degenza sia stata posta a carico del paziente, come puntualmente e correttamente rilevato dal primo giudice. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
pag. 7/8 6. Sotto il profilo delle spese di lite, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti dell'appellata. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
[...]
3.473,00 (di cui Euro 1.029,00 per la fase studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva e Euro 1.735,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Serena Baccolini
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