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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle sone persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.SA Michela Palladino Giudice
Dott.SA Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4037/2022 R.G., avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio” e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Fiorenza;
C.F._1
Ricorrente
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovannangelo de Giovanni,
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
01.12.2007.
All'uopo, il ricorrente esponeva:
- che dall'unione nasceva (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
30.10.2018);
- che, a seguito della crisi coniugale, esso ricorrente adiva il Tribunale di Avellino per ottenere la separazione giudiziale dalla consorte;
- che assunti, nell'ambito del giudizio di separazione, i provvedimenti provvisori e urgenti, con sentenza non definitiva n. 1306 /2020, pubblicata il 10.09.2020, il Tribunale di Avellino pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio – ancora pendente - per le domande di addebito e quelle relative alle statuizioni accessorie;
- che la sentenza n. 1360/2020 non veniva appellata e paSAva in giudicato;
- che aveva instaurato una convivenza more uxorio con e Controparte_1 CP_2 dalla predetta relazione nasceva il figlio , nato a [...] il [...]; Persona_3
- che i coniugi e non si sono più riconciliati né sono riusciti a trovare un Pt_1 CP_1 accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio e dell'affidamento dei figli, a tal punto che il ricorrente non vede più i suoi figli dal 2020 perché la si oppone fermamente. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni :
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/12/2007 in Solofra e trascritto nell'apposito registro tenuto presso il Comune di Solofra (Av) alla Parte I Numero
9 Anno 2007, contratto in Solofra tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
; provvedere alla modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale
[...] con richiesta espreSA di collocamento dei minori ed presso il padre con R_ _2 conseguenziale assegnazione della casa coniugale sita in Solofra alla Via Libertà 45/C ; In subordine l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e disporsi il diritto di visita del padre con i minori cosi come statuito nell'ordinanza presidenziale del
6.03.2022 e determinare:. nella somma non superiore ad € 250,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli, ed , oltre al rimborso per la quota del R_ _2
50% delle straordinarie neceSArie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto dei
2 mutui per la casa coniugale , delle spese condominiali a carico del Sig. . Dichiararsi Pt_1 nulla per il mantenimento della signora , avendo intrapreso una convivenza more CP_1 uxorio. Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14),
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con comparsa in riconvenzionale depositata in data 30.12.2022 si costituiva in giudizio
[...]
la quale, dopo aver contestato le avverse deduzioni, evidenziate, in Controparte_1 particolare le criticità del rapporto tra i figli e il padre (segnatamente, le forti ostilità manifestate dal figlio e la mancanza assoluta di rapporto con la minore , R_ _2 così concludeva: “Piaccia all'On Tribunale di Avellino : 1) Pronunciare la scioglimento del matrimonio tra ed 2) A titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 periodico per il mantenimento dei figli, Confermarsi a carico di l'obbligo di versare Pt_1 alla moglie a mezzo bonifico o altra modalità la somma di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre gli assegni familiari eventualmente percepiti (ex multis Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770) oltre il 50% delle spese straordinarie per studio e salute, nonché per le altre spese per la prole, farsi riferimento al protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Avellino del 28 dicembre 2018; 3) Disporre la sospensione dell'affido condiviso disponendo a cari dei ss ss di Solofra, la ripresa del
“monitoraggio mirato” In mero subordine, previa sospensione dell'affido condiviso, l'affido esclusivo di alla Madre con conferma dell'affido condiviso per il solo minore Persona_2
ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa della medesima con la R_ madre, presso la predetta casa coniugale sita in Solofra .alla via della Libertà 45 C.
4)Conseguentemente alla stabile collocazione dei figli con la madre, confermarsi
l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale sita in Solofra alla via della Libertà 45 C
,in favore della ricorrente , con quanto in eSA contenuto a corredo (Corte di CaSAzione, sez.
VI Civile - 1, ordinanza n. 24254/18; depositata il 4 ottobre). 5) Nella ipotesi di vigenza dell'affido condiviso disporre previo accordo con la madre ed in tendenziale misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e la steSA volontà di costui che il padre soltanto qualora godrà dell'uso esclusivo di un immobile, potrà vedere e tenere con sè il figlio durante la settimana dal martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 20, garantendogli ambienti salubri e idonei allo studio e muniti di utenze e accessori indispensabili all'esercizio degli incontri e delle esigenze quotidiane;
6) Nei giorni infrasettimanali e nei weekend stabiliti, quando il figlio sarà con lui, il padre si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti assegnati ed a riaccompagnarlo presso la casa coniugale entro l'orario serale stabilito. 7)Il minore qualora lo voglia e compatibilmente impegni personali o di salute trascorrerà o il sabato o la domenica alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne il sabato o la domenica dalle (ore 13,00 fino alle ore 21,00) 8)
Ferme le condizioni di cui sopra disporre che durante le vacanze natalizie ad anni alterni il figlio, salvo diverso accordo ,trascorra la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con
l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se il figlio e per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di
Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio accompagnandolo alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che
3 trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre 13 sia 31 dicembre/i gennaio;
durante le vacanze pasquali per la meta dei giorni di vacanza consecutivi alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività c/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
Con l'accoglimento delle richieste avanzate in riconvenzionale disporsi la condanna del ricorrente alla refusione in favore della ricorrente di spese e competenze tutte di lite a favore dello Stato in virtù della citata ammissione”.
Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, con sentenza non definitiva n. 779/2023 pubblicata il 10.05.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Indi, nel prosieguo del giudizio, veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Solofra incaricati di predisporre e coadiuvare un percorso di progressivo riavvicinamento del padre ai figli i minori e Disposto ed espletato l'ascolto del minore R_ _2
, con ordinanza dell'11.7.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa R_ veniva rimeSA in decisione al Collegio con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre premettere che, a seguito della sentenza non definitiva n. 779/2023, con cui il
Tribunale adito ha già statuito in ordine allo status delle parti, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ai provvedimenti accessori da assumere.
In merito, occorre rilevare che, nelle more, è intervenuta, all'esito del giudizio di separazione, la sentenza n. 1348/2024, pubblicata in data 8.07.2024, con cui questo Tribunale, tenuto conto di un'articolata attività istruttoria svoltasi anche mediante espletamento di CTU diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti, ha assunto i seguenti provvedimenti:
“affida i figli minori ed al Servizio Sociale di Solofra, territorialmente R_ _2 competente sul luogo di attuale residenza dei minori;
la responsabilità genitoriale resta limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre il responsabile del Servizio
Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica, e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione restano di pertinenza del genitore collocatario, ovvero, in caso di mancato accordo, dei servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste ed il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente;
entrambi
i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o
4 ricreative e culturali verso le quali i figli esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli insegnanti e il pediatra, per valutare l'idoneità della disciplina per la quale i minori esprimano desiderio di frequentazione;
entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento dei figli e sulle riunioni previste per i genitori;
3) sollecita entrambe le parti ad intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità, delegando il servizio sociale di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda neceSArio nell'interesse dei figli, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza od, al contrario, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento, tempestivamente segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare
l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario;
4) dispone che entrambi i figli minori siano collocati presso la madre;
5) dispone che i Servizi sociali del comune di Solofra provvedano alla organizzazione degli incontri tra il padre ed i figli, garantendo due incontri settimanali con ciascuno dei figli, nelle modalità giudicate più opportune ed adeguate dagli stessi Servizi affidatari;
procedendo ad incrementare gli incontri, in numero e durata, gradualmente e progressivamente al miglioramento ed al ripristino dei rapporti;
6) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
7) dispone che il ricorrente versi a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma di € 450,00 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli
ed con rivalutazione annuale secondo gli indici istat a partire dal luglio R_ _2
2025; le spese extra assegno restano disciplinate come da parte motiva.
8) ammonisce la resistente al rispetto dei provvedimenti resi nell'interesse dei figli…”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti provvedimenti accessori vadano integralmente confermati nella presente sede.
Occorre rilevare, infatti, che gli elementi emersi nel corso del presente giudizio corroborano le decisioni assunte in sede separativa.
Invero, quanto al profilo dell'affidamento, anche nell'ambito del procedimento di divorzio, è emersa chiara la gravissima criticità che connota i rapporti tra il padre e i figli minori,
5 certamente riconducibile alla condotta materna che, con assoluto dispregio del diritto dei minori allo sviluppo di una relazione equilibrata e costruttiva con il padre, ha costantemente ostacolato e reso impossibile ogni rapporto dei figli con il ricorrente.
Come evidenziato anche dalla CTU della dr.SA , espletata nel giudizio di separazione, Per_4
(pienamente utilizzabile nella presente sede), la condotta materna ha determinato un quadro palese di alienazione parentale con necessità di adottare provvedimenti correttivi in materia di affido al fine di contenere e correggere gli effetti disfunzionali e pregiudizievoli sullo sviluppo psico-fisico di entrambi i minori.
Si richiamano sul punto le condivisibili motivazioni della sentenza di separazione :
“Tale atteggiamento (ndr., della madre) determina una prognosi sfavorevole in termini di idoneità genitoriale della , con esclusione della conferma dell'affidamento. Appare CP_1 pertanto neceSArio ed imprescindibile, all'esito fallimentare dei tentativi svolti per il corso dell'intero giudizio di recupero della relazione con il ricorrente, riequilibrare in termini fisiologici la relazione dei figli con il padre, ed evitare di accentuare la disfunzionalità in atto favorendo al contrario il ripristino di canali comunicativi diretti dei figli con il padre nell'ottica del recupero della bigenitorialità. Il collegio non ritiene di accogliere la domanda di affido esclusivo né di collocazione presso di sé del ricorrente atteso che l'assetto Pt_1 attuale relazionale ed affettivo, seppur del tutto disfunzionale nel senso evidenziato, ha generato uno stato di fatto di equilibrio nei minori con la necessità di preservare le relazioni affettive significative costituenti per i medesimi, allo stato, l'unico riferimento quotidiano ed affettivo. Né può essere ignorata la posizione del minore , portatore di un rifiuto R_ consolidato ed oppositivo nei confronti del padre, per il quale la soluzione dell'affido esclusivo con collocazione presso il padre risulterebbe, allo stato, soltanto controproducente ed aggravatrice del conflitto in atto. In tale ottica, sia la conferma dell'affidamento condiviso, sia la modalità esclusiva in capo all'uno o all'altro coniuge, non soltanto non è percorribile alla luce delle risultanze processuali come sopra descritte, ma avrebbe come effetto di cristallizzare, se non di peggiorare lo status quo ed accentuare il conflitto tra le parti e tra il figlio ed il padre, dovendosi viceversa assumere nell'interesse dei minori una R_ modalità di affidamento che poSA in qualche modo maggiormente tutelarli da un rischio evolutivo che appare sempre più concreto. Si impone pertanto l'affidamento di entrambi i figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti….”
Come evidenziato, anche le emergenze raccolte nel corso di questo procedimento avvalorano le decisioni assunte in sede di separazione.
In particolare, la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Solofra depositata in data
11.6.2024 dà contezza della pervicace opposizione della al riavvicinamento tra il CP_1 padre e i figli. Gli incontri disposti dal Tribunale non si sono invero mai tenuti per indisponibilità della . La condotta oppositiva della madre, mostratasi inadeguata CP_1 rispetto al ruolo ed, in particolare, incapace di anteporre gli interessi dei figli e preservare gli stessi dalla conflittualità con il marito, ha indotto i Servizi Sociali ad emettere una valutazione
6 negativa sulla capacità genitoriale della steSA, prospettando la necessità di un affidamento dei minori al padre, figura di valido riferimento e certa idoneità.
Tale soluzione – certamente rivalutabile qualora, nel tempo, si modifichino i rapporti tra il padre e i figli nel senso di un progressivo riavvicinamento mediato dal percorso di sostegno indicato dai Servizi Sociali – appare, tuttavia, allo stato, non percorribile in ragione della ferma opposizione del minore e dell'assoluta mancanza di rapporto tra il padre e la R_ piccola che – proprio a causa della condotta oppositiva della - non ha mai _2 CP_1 conosciuto il padre.
In particolare, il minore , di anni 14, ascoltato nel corso dell'udienza dell'8.11.2023, R_ ha dichiarato quanto segue:
“Adr. non vedo mio padre da circa quattro anni e non ho intenzione di riprendere i rapporti.
Non tollero i suoi comportamenti e non ho voglia di frequentarlo. Ho trovato un mio equilibrio, ho molti amici e persone a cui voglio bene e so che soffrirei. Adr. forse quando sarò grande ci ripenserò ma per adesso non cambio idea”.
Va dunque ribadito anche nella presente sede l'affidamento dei minori al Servizio Sociale, che deve accompagnarsi ad una limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che le scelte maggiormente rilevanti per la vita dei minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione restano di pertinenza del genitore collocatario ovvero, in caso di mancato accordo o di conflitto, dei servizi affidatari.
Si impone, parimenti, la collocazione dei figli presso la madre, con i quali i minori da sempre convivono. Una modifica dell'assetto allo stato esistente potrebbe avere effetti estremamente destabilizzanti per i minori, che, purtroppo, negli anni non hanno sviluppato alcun rapporto con il padre. Alla collocazione prevalente dei minori presso la madre consegue l'assegnazione alla steSA della casa coniugale.
Nondimeno, il Collegio auspica un riavvicinamento progressivo e stabile del rapporto tra il padre e i figli. In tale prospettiva, si conferma, con riferimento alle modalità di visita del genitore non collocatario, la statuizione assunta in sede di separazione, ovvero “lo svolgimento di due incontri settimanali per entrambi i minori, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni dal Servizio sociale affidatario, delegando inoltre i Servizi Sociali affidatari al monitoraggio delle modalità di frequentazione, con possibilità di modularle diversamente, qualora si verifichi la necessità nell'interesse dei minori”
In merito al contributo al mantenimento dovuto da per i figli, va infine confermata, Pt_1 Con in assenza di sopravvenuti elementi, la somma di € 450,00 mensile, da versarsi in favore di
7 entro il 5 di ogni mese, in quanto congrua rispetto alle condizioni economico- Controparte_1 reddituali dell'obbligato ed adeguata alle esigenze ed all'età dei figli minori.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse del figlio, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione poSA trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data
20.4.2022.
Tenuto conto che l'affidamento ai Servizi Sociali è stato disposto, allo stato, senza l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'assegno unico universale per i figli potrà essere percepito dai genitori, nella misura del 50% per ciascuno di essi, conformemente alla previsione contenuta nel menzionato Protocollo.
Il Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
In conclusione, è neceSArio ribadire che, attesa la peculiarità del caso in esame e il chiaro rischio che i percorsi di riavvicinamento e di sostegno predisposti non producano gli effetti sperati quanto al ripristino delle ordinarie relazioni familiari, il Servizio Sociale territorialmente competente segnali tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza od, al contrario, nel caso di recupero delle relazioni, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento. In tale ottica, il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento condiviso, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario.
Quanto alla regolamentazione delle spese, tenuto conto della condotta gravemente pregiudizievole per i minori posta in essere dalla madre, che ha ostacolato, anche nel presente giudizio, ogni iniziativa indicata dal Tribunale, mediante i Servizi Sociali, per il ripristino delle relazioni padre-figli e, in generale, per il sostegno alla bigenitorialità, le spese di lite –
8 liquidite tenuto conto del valore indeterminabile della controversia - vanno poste integralmente a carico della (C.Cost. 64/2024), disponendo che il pagamento sia CP_1 eseguito in favore dell'erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) affida i figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Solofra, R_ _2 territorialmente competente sul luogo di attuale residenza dei minori;
la responsabilità genitoriale resta limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica, e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione restano di pertinenza del genitore collocatario, ovvero, in caso di mancato accordo, dei servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste ed il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente;
entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali i figli esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli insegnanti e il pediatra, per valutare l'idoneità della disciplina per la quale i minori esprimano desiderio di frequentazione;
entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento dei figli e sulle riunioni previste per i genitori;
2) sollecita entrambe le parti ad intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità, delegando il Servizio Sociale del Comune di Solofra di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda neceSArio nell'interesse dei figli, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della presso il Tribunale per i minorenni, per le Parte_2 determinazioni di competenza od, al contrario, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento, tempestivamente segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario;
3) dispone che entrambi i figli minori siano collocati presso la madre;
9 4) dispone che i Servizi sociali del Comune di Solofra provvedano alla organizzazione degli incontri tra il padre ed i figli, garantendo due incontri settimanali con ciascuno dei figli, nelle modalità giudicate più opportune ed adeguate dagli stessi Servizi affidatari;
procedendo ad incrementare gli incontri, in numero e durata, gradualmente e progressivamente al miglioramento ed al ripristino dei rapporti;
5) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
6) dispone che il ricorrente versi a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 450,00 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli ed R_
con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
_2
7) pone a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione poSA trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del
28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del
20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli minori sia percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
9) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.150,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Solofra.
Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.SA Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
10 11 12