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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5498/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5498/2017 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti Sara Lepore del Parte_2 foro di Rimini e Paola Aristarco del foro di Brescia
- ATTORE - contro con il patrocinio degli avv.ti Mauro Moreschi, Controparte_1 del foro di Cremona e Francesca Tira, del foro di Brescia
- CONVENUTO -
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Enzo Bosio, del foro di Brescia Controparte_2
- ER AM (dalla - Controparte_1
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Fernando Bolis, del foro di Bergamo Controparte_3
- ER AM (da - Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.3.2017 ritualmente notificato, il sig. in proprio e Parte_1 quale l.r. della conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per essere garantito dai vizi del mezzo, secondo la disciplina codicistica e quella Controparte_1 prevista dal codice del consumo, e quindi ottenere la risoluzione del contratto di vendita della trattrice, nonché il risarcimento dei danni da lesioni personali, quantificati in euro 51.366,35, e materiali, subiti dalla società , quantificati in euro 171.666,06. Controparte_4
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 29.3.2016, mentre percorreva l'autostrada A14, alla guida dell'autoarticolato targato B44TMP di proprietà della società Controparte_5
il mezzo, all'improvviso, cominciava a tirare da un lato e ad andare verso sinistra,
[...] sulla corsia di sorpasso. Non essendo riuscito il ad interrompere la manovra, Pt_1
l'autoarticolato andava a sbattere contro il guard-rail, per poi ribaltarsi e rovesciarsi sul fianco destro. A seguito di tale incidente, il conducente riportava serie lesioni, consistenti in “lussazione acromio-clavicolare di IV grado alla spalla sinistra” (cfr. il verbale di pronto soccorso, del
29.3.2016, emesso dall'Ospedale di Bologna), così come la motrice Scania 500, nonché il vagone frigo, che, a causa delle gravissime rotture subite, divenivano inservibili e irreparabili (tant'è che la merce trasportata, frutta, deperiva integralmente).
Il aggiungeva che il trattore stradale Scania 500 era stato acquistato usato, in data Pt_1
10.11.2015, dalla al prezzo di euro 30.000,00 + I.V.A., con Controparte_1 tagliando di meccanica e carrozzeria. Il mezzo veniva poi ceduto dal alla Pt_1 [...]
di cui l'attore è legale rappresentante. Controparte_5
Nell'atto di citazione, inoltre, si dava conto anche dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dal ex art. 696 c.p.c., svoltosi dinanzi al Tribunale di Rimini (R.G. n. 3104/2016), il Pt_1 quale avrebbe accertato che l'incidente stradale si era verificato per un vizio della balestra.
Il convenuto, costituitosi con comparsa di risposta del 28.6.2017, respingeva ogni addebito. In particolare, eccepiva la mancata denuncia dei vizi entro i termini di legge, quest'ultima da intendersi con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica, essendo del tutto inconferente il rimando di parte attrice al codice del consumo. In ogni caso, a detta di parte convenuta, il in forza dell'art. 9 delle condizioni di vendita da questi sottoscritte, sarebbe decaduto da Pt_1 ogni forma di garanzia, avendovi espressamente rinunciato con l'accettazione del prezzo indicato nel contratto.
In aggiunta, non sarebbe neanche possibile affermare la responsabilità della in quanto, CP_1 da un lato, il dopo l'acquisto, ha immatricolato il mezzo in Romania, di talché sarebbe Pt_1 impossibile sapere come la motrice è stata ivi trasportata, a cosa è stata adibita, quale utilizzo ne è stato fatto e a quali controlli è stata sottoposta, mentre, dall'altro, avrebbe Controparte_2
2 effettuato gli interventi manutentivi di sua competenza a regola d'arte. Su questo tema, peraltro, il convenuto ha contestato anche le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo menzionato, in quanto il perito si sarebbe espresso in termini meramente probabilistici.
Infine, parte convenuta ha attribuito la causazione del sinistro al comportamento imprudente del in quanto questi, non essendosi avveduto che il traffico subiva un rallentamento, Pt_1 avrebbe frenato di colpo, perdendo il controllo del mezzo, che, peraltro, stava conducendo senza cintura di sicurezza.
In ogni caso, con la comparsa, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1 [...]
per essere da questa garantita, tenuta indenne e manlevata, in quanto soggetto che Controparte_2 ha effettuato l'ultimo intervento su incarico della CP_1 Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa, eccepiva, in primo luogo, che la Controparte_2 fosse decaduta dalla possibilità di promuovere tale domanda per mancata Controparte_1 denuncia dei vizi nei termini previsti dalla legge, e come l'azione fosse comunque prescritta. In aggiunta, la terza chiamata deduceva l'infondatezza, nel merito, della domanda di manleva, in quanto il tagliando non avrebbe riguardato quelle parti meccaniche poi collassate a causa dell'incidente, tagliando che, comunque, per ammissione stessa della convenuta, sarebbe stato eseguito a regola d'arte. Si opponeva anche all'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo più sopra menzionato, per violazione del diritto al contraddittorio, dal momento che non vi ha partecipato, né era stata invitata a farlo. Controparte_2
In ogni caso, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2 [...]
poiché, al momento del sinistro, era assicurata per la copertura multirischio Controparte_6 delle piccole industrie e imprese artigiane con la predetta compagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, da un lato, faceva proprie le Controparte_6 argomentazioni e le eccezioni formulate dalla parte convenuta, nonché da ma, Controparte_2 dall'altro, negava in toto, l'operatività della polizza al caso di specie. Ciò in quanto, a detta di la c.d. R.C. Postuma può valere solamente se il codice RA02 è stato richiamato nella CP_3 polizza medesima, che, comunque, copre solo i lavori di manutenzione, eseguiti da soggetti con regolare posizione INAIL, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale, e, in ogni caso, non riguarda i danni verificatisi oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e CTU con il seguente quesito: “Dispone
CTU atta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal sig. nel sinistro di cui è Parte_1 causa e della congruità delle spese mediche documentate tenendo conto del fatto che il sig. non indossava le cinture di sicurezza al momento del sinistro;
quindi, specifichi l'entità Pt_1 delle lesioni che sarebbero comunque occorse al sig. anche nel caso in cui avesse Pt_1
3 indossato le cinture di sicurezza”. Infine, la causa era trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
*
1. Garanzia applicabile e decadenza.
In via preliminare, al fine di valutare l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la tardività della domanda attorea va stabilito a quale disciplina occorre fare riferimento per quanto riguarda la sussistenza della garanzia. Come già anticipato, l'attore, con l'atto di citazione, invocava l'applicazione, al caso di specie, della normativa contenuta nella Direttiva CEE n. 44/1999, recepita dal d.lgs. n. 24/2002, e, infine, dal Codice del Consumo. Come noto, tale disciplina stabilisce che la garanzia, nella vendita, è dovuta per due anni, e che si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, salvo che questa presunzione non sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Secondo parte attrice, la normativa in esame sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il avrebbe acquistato la motrice in qualità di consumatore, agendo, Pt_1 quindi, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Tale affermazione non coglie nel segno. È, infatti, innegabile che l'attore ha acquistato la motrice per ragioni strettamente legate all'attività da lui svolta (autotrasportatore), tant'è che l'autoarticolato in questione è stato, sin da subito, utilizzato dal come mezzo di trasporto Pt_1 merci. Peraltro, risulta pacifico dagli atti che, poco dopo l'acquisto, il ha ceduto la Pt_1 motrice in oggetto alla ditta di cui l'attore è rappresentante Controparte_5 legale. Per queste ragioni, si ritiene che la disciplina della garanzia contenuta nel codice del consumo non sia applicabile al caso di specie, che, viceversa, trova esclusiva regolamentazione negli artt. 1490-1495 c.c.
Ciò posto, l'eccezione circa la tardività della domanda attorea sollevata dal convenuto in sede di comparsa è infondata. Infatti, è vero che l'art. 1495 c.c. stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Tuttavia,
è anche vero che, nel caso di specie, i difetti riscontrati nella motrice rientrano, a pieno diritto, nella nozione di vizio occulto, da intendersi come quei vizi funzionali o strutturali della cosa, preesistenti all'atto di acquisto, e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto. Non risulta, infatti, che il al momento della firma, fosse a conoscenza di Pt_1 eventuali difetti del bene oggetto del contratto di compravendita. Anzi, l'attore stava acquistando un mezzo che, a detta della stessa convenuta, era stato correttamente revisionato, sia da CP_2
sia dalla Motorizzazione Civile di Brescia.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, i termini di decadenza sopra citati vanno considerati con riferimento al giorno in cui il ha scoperto tali difetti, il che è avvenuto il 2.5.2016, con la Pt_1
4 consulenza tecnica di parte. Pochi giorni dopo, ovvero il 5.5.2016, l'attore, per mezzo del suo difensore, provvedeva ad inviare una mail alla parte convenuta, nella quale denunciava, in termini, la sussistenza del suddetto vizio della motrice (doc.
1-ter del fascicolo dell'attore, nel quale si legge testualmente che “prende sempre più consistenza [l'ipotesi per cui] il vizio e/o difetto sia da imputare alla mancanza e/o erroneo serraggio delle balestre”).
Ciò posto quanto al rispetto del termine di decadenza, contrariamente a ciò che è stato affermato dalla parte convenuta, la relativa azione non risulta prescritta. Infatti, l'art. 1495 comma 3 c.c. stabilisce che l'azione si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, ovvero, nel caso che qui occupa, il 10.11.2015. Tuttavia, nella vicenda de qua, sono intervenuti alcuni eventi che, a detta della giurisprudenza di legittimità, sono idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
In primo luogo, l'orientamento prevalente, ormai granitico, della Suprema Corte di Cassazione propende ad affermare che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi, e che, pertanto, la notificazione del relativo ricorso determina, ex art. 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento (cfr., ex plurimis, Cassazione n. 26225/2023). Nel caso di specie, il ricorso per a.t.p. veniva ritualmente notificato a parte convenuta il 9.6.2016 (giorno, dunque, in cui si è interrotta la prescrizione), e da questa ricevuto il successivo 14 giugno, come testimonia l'avviso di ricevimento in atti. Il relativo procedimento si protraeva fino al 28.9.2016, data in cui il c.t. rendeva la sua consulenza.
Dunque, il termine di prescrizione di un anno, rimasto interrotto, riprendeva a decorrere ex novo, ex art. 2945 comma 1, a partire da tale data. Dal momento che l'atto di citazione è stato notificato il 23 marzo 2017 la relativa azione, a quell'epoca, non risulta prescritta.
Ad abundantiam, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 18672/2019) hanno stabilito che non solo le domande giudiziali, ma anche gli atti stragiudiziali di messa in mora, da parte del compratore, costituiscono cause idonee ad interrompere la prescrizione. Nel caso di specie, il per mezzo del proprio difensore, inviava alla due lettere Pt_1 Controparte_1 raccomandate, ricevute, come testimoniano i relativi avvisi di ricevimento, il 22.4.2016 e l'11.5.2016, con le quali parte attrice dichiarava di costituire in mora il convenuto. Tali circostanze, alla luce della sentenza sopra richiamata delle Sezioni Unite costituiscono ulteriori atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione. Ciò rende l'esercizio dell'azione de qua pienamente tempestivo.
Sotto diverso profilo parte convenuta ha eccepito che, anche a voler ritenere astrattamente applicabile la disciplina codicistica richiamata, l'attore, avendo sottoscritto le condizioni generali di contratto, avrebbe rinunciato ad ogni tipo di garanzia, in forza, in particolare, dell'art. 9, il quale prevede che: “il compratore di veicoli usati, accettando il prezzo praticato, rinuncia
5 espressamente ad ogni forma di garanzia, ivi compresa quella prevista dagli artt. 1490 e 1491
c.c.”.
Tale affermazione non può essere condivisa. Come è noto, l'art. 1341 comma 2 c.c. stabilisce che, qualora all'interno delle condizioni generali di contratto siano inserite le cd clausole vessatorie (ovvero clausole che, ad esempio, limitano la responsabilità di una delle parti o sanciscono a carico di un contraente decadenze, restrizioni o limitazioni nell'esercizio dei propri diritti contrattuali) queste ultime sono prive di effetto, “se non specificamente approvate”. Nella fattispecie che qui interessa, parte venditrice, in calce al foglio recante le suddette condizioni generali di vendita, ha apposto una clausola finale nella quale si legge: “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano i seguenti articoli…”, e segue l'elenco indiscriminato di tutte e diciassette le disposizioni, richiamate semplicemente per articolo, che compongono le condizioni generali di contratto. Queste ultime, dunque, sono state tutte ritenute, dalla stessa parte venditrice, clausole vessatorie, visto il richiamo all'art. 1341 c.c.
Si ritiene che tali modalità di sottoscrizione non rispettino i requisiti di cui alla norma citata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, infatti, ha letto in maniera piuttosto restrittiva tale disposizione, nell'ottica di una maggior tutela della parte debole del contratto. Ex plurimis, Cass. n. 20606/2016 ha statuito che: “l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto… atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli” (cfr. anche Cass. n. 24193/2014 o, ancora, Cass. n. 9492/2012). Dunque, alla luce di tale pronuncia, si può concludere che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto (peraltro, qui richiamate solo per articolo), e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata. Infatti, in questo modo, non viene affatto garantito che l'attenzione del contraente debole sia focalizzata sulla clausola a lui sfavorevole, come certamente è l'art. 9 sopra richiamato, che, di fatto, rende l'acquirente totalmente sguarnito di garanzie, anche nel caso di vizio del bene acquistato.
Nel caso di specie, infatti, non solo non c'è stata alcuna sottoscrizione separata delle singole clausole vessatorie, ma, in aggiunta, l'averle richiamate in blocco e solo numericamente non ha di certo consentito all'acquirente di cogliere la portata delle condizioni cui stava prestando il consenso. Dunque, non risulta soddisfatto, alla luce di tali considerazioni, il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e posto che l'art. 9 rientra in questa categoria, tale disposizione è ritenuta priva di effetto ex art. 1341 comma 2 c.c. In conseguenza, la disciplina codicistica in tema di garanzia della vendita è perfettamente operante.
6 2. Vizi del bene e domanda di risoluzione del contratto.
Premesso quanto sopra, la domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice nell'atto di citazione deve essere accolta. Infatti, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Rimini, emerge che, con ogni probabilità, il difetto del mezzo fosse già sussistente prima dell'incidente. Il CP_7
c.t.u. ha concluso che “l'incidente stradale si è verificato per il distacco dell'assale anteriore di sinistra dal relativo gruppo ammortizzante del trattatore stradale…, a causa dell'improvviso rilascio dei cavallotti di giunzione ai quali si sfilavano le relative viti di serraggio”. L'esame del trattore stradale, eseguito dopo il sinistro, ha permesso di accertare l'assenza di uno dei due cavallotti ad U che, assieme ai relativi dadi, uniscono la balestra. Il c.t.u. ha aggiunto, inoltre, che l'altro cavallotto era privo dei dadi e, “vista l'efficienza della relativa filettatura, con molta probabilità, si erano già sfilati prima dell'incidente… Verosimilmente, i dadi dell'altro cavallotto erano già allentati al momento del sinistro e tenevano comunque unita, seppur lascamente, la balestra dell'assale”. Tale avaria è “quasi certamente dovuta ad un avvitamento dei dadi a viti U non eseguito a regola d'arte e secondo le specifiche indicazioni dinamometriche della casa costruttrice”.
Dunque, l'a.t.p., di fatto confermando le risultanze dell'accertamento tecnico di parte attrice, ha concluso che, con ogni probabilità, il difetto di cui era affetto il mezzo acquistato dal Pt_1 fosse già sussistente prima dell'incidente. In mancanza di prova contraria, si deve ritenere che il suddetto vizio fosse già presente al momento dell'acquisto del mezzo. Infatti, posto il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, dopo che parte attrice ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa circa la sussistenza del difetto, spettava poi al convenuto dimostrare che quest'ultimo non fosse presente quando il bene è stato consegnato. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, nel presente giudizio, dalla dal momento che le allegazioni di Controparte_1 parte convenuta si sono risolte, sostanzialmente, in affermazioni apodittiche e generiche.
In primo luogo, a nulla rileva la circostanza per la quale il ha immatricolato il veicolo in Pt_1
Romania, cancellandolo dai relativi registri italiani (il che, a detta del convenuto, avrebbe reso impossibile determinare come la motrice è stata ivi trasportata, a cosa è stata adibita, quale utilizzo ne è stato fatto e a quali controlli è stata sottoposta). Infatti, dal momento che nulla di concreto è stato allegato in proposito, tali affermazioni rimangono dei sospetti meramente astratti, che non tolgono che il vizio ben poteva essere già sussistente al momento della vendita.
In secondo luogo, considerazioni simili valgono con riferimento al tagliando effettuato da
Infatti, parte convenuta, in sede di comparsa di risposta, ha negato recisamente la Controparte_2 propria responsabilità, facendo leva sul fatto che avrebbe realizzato l'intervento Controparte_2 manutentivo di propria competenza a regola d'arte. Tuttavia, come ha affermato la terza chiamata il tagliando da questa effettuato non ha riguardato le parti meccaniche poi collassate al momento del sinistro (organi ammortizzatori anteriori), il che trova conferma nelle fatture rilasciate da
7 Quindi, anche ammettendo che la terza chiamata abbia svolto le sue mansioni a Controparte_2 regola d'arte, se queste ultime non hanno riguardato le componenti la cui rottura ha poi causato l'incidente, tale circostanza non esclude in alcun modo che il vizio sarebbe potuto essere presente già al momento della consegna del bene, come sostenuto dal c.t.u.
A riprova di ciò, come anticipato, il c.t.u. si è anche interrogato circa la possibile origine del difetto che ha causato la rottura. Su questo tema, il consulente così si è espresso: “l'allentamento delle viti di serraggio è con molta probabilità dovuto ad un loro avvitamento non corretto e con una forza di serraggio inferiore a quella prevista dalla casa costruttrice”. A tal proposito, il convenuto ha ritenuto di contestare le conclusioni del c.t.u., in quanto quest'ultimo si sarebbe espresso in termini meramente probabilistici e di verosimiglianza. In realtà, è appena il caso di ricordare che, in ambito civile, lo standard probatorio richiesto non è quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, bensì quello più “attenuato” del più probabile che non. Dunque, non è necessario che la consulenza si esprima in termini di certezza assoluta circa la sussistenza del difetto al momento della consegna. Tuttavia, alla luce degli elementi emersi durante il giudizio, e, in particolare, delle allegazioni di parte attrice, non smentite da prova contraria, nonché della consulenza tecnica si deve concludere che è più probabile che non che il vizio fosse già presente quando il bene è stato venduto al Pt_1
Per tali ragioni, come anticipato, la domanda di risoluzione del contratto di vendita avanzata da parte attrice deve essere accolta, e ne consegue l'obbligo, in capo al convenuto, di restituzione di quanto pagato, con annessi interessi, dovuti dal giorno del pagamento.
3. Risarcimento del danno.
Quanto alla domanda di risarcimento danni si rileva quanto segue. La (ingente) somma richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento danni, sia fisici sia materiali, non tiene conto di alcuni aspetti, per vero piuttosto dirimenti.
Il primo di tali aspetti riguarda proprio la condotta tenuta dal nell'ambito del sinistro Pt_1 stradale che lo ha coinvolto, circostanza rilevante, ai fini della determinazione dell'esatto ammontare del danno dovuto, ex art. 1227 comma 1 c.c. Infatti, è emerso dagli atti che l'attore stava conducendo l'autoarticolato non indossando le cinture di sicurezza, il che è stato confermato da sua stessa ammissione, nonché dal verbale redatto, nell'immediatezza del fatto, dalla polizia stradale (“da un esame della cabina si notava che la cintura era bloccata pretensionata sul sedile del conducente, e quindi impossibile da essere indossata”).
In aggiunta, grazie ai rilievi della stradale e alle dichiarazioni di un testimone oculare, è stato possibile accertare che il mentre era alla guida del mezzo pesante, non si avvedeva che Pt_1 il traffico subiva un rallentamento, il che lo portava ad una brusca frenata e a perdere il controllo del veicolo (cfr. la relazione delle forze dell'ordine, secondo cui il conducente “non si avvedeva che il traffico già intenso subiva un ulteriore improvviso rallentamento e, così, il signor Pt_1
8 frenava e perdeva il controllo del proprio complesso veicolare”. In questo senso, anche Pt_1 le dichiarazioni del testimone oculare, sig. “qualche vettura avanti a me Testimone_1 ho visto un mezzo pesante che inchiodava e per tale motivo perdeva il controllo dello stesso, finendo con il trattore stradale contro il new jersey posto al centro della carreggiata”).
Tale circostanza è estremamente rilevante, dal momento che, a parere del c.t.u., essa ha contribuito alla causazione del sinistro. Infatti, “vista la dinamica, non è da escludere, anzi, è molto probabile, che la frenata abbia innescato l'avaria, [poiché] la frenata del Pt_1 sollecitava le balestre, comprimendole, e i dadi di serraggio di quella di sinistra non erano più in grado di resistere alla trazione e si sfilavano, strappandosi e sfilandosi dalla sede filettata”. Ciò, tuttavia, non vuol dire, come ha affermato parte convenuta, che la consulenza tecnica sia contraddittoria. Infatti, posto che il vizio era già esistente al momento della consegna del bene, il comportamento tenuto dall'odierno attore non ha determinato il sinistro, ma ha contribuito, sotto il profilo eziologico, al suo verificarsi. Tanto è vero che il c.t.u. medesimo, dopo aver affermato che “l'avaria, molto probabilmente innescata con la frenata, ha reso ingovernabile il veicolo”, aggiunge subito dopo che tale avaria, ex ante, “è [stata] quasi certamente dovuta ad un avvitamento dei dadi a viti U non eseguito a regola d'arte e secondo le specifiche indicazioni dinamometriche della casa costruttrice”.
Alla luce di tali considerazioni emerge che il comportamento tenuto dal sia al più Pt_1 rilevante ex art. 1227 comma 1, nell'ottica dell'esatta determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò premesso, data la complessità della richiesta risarcitoria, è necessario affrontare singolarmente le singole voci di danno lamentate.
3.1 Danno biologico e danno non patrimoniale.
Parte attrice, nella comparsa conclusionale, ha prospettato un danno “da lesioni”, comprensivo del danno non patrimoniale, pari ad euro 24.965,35. Sul punto appare dirimente la circostanza, già ricordata, per la quale il signor stava conducendo l'automezzo senza l'utilizzo delle Pt_1 cinture di sicurezza. La c.t.u. esperita in corso di causa aveva la finalità di determinare se, ed eventualmente in che entità, il avrebbe comunque subito delle lesioni a causa del Pt_1 sinistro, qualora avesse indossato i dispositivi di protezione menzionati. Tuttavia, la citata consulenza è pervenuta a delle conclusioni che risultano parzialmente in contraddizione con quanto affermato in premessa dalla consulente medesima.
Infatti, la dott.ssa conclude asserendo che: “data la complessità della dinamica del Per_1 sinistro stradale, caratterizzato dallo sbandamento nonché dal ribaltamento dell'autoarticolato, non è possibile escludere che le lesioni… a carico del signor si sarebbero comunque Pt_1 verificate anche qualora il periziando avesse correttamente indossato le cinture di sicurezza
9 durante la guida”. Dunque, di fatto, la consulente ha affermato che, anche qualora il Pt_1 fosse stato protetto dalle cinture sarebbe stato possibile che le lesioni si sarebbero verificate lo stesso. Tuttavia, ciò è in contrasto con quanto riportato poco prima nella consulenza, in cui, a pagina 27, si legge chiaramente che: “i dati raccolti negli Stati Uniti mostrano che i ribaltamenti dei veicoli rappresentano il 20-25% degli incidenti mortali. Circa l'80% di coloro che decedono
a seguito di incidenti stradali di tale natura non presentava le cinture di sicurezza correttamente allacciate e più della metà di queste vittime era espulsa dal veicolo”. La Dott.ssa, poi, aggiunge che: “la gravità delle lesioni e la morte sono molto più probabili qualora la cintura di sicurezza non sia indossata”.
Queste affermazioni avvalorano, in modo piuttosto netto, l'assunto per il quale, nella maggior parte dei casi, i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli riducono drasticamente il verificarsi di eventi nefasti, come morte o lesioni ai conducenti (ragion per cui, in fin dei conti, vi
è l'obbligo di indossare le cinture). Dunque, condivise tali premesse, per poter sostenere la tesi contraria, risulta indispensabile dimostrare che, nel singolo caso, sia intervenuto un elemento ultroneo, tale per cui si potrebbe concludere che, anche qualora le cinture di sicurezza fossero state correttamente allacciate, le lesioni si sarebbero verificate comunque. A titolo meramente esemplificativo, se un oggetto contundente, come un pezzo del guard-rail, avesse invaso la cabina di guida o se il veicolo si fosse accartocciato su stesso, durante il ribaltamento, è evidente che, in casi simili, l'uso delle cinture di sicurezza, probabilmente, non sarebbe stato determinante nell'evitare le lesioni. Ciò, peraltro, è confermato, expressis verbis, dalla c.t.u., laddove afferma che: “[negli] incidenti stradali con ribaltamento del mezzo… frequenti sono le lesioni da corpo contundente a carico della testa, del tronco e arti”.
Posto che, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato e la c.t.u. non ha riscontrato in atti l'accadimento di eventi simili si ritiene non superata la presunzione secondo la quale il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza avrebbe evitato o attenuato il verificarsi delle lesioni lamentate. Dunque, si ritiene più probabile che non che, se il avesse indossato le cinture, Pt_1 non avrebbe subito le lesioni denunciate, o, quantomeno, le avrebbe subite in misura più ridotta.
Alla luce di tali considerazioni, non è da accogliersi la domanda risarcitoria concernente il danno biologico e il danno non patrimoniale patiti dal a causa del sinistro. Pt_1
3.2 Danni materiali.
3.2.1 Danno da distruzione della trattrice.
Parte attrice ha richiesto, come risarcimento danni per la distruzione della trattrice, la somma di euro 35.000,00. Tuttavia, tale importo è già stato riconosciuto al a titolo di restituzione Pt_1 di quanto pagato, in seguito alla dichiarata risoluzione del contratto di vendita per cui non è da accogliersi la relativa domanda di risarcimento.
10 3.2.2 Danno da distruzione del rimorchio e della merce.
L'attore, in sede di comparsa conclusionale, ha ribadito la richiesta di 70.000,00 euro, che sarebbero dovuti per la distruzione del rimorchio e il danneggiamento della merce trasportata. La domanda non può essere accolta. Sul punto si condividono le considerazioni avanzate da parte convenuta relativamente alla mancanza di titolarità della pretesa in capo agli attori. Infatti, dagli atti risulta che il e la società che rappresenta non erano titolari né del rimorchio né della Pt_1 merce che veniva trasportata: il primo risulta di proprietà della Frear Leasing s.p.a. di Cesena e della Vignali Trasporti s.n.c. di Bertinoro;
la seconda, invece, risulta essere un carico che la e la avevano affidato al trasportatore Controparte_8 Controparte_9
Vignali, per il tramite del vettore perché venisse trasportato in Francia. Controparte_5
Alla luce di ciò, non si comprende a che titolo il possa agire in giudizio per ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni patiti da beni non suoi, posto che, in aggiunta, dagli atti non emerge che alcuno dei soggetti menzionati abbia agito in rivalsa nei confronti dell'odierno attore. In altre parole, non è dato sapere chi ha sostenuto effettivamente le spese dovute alla distruzione del rimorchio e all'ammaloramento della merce, e se il creditore effettivo abbia poi agito nei confronti del per ottenere il risarcimento del danno dovuto. In assenza di prove o Pt_1 allegazioni sul punto, è impossibile determinare se ed in che misura l'attore si sia realmente fatto carico delle spese derivanti dalla perdita del rimorchio e della merce trasportata.
3.2.3 Danno da distruzione delle insegne pubblicitarie.
Discorso analogo può spendersi quanto alla distruzione delle insegne pubblicitarie che erano apposte sui lati del mezzo, per la quale parte attrice ha richiesto un risarcimento pari a 2400,00 euro. Infatti, tali pubblicità, applicate, come già anticipato, su un veicolo di proprietà della
Vignali Trasporti s.n.c., sono state acquistate da quest'ultima e fatturate a suo carico. Tali considerazioni fanno ritenere che sia stata poi la Vignali medesima, forse per mezzo della sua assicurazione, a sostenere le spese derivanti dall'ammaloramento delle insegne pubblicitarie. Ma, dagli atti, non emerge alcuna rivalsa nei confronti dell'odierno attore. Ciò rende impossibile determinare se questi abbia poi dovuto effettivamente farsi carico delle spese dovute alla distruzione della pubblicità. Per tali ragioni, la relativa richiesta risarcitoria non può essere accolta.
3.2.4 Danni da fermo tecnico della motrice e del rimorchio.
L'attore ha poi chiesto circa 2000,00 euro, che sarebbero dovuti a causa del fermo tecnico, di 15 giorni, della motrice e del rimorchio. Anche tale richiesta non può essere accolta. Di fatto, si tratta di una richiesta di risarcimento del mancato guadagno, ovvero del lucro cessante, che il avrebbe subito per non aver potuto utilizzare l'autoarticolato per 15 gg. Tuttavia, su Pt_1 questo tema, la Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del
11 mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n.
11254/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha allegato alcun elemento che dimostri che il abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno a causa del fermo tecnico Pt_1 del mezzo. La domanda appare carente sotto il piano assertivo ed ancora prima viziata sotto il profilo logico-giuridico perché il concetto di “guadagno” non è sovrapponibile al concetto di
“ricavo”. La differenza tra i due valori risiede nella considerazione dei costi, sicché il ricavo
(unico valore dedotto dall'attore) rappresenta il valore monetario totale delle entrate, mentre il
“guadagno” è dato dalla differenza tra ricavi e costi di gestione di una determinata attività. Posto che il “lucro cessante” identifica il profitto (guadagno) che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire per causa altrui, stante la carenza di specifica allegazione in merito agli elementi necessari per calcolarsi la voce di danno richiesta, la domanda va respinta. Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora il mezzo non si fosse rotto. L'attore, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cassazione
n.127/2016).
3.2.5 Spese da demolizione e nuova immatricolazione.
La richiesta risarcitoria di euro 2.800,00 a titolo di spese di demolizione e nuova immatricolazione non può essere accolta. Quanto alle prime, non è stato allegato alcun documento che attesti chi si è fatto carico della suddetta spesa e a quanto questa effettivamente ammonti, di talché nemmeno è possibile una determinazione in via equitativa. Stesse considerazioni valgono anche per le spese di nuova immatricolazione. Posto che si ritiene che tale
12 voce non si riferisca alla trattrice (essendo andata distrutta), ma al rimorchio, è appena il caso di ricordare che questo è di proprietà della Vignali Trasporti s.n.c. Tale circostanza fa supporre che sia stata quest'ultima a farsi carico delle relative spese, anche perché non è stata allegata alcuna richiesta di rivalsa nei confronti del Pt_1
3.2.6 Spese da soccorso stradale della motrice e del rimorchio.
Infine, l'attore ha avanzato richiesta risarcitoria relativa alle spese asseritamente sostenute per il soccorso stradale della motrice, quantificate in euro 4000,00, e del rimorchio, quantificate in euro
9500,00. La domanda va parzialmente accolta, con esclusivo riferimento alla voce relativa alla motrice. Infatti, come emerge dagli atti (doc. 13 del fascicolo dell'attore), la fattura relativa al recupero del rimorchio è stata intestata alla Vignali Trasporti s.n.c., il che lascia pensare che sia stata quest'ultima a farsi carico della relativa spesa, non essendovi prova, peraltro, che abbia agito in rivalsa nei confronti dell'odierno attore.
Al contrario, le spese per il recupero della motrice sono state effettivamente sostenute dal come testimonia la fattura di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice. Tuttavia, la Pt_1 relativa richiesta risarcitoria nella misura va accolta nella misura della metà di quanto richiesto
(euro 2.000,00), tenuto conto delle considerazioni più sopra svolte riguardo all'incidenza causale, ex art. 1227 c.c., della condotta del nella verificazione del sinistro. Pt_1
4. Chiamata in causa di Controparte_2
Parte convenuta, in sede di comparsa, chiedeva la chiamata in causa di Controparte_2 per essere da questa garantita e tenuta indenne, in quanto soggetto che ha effettuato l'ultimo intervento su incarico della Tale domanda di manleva va Controparte_1 respinta nel merito, per le ragioni che seguono.
Come anticipato, dalle fatture rilasciate da e prodotte da parte attrice, risulta Controparte_2 evidente che l'intervento manutentivo effettuato dalla chiamata in causa non ha riguardato le parti poi collassate a causa del sinistro (organi ammortizzatori anteriori e balestre), né emerge che il abbia richiesto un tagliando specifico con riferimento a tali aspetti. Per queste ragioni, Pt_1 non è provato a che titolo dovrebbe essere chiamata a rispondere di un Controparte_2 danno non eziologicamente collegato all'attività da quest'ultima svolta, attività, peraltro, che il convenuto stesso, in sede di comparsa, ha ritenuto essere stata eseguita “correttamente”.
Tali considerazioni, infine, assorbono la richiesta di chiamata in causa e manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
5. Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e in applicazione delle tariffe per cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 (valori medi per fase di studio,
13 introduttiva, istruttoria, e valori minimi per fase decisionale, considerata l'attività concretamente svolta in questa fase ed il fatto che gli atti conclusivi si sono limitati a riepilogare tesi già ampiamente argomentate in precedenza), in complessivi € 7088,60, di cui € 6.164,00 per compenso professionale ed € 924,60 per spese generali, oltre IVA e CPA di legge, oltre spese di notifica e contributo unificato.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Data la soccombenza della domanda di manleva, le spese della terza chiamata sono poste a a carico di parte convenuta e liquidate in € 7088,60, di cui € 6.164,00 per compenso professionale ed € 924,60 per spese generali, oltre IVA e CPA di legge.
Le spese della terza chiamata vengono compensate non risultando provate le Controparte_3 eccezioni di inoperatività della polizza invocate dalla compagnia (in particolare il testimoniale ha smentito che il personale impiegato non fosse legato da regolare rapporto di dipendenza con l'officina).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a restituire l'importo di euro 30.000 oltre iva ed oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 2.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna con vincolo di solidarietà.
Condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, Controparte_10 liquidate come in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra la chiamante e . Controparte_10 Controparte_3
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
Provvedimento redatto con l'assistenza del magistrato ordinario in tirocinio Giulio Maria Stumpo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5498/2017 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti Sara Lepore del Parte_2 foro di Rimini e Paola Aristarco del foro di Brescia
- ATTORE - contro con il patrocinio degli avv.ti Mauro Moreschi, Controparte_1 del foro di Cremona e Francesca Tira, del foro di Brescia
- CONVENUTO -
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Enzo Bosio, del foro di Brescia Controparte_2
- ER AM (dalla - Controparte_1
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Fernando Bolis, del foro di Bergamo Controparte_3
- ER AM (da - Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.3.2017 ritualmente notificato, il sig. in proprio e Parte_1 quale l.r. della conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per essere garantito dai vizi del mezzo, secondo la disciplina codicistica e quella Controparte_1 prevista dal codice del consumo, e quindi ottenere la risoluzione del contratto di vendita della trattrice, nonché il risarcimento dei danni da lesioni personali, quantificati in euro 51.366,35, e materiali, subiti dalla società , quantificati in euro 171.666,06. Controparte_4
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 29.3.2016, mentre percorreva l'autostrada A14, alla guida dell'autoarticolato targato B44TMP di proprietà della società Controparte_5
il mezzo, all'improvviso, cominciava a tirare da un lato e ad andare verso sinistra,
[...] sulla corsia di sorpasso. Non essendo riuscito il ad interrompere la manovra, Pt_1
l'autoarticolato andava a sbattere contro il guard-rail, per poi ribaltarsi e rovesciarsi sul fianco destro. A seguito di tale incidente, il conducente riportava serie lesioni, consistenti in “lussazione acromio-clavicolare di IV grado alla spalla sinistra” (cfr. il verbale di pronto soccorso, del
29.3.2016, emesso dall'Ospedale di Bologna), così come la motrice Scania 500, nonché il vagone frigo, che, a causa delle gravissime rotture subite, divenivano inservibili e irreparabili (tant'è che la merce trasportata, frutta, deperiva integralmente).
Il aggiungeva che il trattore stradale Scania 500 era stato acquistato usato, in data Pt_1
10.11.2015, dalla al prezzo di euro 30.000,00 + I.V.A., con Controparte_1 tagliando di meccanica e carrozzeria. Il mezzo veniva poi ceduto dal alla Pt_1 [...]
di cui l'attore è legale rappresentante. Controparte_5
Nell'atto di citazione, inoltre, si dava conto anche dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dal ex art. 696 c.p.c., svoltosi dinanzi al Tribunale di Rimini (R.G. n. 3104/2016), il Pt_1 quale avrebbe accertato che l'incidente stradale si era verificato per un vizio della balestra.
Il convenuto, costituitosi con comparsa di risposta del 28.6.2017, respingeva ogni addebito. In particolare, eccepiva la mancata denuncia dei vizi entro i termini di legge, quest'ultima da intendersi con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica, essendo del tutto inconferente il rimando di parte attrice al codice del consumo. In ogni caso, a detta di parte convenuta, il in forza dell'art. 9 delle condizioni di vendita da questi sottoscritte, sarebbe decaduto da Pt_1 ogni forma di garanzia, avendovi espressamente rinunciato con l'accettazione del prezzo indicato nel contratto.
In aggiunta, non sarebbe neanche possibile affermare la responsabilità della in quanto, CP_1 da un lato, il dopo l'acquisto, ha immatricolato il mezzo in Romania, di talché sarebbe Pt_1 impossibile sapere come la motrice è stata ivi trasportata, a cosa è stata adibita, quale utilizzo ne è stato fatto e a quali controlli è stata sottoposta, mentre, dall'altro, avrebbe Controparte_2
2 effettuato gli interventi manutentivi di sua competenza a regola d'arte. Su questo tema, peraltro, il convenuto ha contestato anche le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo menzionato, in quanto il perito si sarebbe espresso in termini meramente probabilistici.
Infine, parte convenuta ha attribuito la causazione del sinistro al comportamento imprudente del in quanto questi, non essendosi avveduto che il traffico subiva un rallentamento, Pt_1 avrebbe frenato di colpo, perdendo il controllo del mezzo, che, peraltro, stava conducendo senza cintura di sicurezza.
In ogni caso, con la comparsa, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1 [...]
per essere da questa garantita, tenuta indenne e manlevata, in quanto soggetto che Controparte_2 ha effettuato l'ultimo intervento su incarico della CP_1 Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa, eccepiva, in primo luogo, che la Controparte_2 fosse decaduta dalla possibilità di promuovere tale domanda per mancata Controparte_1 denuncia dei vizi nei termini previsti dalla legge, e come l'azione fosse comunque prescritta. In aggiunta, la terza chiamata deduceva l'infondatezza, nel merito, della domanda di manleva, in quanto il tagliando non avrebbe riguardato quelle parti meccaniche poi collassate a causa dell'incidente, tagliando che, comunque, per ammissione stessa della convenuta, sarebbe stato eseguito a regola d'arte. Si opponeva anche all'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo più sopra menzionato, per violazione del diritto al contraddittorio, dal momento che non vi ha partecipato, né era stata invitata a farlo. Controparte_2
In ogni caso, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2 [...]
poiché, al momento del sinistro, era assicurata per la copertura multirischio Controparte_6 delle piccole industrie e imprese artigiane con la predetta compagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, da un lato, faceva proprie le Controparte_6 argomentazioni e le eccezioni formulate dalla parte convenuta, nonché da ma, Controparte_2 dall'altro, negava in toto, l'operatività della polizza al caso di specie. Ciò in quanto, a detta di la c.d. R.C. Postuma può valere solamente se il codice RA02 è stato richiamato nella CP_3 polizza medesima, che, comunque, copre solo i lavori di manutenzione, eseguiti da soggetti con regolare posizione INAIL, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale, e, in ogni caso, non riguarda i danni verificatisi oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e CTU con il seguente quesito: “Dispone
CTU atta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal sig. nel sinistro di cui è Parte_1 causa e della congruità delle spese mediche documentate tenendo conto del fatto che il sig. non indossava le cinture di sicurezza al momento del sinistro;
quindi, specifichi l'entità Pt_1 delle lesioni che sarebbero comunque occorse al sig. anche nel caso in cui avesse Pt_1
3 indossato le cinture di sicurezza”. Infine, la causa era trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
*
1. Garanzia applicabile e decadenza.
In via preliminare, al fine di valutare l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la tardività della domanda attorea va stabilito a quale disciplina occorre fare riferimento per quanto riguarda la sussistenza della garanzia. Come già anticipato, l'attore, con l'atto di citazione, invocava l'applicazione, al caso di specie, della normativa contenuta nella Direttiva CEE n. 44/1999, recepita dal d.lgs. n. 24/2002, e, infine, dal Codice del Consumo. Come noto, tale disciplina stabilisce che la garanzia, nella vendita, è dovuta per due anni, e che si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, salvo che questa presunzione non sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Secondo parte attrice, la normativa in esame sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il avrebbe acquistato la motrice in qualità di consumatore, agendo, Pt_1 quindi, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Tale affermazione non coglie nel segno. È, infatti, innegabile che l'attore ha acquistato la motrice per ragioni strettamente legate all'attività da lui svolta (autotrasportatore), tant'è che l'autoarticolato in questione è stato, sin da subito, utilizzato dal come mezzo di trasporto Pt_1 merci. Peraltro, risulta pacifico dagli atti che, poco dopo l'acquisto, il ha ceduto la Pt_1 motrice in oggetto alla ditta di cui l'attore è rappresentante Controparte_5 legale. Per queste ragioni, si ritiene che la disciplina della garanzia contenuta nel codice del consumo non sia applicabile al caso di specie, che, viceversa, trova esclusiva regolamentazione negli artt. 1490-1495 c.c.
Ciò posto, l'eccezione circa la tardività della domanda attorea sollevata dal convenuto in sede di comparsa è infondata. Infatti, è vero che l'art. 1495 c.c. stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Tuttavia,
è anche vero che, nel caso di specie, i difetti riscontrati nella motrice rientrano, a pieno diritto, nella nozione di vizio occulto, da intendersi come quei vizi funzionali o strutturali della cosa, preesistenti all'atto di acquisto, e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto. Non risulta, infatti, che il al momento della firma, fosse a conoscenza di Pt_1 eventuali difetti del bene oggetto del contratto di compravendita. Anzi, l'attore stava acquistando un mezzo che, a detta della stessa convenuta, era stato correttamente revisionato, sia da CP_2
sia dalla Motorizzazione Civile di Brescia.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, i termini di decadenza sopra citati vanno considerati con riferimento al giorno in cui il ha scoperto tali difetti, il che è avvenuto il 2.5.2016, con la Pt_1
4 consulenza tecnica di parte. Pochi giorni dopo, ovvero il 5.5.2016, l'attore, per mezzo del suo difensore, provvedeva ad inviare una mail alla parte convenuta, nella quale denunciava, in termini, la sussistenza del suddetto vizio della motrice (doc.
1-ter del fascicolo dell'attore, nel quale si legge testualmente che “prende sempre più consistenza [l'ipotesi per cui] il vizio e/o difetto sia da imputare alla mancanza e/o erroneo serraggio delle balestre”).
Ciò posto quanto al rispetto del termine di decadenza, contrariamente a ciò che è stato affermato dalla parte convenuta, la relativa azione non risulta prescritta. Infatti, l'art. 1495 comma 3 c.c. stabilisce che l'azione si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, ovvero, nel caso che qui occupa, il 10.11.2015. Tuttavia, nella vicenda de qua, sono intervenuti alcuni eventi che, a detta della giurisprudenza di legittimità, sono idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
In primo luogo, l'orientamento prevalente, ormai granitico, della Suprema Corte di Cassazione propende ad affermare che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi, e che, pertanto, la notificazione del relativo ricorso determina, ex art. 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento (cfr., ex plurimis, Cassazione n. 26225/2023). Nel caso di specie, il ricorso per a.t.p. veniva ritualmente notificato a parte convenuta il 9.6.2016 (giorno, dunque, in cui si è interrotta la prescrizione), e da questa ricevuto il successivo 14 giugno, come testimonia l'avviso di ricevimento in atti. Il relativo procedimento si protraeva fino al 28.9.2016, data in cui il c.t. rendeva la sua consulenza.
Dunque, il termine di prescrizione di un anno, rimasto interrotto, riprendeva a decorrere ex novo, ex art. 2945 comma 1, a partire da tale data. Dal momento che l'atto di citazione è stato notificato il 23 marzo 2017 la relativa azione, a quell'epoca, non risulta prescritta.
Ad abundantiam, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 18672/2019) hanno stabilito che non solo le domande giudiziali, ma anche gli atti stragiudiziali di messa in mora, da parte del compratore, costituiscono cause idonee ad interrompere la prescrizione. Nel caso di specie, il per mezzo del proprio difensore, inviava alla due lettere Pt_1 Controparte_1 raccomandate, ricevute, come testimoniano i relativi avvisi di ricevimento, il 22.4.2016 e l'11.5.2016, con le quali parte attrice dichiarava di costituire in mora il convenuto. Tali circostanze, alla luce della sentenza sopra richiamata delle Sezioni Unite costituiscono ulteriori atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione. Ciò rende l'esercizio dell'azione de qua pienamente tempestivo.
Sotto diverso profilo parte convenuta ha eccepito che, anche a voler ritenere astrattamente applicabile la disciplina codicistica richiamata, l'attore, avendo sottoscritto le condizioni generali di contratto, avrebbe rinunciato ad ogni tipo di garanzia, in forza, in particolare, dell'art. 9, il quale prevede che: “il compratore di veicoli usati, accettando il prezzo praticato, rinuncia
5 espressamente ad ogni forma di garanzia, ivi compresa quella prevista dagli artt. 1490 e 1491
c.c.”.
Tale affermazione non può essere condivisa. Come è noto, l'art. 1341 comma 2 c.c. stabilisce che, qualora all'interno delle condizioni generali di contratto siano inserite le cd clausole vessatorie (ovvero clausole che, ad esempio, limitano la responsabilità di una delle parti o sanciscono a carico di un contraente decadenze, restrizioni o limitazioni nell'esercizio dei propri diritti contrattuali) queste ultime sono prive di effetto, “se non specificamente approvate”. Nella fattispecie che qui interessa, parte venditrice, in calce al foglio recante le suddette condizioni generali di vendita, ha apposto una clausola finale nella quale si legge: “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano i seguenti articoli…”, e segue l'elenco indiscriminato di tutte e diciassette le disposizioni, richiamate semplicemente per articolo, che compongono le condizioni generali di contratto. Queste ultime, dunque, sono state tutte ritenute, dalla stessa parte venditrice, clausole vessatorie, visto il richiamo all'art. 1341 c.c.
Si ritiene che tali modalità di sottoscrizione non rispettino i requisiti di cui alla norma citata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, infatti, ha letto in maniera piuttosto restrittiva tale disposizione, nell'ottica di una maggior tutela della parte debole del contratto. Ex plurimis, Cass. n. 20606/2016 ha statuito che: “l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto… atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli” (cfr. anche Cass. n. 24193/2014 o, ancora, Cass. n. 9492/2012). Dunque, alla luce di tale pronuncia, si può concludere che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto (peraltro, qui richiamate solo per articolo), e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata. Infatti, in questo modo, non viene affatto garantito che l'attenzione del contraente debole sia focalizzata sulla clausola a lui sfavorevole, come certamente è l'art. 9 sopra richiamato, che, di fatto, rende l'acquirente totalmente sguarnito di garanzie, anche nel caso di vizio del bene acquistato.
Nel caso di specie, infatti, non solo non c'è stata alcuna sottoscrizione separata delle singole clausole vessatorie, ma, in aggiunta, l'averle richiamate in blocco e solo numericamente non ha di certo consentito all'acquirente di cogliere la portata delle condizioni cui stava prestando il consenso. Dunque, non risulta soddisfatto, alla luce di tali considerazioni, il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e posto che l'art. 9 rientra in questa categoria, tale disposizione è ritenuta priva di effetto ex art. 1341 comma 2 c.c. In conseguenza, la disciplina codicistica in tema di garanzia della vendita è perfettamente operante.
6 2. Vizi del bene e domanda di risoluzione del contratto.
Premesso quanto sopra, la domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice nell'atto di citazione deve essere accolta. Infatti, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Rimini, emerge che, con ogni probabilità, il difetto del mezzo fosse già sussistente prima dell'incidente. Il CP_7
c.t.u. ha concluso che “l'incidente stradale si è verificato per il distacco dell'assale anteriore di sinistra dal relativo gruppo ammortizzante del trattatore stradale…, a causa dell'improvviso rilascio dei cavallotti di giunzione ai quali si sfilavano le relative viti di serraggio”. L'esame del trattore stradale, eseguito dopo il sinistro, ha permesso di accertare l'assenza di uno dei due cavallotti ad U che, assieme ai relativi dadi, uniscono la balestra. Il c.t.u. ha aggiunto, inoltre, che l'altro cavallotto era privo dei dadi e, “vista l'efficienza della relativa filettatura, con molta probabilità, si erano già sfilati prima dell'incidente… Verosimilmente, i dadi dell'altro cavallotto erano già allentati al momento del sinistro e tenevano comunque unita, seppur lascamente, la balestra dell'assale”. Tale avaria è “quasi certamente dovuta ad un avvitamento dei dadi a viti U non eseguito a regola d'arte e secondo le specifiche indicazioni dinamometriche della casa costruttrice”.
Dunque, l'a.t.p., di fatto confermando le risultanze dell'accertamento tecnico di parte attrice, ha concluso che, con ogni probabilità, il difetto di cui era affetto il mezzo acquistato dal Pt_1 fosse già sussistente prima dell'incidente. In mancanza di prova contraria, si deve ritenere che il suddetto vizio fosse già presente al momento dell'acquisto del mezzo. Infatti, posto il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, dopo che parte attrice ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa circa la sussistenza del difetto, spettava poi al convenuto dimostrare che quest'ultimo non fosse presente quando il bene è stato consegnato. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, nel presente giudizio, dalla dal momento che le allegazioni di Controparte_1 parte convenuta si sono risolte, sostanzialmente, in affermazioni apodittiche e generiche.
In primo luogo, a nulla rileva la circostanza per la quale il ha immatricolato il veicolo in Pt_1
Romania, cancellandolo dai relativi registri italiani (il che, a detta del convenuto, avrebbe reso impossibile determinare come la motrice è stata ivi trasportata, a cosa è stata adibita, quale utilizzo ne è stato fatto e a quali controlli è stata sottoposta). Infatti, dal momento che nulla di concreto è stato allegato in proposito, tali affermazioni rimangono dei sospetti meramente astratti, che non tolgono che il vizio ben poteva essere già sussistente al momento della vendita.
In secondo luogo, considerazioni simili valgono con riferimento al tagliando effettuato da
Infatti, parte convenuta, in sede di comparsa di risposta, ha negato recisamente la Controparte_2 propria responsabilità, facendo leva sul fatto che avrebbe realizzato l'intervento Controparte_2 manutentivo di propria competenza a regola d'arte. Tuttavia, come ha affermato la terza chiamata il tagliando da questa effettuato non ha riguardato le parti meccaniche poi collassate al momento del sinistro (organi ammortizzatori anteriori), il che trova conferma nelle fatture rilasciate da
7 Quindi, anche ammettendo che la terza chiamata abbia svolto le sue mansioni a Controparte_2 regola d'arte, se queste ultime non hanno riguardato le componenti la cui rottura ha poi causato l'incidente, tale circostanza non esclude in alcun modo che il vizio sarebbe potuto essere presente già al momento della consegna del bene, come sostenuto dal c.t.u.
A riprova di ciò, come anticipato, il c.t.u. si è anche interrogato circa la possibile origine del difetto che ha causato la rottura. Su questo tema, il consulente così si è espresso: “l'allentamento delle viti di serraggio è con molta probabilità dovuto ad un loro avvitamento non corretto e con una forza di serraggio inferiore a quella prevista dalla casa costruttrice”. A tal proposito, il convenuto ha ritenuto di contestare le conclusioni del c.t.u., in quanto quest'ultimo si sarebbe espresso in termini meramente probabilistici e di verosimiglianza. In realtà, è appena il caso di ricordare che, in ambito civile, lo standard probatorio richiesto non è quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, bensì quello più “attenuato” del più probabile che non. Dunque, non è necessario che la consulenza si esprima in termini di certezza assoluta circa la sussistenza del difetto al momento della consegna. Tuttavia, alla luce degli elementi emersi durante il giudizio, e, in particolare, delle allegazioni di parte attrice, non smentite da prova contraria, nonché della consulenza tecnica si deve concludere che è più probabile che non che il vizio fosse già presente quando il bene è stato venduto al Pt_1
Per tali ragioni, come anticipato, la domanda di risoluzione del contratto di vendita avanzata da parte attrice deve essere accolta, e ne consegue l'obbligo, in capo al convenuto, di restituzione di quanto pagato, con annessi interessi, dovuti dal giorno del pagamento.
3. Risarcimento del danno.
Quanto alla domanda di risarcimento danni si rileva quanto segue. La (ingente) somma richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento danni, sia fisici sia materiali, non tiene conto di alcuni aspetti, per vero piuttosto dirimenti.
Il primo di tali aspetti riguarda proprio la condotta tenuta dal nell'ambito del sinistro Pt_1 stradale che lo ha coinvolto, circostanza rilevante, ai fini della determinazione dell'esatto ammontare del danno dovuto, ex art. 1227 comma 1 c.c. Infatti, è emerso dagli atti che l'attore stava conducendo l'autoarticolato non indossando le cinture di sicurezza, il che è stato confermato da sua stessa ammissione, nonché dal verbale redatto, nell'immediatezza del fatto, dalla polizia stradale (“da un esame della cabina si notava che la cintura era bloccata pretensionata sul sedile del conducente, e quindi impossibile da essere indossata”).
In aggiunta, grazie ai rilievi della stradale e alle dichiarazioni di un testimone oculare, è stato possibile accertare che il mentre era alla guida del mezzo pesante, non si avvedeva che Pt_1 il traffico subiva un rallentamento, il che lo portava ad una brusca frenata e a perdere il controllo del veicolo (cfr. la relazione delle forze dell'ordine, secondo cui il conducente “non si avvedeva che il traffico già intenso subiva un ulteriore improvviso rallentamento e, così, il signor Pt_1
8 frenava e perdeva il controllo del proprio complesso veicolare”. In questo senso, anche Pt_1 le dichiarazioni del testimone oculare, sig. “qualche vettura avanti a me Testimone_1 ho visto un mezzo pesante che inchiodava e per tale motivo perdeva il controllo dello stesso, finendo con il trattore stradale contro il new jersey posto al centro della carreggiata”).
Tale circostanza è estremamente rilevante, dal momento che, a parere del c.t.u., essa ha contribuito alla causazione del sinistro. Infatti, “vista la dinamica, non è da escludere, anzi, è molto probabile, che la frenata abbia innescato l'avaria, [poiché] la frenata del Pt_1 sollecitava le balestre, comprimendole, e i dadi di serraggio di quella di sinistra non erano più in grado di resistere alla trazione e si sfilavano, strappandosi e sfilandosi dalla sede filettata”. Ciò, tuttavia, non vuol dire, come ha affermato parte convenuta, che la consulenza tecnica sia contraddittoria. Infatti, posto che il vizio era già esistente al momento della consegna del bene, il comportamento tenuto dall'odierno attore non ha determinato il sinistro, ma ha contribuito, sotto il profilo eziologico, al suo verificarsi. Tanto è vero che il c.t.u. medesimo, dopo aver affermato che “l'avaria, molto probabilmente innescata con la frenata, ha reso ingovernabile il veicolo”, aggiunge subito dopo che tale avaria, ex ante, “è [stata] quasi certamente dovuta ad un avvitamento dei dadi a viti U non eseguito a regola d'arte e secondo le specifiche indicazioni dinamometriche della casa costruttrice”.
Alla luce di tali considerazioni emerge che il comportamento tenuto dal sia al più Pt_1 rilevante ex art. 1227 comma 1, nell'ottica dell'esatta determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò premesso, data la complessità della richiesta risarcitoria, è necessario affrontare singolarmente le singole voci di danno lamentate.
3.1 Danno biologico e danno non patrimoniale.
Parte attrice, nella comparsa conclusionale, ha prospettato un danno “da lesioni”, comprensivo del danno non patrimoniale, pari ad euro 24.965,35. Sul punto appare dirimente la circostanza, già ricordata, per la quale il signor stava conducendo l'automezzo senza l'utilizzo delle Pt_1 cinture di sicurezza. La c.t.u. esperita in corso di causa aveva la finalità di determinare se, ed eventualmente in che entità, il avrebbe comunque subito delle lesioni a causa del Pt_1 sinistro, qualora avesse indossato i dispositivi di protezione menzionati. Tuttavia, la citata consulenza è pervenuta a delle conclusioni che risultano parzialmente in contraddizione con quanto affermato in premessa dalla consulente medesima.
Infatti, la dott.ssa conclude asserendo che: “data la complessità della dinamica del Per_1 sinistro stradale, caratterizzato dallo sbandamento nonché dal ribaltamento dell'autoarticolato, non è possibile escludere che le lesioni… a carico del signor si sarebbero comunque Pt_1 verificate anche qualora il periziando avesse correttamente indossato le cinture di sicurezza
9 durante la guida”. Dunque, di fatto, la consulente ha affermato che, anche qualora il Pt_1 fosse stato protetto dalle cinture sarebbe stato possibile che le lesioni si sarebbero verificate lo stesso. Tuttavia, ciò è in contrasto con quanto riportato poco prima nella consulenza, in cui, a pagina 27, si legge chiaramente che: “i dati raccolti negli Stati Uniti mostrano che i ribaltamenti dei veicoli rappresentano il 20-25% degli incidenti mortali. Circa l'80% di coloro che decedono
a seguito di incidenti stradali di tale natura non presentava le cinture di sicurezza correttamente allacciate e più della metà di queste vittime era espulsa dal veicolo”. La Dott.ssa, poi, aggiunge che: “la gravità delle lesioni e la morte sono molto più probabili qualora la cintura di sicurezza non sia indossata”.
Queste affermazioni avvalorano, in modo piuttosto netto, l'assunto per il quale, nella maggior parte dei casi, i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli riducono drasticamente il verificarsi di eventi nefasti, come morte o lesioni ai conducenti (ragion per cui, in fin dei conti, vi
è l'obbligo di indossare le cinture). Dunque, condivise tali premesse, per poter sostenere la tesi contraria, risulta indispensabile dimostrare che, nel singolo caso, sia intervenuto un elemento ultroneo, tale per cui si potrebbe concludere che, anche qualora le cinture di sicurezza fossero state correttamente allacciate, le lesioni si sarebbero verificate comunque. A titolo meramente esemplificativo, se un oggetto contundente, come un pezzo del guard-rail, avesse invaso la cabina di guida o se il veicolo si fosse accartocciato su stesso, durante il ribaltamento, è evidente che, in casi simili, l'uso delle cinture di sicurezza, probabilmente, non sarebbe stato determinante nell'evitare le lesioni. Ciò, peraltro, è confermato, expressis verbis, dalla c.t.u., laddove afferma che: “[negli] incidenti stradali con ribaltamento del mezzo… frequenti sono le lesioni da corpo contundente a carico della testa, del tronco e arti”.
Posto che, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato e la c.t.u. non ha riscontrato in atti l'accadimento di eventi simili si ritiene non superata la presunzione secondo la quale il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza avrebbe evitato o attenuato il verificarsi delle lesioni lamentate. Dunque, si ritiene più probabile che non che, se il avesse indossato le cinture, Pt_1 non avrebbe subito le lesioni denunciate, o, quantomeno, le avrebbe subite in misura più ridotta.
Alla luce di tali considerazioni, non è da accogliersi la domanda risarcitoria concernente il danno biologico e il danno non patrimoniale patiti dal a causa del sinistro. Pt_1
3.2 Danni materiali.
3.2.1 Danno da distruzione della trattrice.
Parte attrice ha richiesto, come risarcimento danni per la distruzione della trattrice, la somma di euro 35.000,00. Tuttavia, tale importo è già stato riconosciuto al a titolo di restituzione Pt_1 di quanto pagato, in seguito alla dichiarata risoluzione del contratto di vendita per cui non è da accogliersi la relativa domanda di risarcimento.
10 3.2.2 Danno da distruzione del rimorchio e della merce.
L'attore, in sede di comparsa conclusionale, ha ribadito la richiesta di 70.000,00 euro, che sarebbero dovuti per la distruzione del rimorchio e il danneggiamento della merce trasportata. La domanda non può essere accolta. Sul punto si condividono le considerazioni avanzate da parte convenuta relativamente alla mancanza di titolarità della pretesa in capo agli attori. Infatti, dagli atti risulta che il e la società che rappresenta non erano titolari né del rimorchio né della Pt_1 merce che veniva trasportata: il primo risulta di proprietà della Frear Leasing s.p.a. di Cesena e della Vignali Trasporti s.n.c. di Bertinoro;
la seconda, invece, risulta essere un carico che la e la avevano affidato al trasportatore Controparte_8 Controparte_9
Vignali, per il tramite del vettore perché venisse trasportato in Francia. Controparte_5
Alla luce di ciò, non si comprende a che titolo il possa agire in giudizio per ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni patiti da beni non suoi, posto che, in aggiunta, dagli atti non emerge che alcuno dei soggetti menzionati abbia agito in rivalsa nei confronti dell'odierno attore. In altre parole, non è dato sapere chi ha sostenuto effettivamente le spese dovute alla distruzione del rimorchio e all'ammaloramento della merce, e se il creditore effettivo abbia poi agito nei confronti del per ottenere il risarcimento del danno dovuto. In assenza di prove o Pt_1 allegazioni sul punto, è impossibile determinare se ed in che misura l'attore si sia realmente fatto carico delle spese derivanti dalla perdita del rimorchio e della merce trasportata.
3.2.3 Danno da distruzione delle insegne pubblicitarie.
Discorso analogo può spendersi quanto alla distruzione delle insegne pubblicitarie che erano apposte sui lati del mezzo, per la quale parte attrice ha richiesto un risarcimento pari a 2400,00 euro. Infatti, tali pubblicità, applicate, come già anticipato, su un veicolo di proprietà della
Vignali Trasporti s.n.c., sono state acquistate da quest'ultima e fatturate a suo carico. Tali considerazioni fanno ritenere che sia stata poi la Vignali medesima, forse per mezzo della sua assicurazione, a sostenere le spese derivanti dall'ammaloramento delle insegne pubblicitarie. Ma, dagli atti, non emerge alcuna rivalsa nei confronti dell'odierno attore. Ciò rende impossibile determinare se questi abbia poi dovuto effettivamente farsi carico delle spese dovute alla distruzione della pubblicità. Per tali ragioni, la relativa richiesta risarcitoria non può essere accolta.
3.2.4 Danni da fermo tecnico della motrice e del rimorchio.
L'attore ha poi chiesto circa 2000,00 euro, che sarebbero dovuti a causa del fermo tecnico, di 15 giorni, della motrice e del rimorchio. Anche tale richiesta non può essere accolta. Di fatto, si tratta di una richiesta di risarcimento del mancato guadagno, ovvero del lucro cessante, che il avrebbe subito per non aver potuto utilizzare l'autoarticolato per 15 gg. Tuttavia, su Pt_1 questo tema, la Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del
11 mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n.
11254/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha allegato alcun elemento che dimostri che il abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno a causa del fermo tecnico Pt_1 del mezzo. La domanda appare carente sotto il piano assertivo ed ancora prima viziata sotto il profilo logico-giuridico perché il concetto di “guadagno” non è sovrapponibile al concetto di
“ricavo”. La differenza tra i due valori risiede nella considerazione dei costi, sicché il ricavo
(unico valore dedotto dall'attore) rappresenta il valore monetario totale delle entrate, mentre il
“guadagno” è dato dalla differenza tra ricavi e costi di gestione di una determinata attività. Posto che il “lucro cessante” identifica il profitto (guadagno) che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire per causa altrui, stante la carenza di specifica allegazione in merito agli elementi necessari per calcolarsi la voce di danno richiesta, la domanda va respinta. Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora il mezzo non si fosse rotto. L'attore, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cassazione
n.127/2016).
3.2.5 Spese da demolizione e nuova immatricolazione.
La richiesta risarcitoria di euro 2.800,00 a titolo di spese di demolizione e nuova immatricolazione non può essere accolta. Quanto alle prime, non è stato allegato alcun documento che attesti chi si è fatto carico della suddetta spesa e a quanto questa effettivamente ammonti, di talché nemmeno è possibile una determinazione in via equitativa. Stesse considerazioni valgono anche per le spese di nuova immatricolazione. Posto che si ritiene che tale
12 voce non si riferisca alla trattrice (essendo andata distrutta), ma al rimorchio, è appena il caso di ricordare che questo è di proprietà della Vignali Trasporti s.n.c. Tale circostanza fa supporre che sia stata quest'ultima a farsi carico delle relative spese, anche perché non è stata allegata alcuna richiesta di rivalsa nei confronti del Pt_1
3.2.6 Spese da soccorso stradale della motrice e del rimorchio.
Infine, l'attore ha avanzato richiesta risarcitoria relativa alle spese asseritamente sostenute per il soccorso stradale della motrice, quantificate in euro 4000,00, e del rimorchio, quantificate in euro
9500,00. La domanda va parzialmente accolta, con esclusivo riferimento alla voce relativa alla motrice. Infatti, come emerge dagli atti (doc. 13 del fascicolo dell'attore), la fattura relativa al recupero del rimorchio è stata intestata alla Vignali Trasporti s.n.c., il che lascia pensare che sia stata quest'ultima a farsi carico della relativa spesa, non essendovi prova, peraltro, che abbia agito in rivalsa nei confronti dell'odierno attore.
Al contrario, le spese per il recupero della motrice sono state effettivamente sostenute dal come testimonia la fattura di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice. Tuttavia, la Pt_1 relativa richiesta risarcitoria nella misura va accolta nella misura della metà di quanto richiesto
(euro 2.000,00), tenuto conto delle considerazioni più sopra svolte riguardo all'incidenza causale, ex art. 1227 c.c., della condotta del nella verificazione del sinistro. Pt_1
4. Chiamata in causa di Controparte_2
Parte convenuta, in sede di comparsa, chiedeva la chiamata in causa di Controparte_2 per essere da questa garantita e tenuta indenne, in quanto soggetto che ha effettuato l'ultimo intervento su incarico della Tale domanda di manleva va Controparte_1 respinta nel merito, per le ragioni che seguono.
Come anticipato, dalle fatture rilasciate da e prodotte da parte attrice, risulta Controparte_2 evidente che l'intervento manutentivo effettuato dalla chiamata in causa non ha riguardato le parti poi collassate a causa del sinistro (organi ammortizzatori anteriori e balestre), né emerge che il abbia richiesto un tagliando specifico con riferimento a tali aspetti. Per queste ragioni, Pt_1 non è provato a che titolo dovrebbe essere chiamata a rispondere di un Controparte_2 danno non eziologicamente collegato all'attività da quest'ultima svolta, attività, peraltro, che il convenuto stesso, in sede di comparsa, ha ritenuto essere stata eseguita “correttamente”.
Tali considerazioni, infine, assorbono la richiesta di chiamata in causa e manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
5. Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e in applicazione delle tariffe per cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 (valori medi per fase di studio,
13 introduttiva, istruttoria, e valori minimi per fase decisionale, considerata l'attività concretamente svolta in questa fase ed il fatto che gli atti conclusivi si sono limitati a riepilogare tesi già ampiamente argomentate in precedenza), in complessivi € 7088,60, di cui € 6.164,00 per compenso professionale ed € 924,60 per spese generali, oltre IVA e CPA di legge, oltre spese di notifica e contributo unificato.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Data la soccombenza della domanda di manleva, le spese della terza chiamata sono poste a a carico di parte convenuta e liquidate in € 7088,60, di cui € 6.164,00 per compenso professionale ed € 924,60 per spese generali, oltre IVA e CPA di legge.
Le spese della terza chiamata vengono compensate non risultando provate le Controparte_3 eccezioni di inoperatività della polizza invocate dalla compagnia (in particolare il testimoniale ha smentito che il personale impiegato non fosse legato da regolare rapporto di dipendenza con l'officina).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a restituire l'importo di euro 30.000 oltre iva ed oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 2.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna con vincolo di solidarietà.
Condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, Controparte_10 liquidate come in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra la chiamante e . Controparte_10 Controparte_3
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
Provvedimento redatto con l'assistenza del magistrato ordinario in tirocinio Giulio Maria Stumpo.
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