Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott. Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1261/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MOSCATTINI GIAN Parte_1 C.F._1
CA
e
DI RI (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MONTANINI C.F._2
MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, ricorso per separazione giudiziale presentato dai coniugi raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con decreto di omologazione n. cronol.
505/2023 pubblicato 12/04/2023 dal Tribunale di Modena (RG n. 8155/2022) ;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le figlie minorenni, e , rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocate presso la madre dove sono andate a vivere a Magreta di Formigine, via Fossa n. 28.
2. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sulle minori, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, e continueranno a frequentare il catechismo per prendere i sacramenti. Il genitore che li avrà con sé assumerà comunque, in via esclusiva, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita delle stesse.
3. Entrambi i genitori avranno diritto/dovere di avere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta gli sarà possibile, previo accordo con l'altro. In ogni caso: (a) Nel periodo scolastico il padre potrà andarle a prendere e riportarle presso l'abitazione materna:
i. A Week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 19.30 ed un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle 18.00 alle 21.00 (b) Nel periodo extrascolastico
(giugno – settembre) il padre potrà andare a prendere le figlie e riportarle presso l'abitazione materna:
ii. I settimana A Week end alternati dal venerdì dalle 18.00 fino alla domenica sera ore 19.30 e il mercoledì dalle 18.00 fino al giovedì mattina quando, prima di recarsi al lavoro riaccompagnerà le figlie presso la casa materna.
iii. II settimana: martedì e giovedì dalle 18.00 per tenerle presso di sé fino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà dalla madre prima di recarsi al lavoro Resta inteso che entrambi i genitori,
o loro delegati, nei giorni infrasettimanali e nello spazio temporale in cui le figlie sono con ognuno di loro le accompagnerà e le andrà a prendere per consentire alle ragazze di svolgere le attività sportive e i corsi che i genitori avranno deciso per la prole. Le figlie trascorreranno metà periodo delle vacanze pagina 2 di 6 natalizie e pasquali con alternanza tra i genitori per trascorrere con le figlie le più significative festività: Vigilia di Natale, Natale, Pasqua, Pasquetta. Il padre e la madre potranno tenere con sé le figlie tre settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, autorizzano fin da ora che le figlie possano trascorrere con i nonni paterni sette giorni presso il campeggio a Lido degli
Scacchi, impegnandosi il padre a riaccompagnarle, una volta terminata la settimana di pertinenza, presso l'abitazione materna;
allo stesso modo le ragazze potranno trascorrere una settimana con i nonni materni a Lido di Classe, in ogni modo la settimana che le figlie staranno con i nonni paterni o materni, i genitori impiegheranno un week end di loro spettanza. Detti periodi di permanenza settimanale con i genitori e con i nonni dovrà essere definito tra i genitori ogni anno, entro il 30 aprile.
Se non si troverà un accordo gli anni dispari verrà deciso dal padre e quelli pari dalla madre e così via di anno in anno, tenendo presente di suddividere tra i genitori, in giorni paritetici con cui trascorrere le vacanze con le figlie, il mese di agosto di ogni anno.
Entrambi i genitori prestano il consenso affinchè al compimento del 14° anno di età, ovvero quando le figlie saranno in grado di autodeterminarsi, a modifica di quanto sopra stabilito, previo accordo con la madre, potranno concordare direttamente con il padre i diritti di visita ed i relativi periodi che intenderebbero trascorrere con il medesimo.
4. Visti i periodi di permanenza delle minori con i genitori, le condizioni economiche degli stessi e le esigenze di vita delle ragazze, il padre continuerà a versare alla signora un contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario per le figlie pari ad € 500 mensili (€ 250 per ogni figlia) rivalutabile ISTAT come per legge.
5. I genitori, visti i propri redditi da lavoro dipendente, e la sproporzione fra gli stessi esistenti, si divideranno nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie alle figlie come da protocollo del
Tribunale di Modena, sotto riportato:
i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 3 di 6 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. L'Assegno Unico e Universale per i figli, per preciso accordo tra i genitori, verrà riscosso dalla signora al 100% e il signor IA delega la signora a compilare in sua vece tutti i Pt_1 Pt_1 documenti necessari e s'impegna ora per allora a fornirle tutta la documentazione fosse ritenuta necessaria al disbrigo della pratica.
7. I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
8. Il signor IA che, come concordato in sede di separazione, ha già liberato la signora Pt_1
dalle firme per garanzie apposte per il mutuo acceso presso la BPER agenzia di Bomporto con un residuo alla data della separazione di € 53.802,52 contratto dal medesimo per far fronte a sue esigenze personali, dovrà, entro la data d'udienza produrre la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla banca
9. L'automobile Toyota Yaris verrà assegnata in via esclusiva alla signora ed il signor IA Pt_1
si recherà a sottoscrivere il passaggio di proprietà a semplice richiesta della moglie, mentre la roulotte, intestata al marito, ma pagata da entrambi i coniugi, resterà al medesimo. Con questa divisione nulla avrà a che pretendere l'uno dall'altro e viceversa a titolo di compensazione o rimborso.
Le spese relative ai bolli e ad eventuali multe che, benchè tempestivamente inoltrate al signor IA, non risultassero pagate relative al periodo precedente alla separazione, saranno onorate integralmente dal medesimo signor IA.
pagina 4 di 6 10. Il signor IA si impegna ad intestare alle figlie e la somma di € 900 Per_1 Per_2
corrispondente ai risparmi accantonati per le figlie;
parimenti, la signora si impegna a Pt_1
fornire al signor IA la documentazione inerente il libretto postale, originariamente cartaceo e successivamente digitalizzato, intestato alla figlia Per_1
11. Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, salvo l'adempimento di quanto ivi espressamente previsto.
12. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti al 50% e gli oneri saranno interamente tra loro compensati;
13. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FORMIGINE il 11/09/2011 fra , nata a [...] il [...] e DI Parte_1
RI, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 5 di 6 Anno 2011 Atto n. 45 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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