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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Foresio Francesco, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 02.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso come l'assistibile risulti affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a conseguire il beneficio richiesto. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato e chiarito che:
“a livello dell'apparato osteoarticolare è documentato strumentalmente un interessamento artrosico del rachide lombare dove si associa a discopatia L5-S1 verosimilmente responsabile della lombosciatalgia lamentata occasionalmente dalla odierna ricorrente, come anche dimostrato mediante EMG. La localizzazione artrosica è stata particolarmente significativa a carico delle articolazioni del ginocchio e coxo- femorale di sinistra, dove pertanto si è proceduto rispettivamente nell'ottobre 2018 ad impianto di artroprotesi monocompartimentale mediale e nell'aprile 2023 di endoprotesi coxo-femorale. In entrambi i casi, dall'analisi della documentazione prodotta si evince una buona ripresa riabilitativa dopo i succitati interventi. Radiograficamente entrambe le suddette protesi risultano ben posizionate in assenza di segni radiologici di mobilizzazione. Da segnalare la presenza di osteoporosi rilevata mediante densitometria ossea, che aumenta i rischi di frattura. Obiettivamente all'atto della vista peritale ho potuto rilevare un certo impaccio motorio nell'eseguire i passaggi posturali, mentre la deambulazione è stata effettuato con uso di appoggi ed eseguita a piccoli passi, ma comunque in forma autonoma. Passando alla sfera neuro-psichica, risulta documentato un episodio depressivo e disturbo bipolare fino al 2014, ma non risulta che dopo detta epoca la ricorrente sia seguita su basi periodiche da strutture specialistiche o che sia in atto una terapia particolarmente invalidante. All'atto della visita peritale ho potuto rilevare un tono dell'umore alquanto depresso ma non altri deficit euro-psichici di rilievo. Il quadro patologico è completato da una diverticolosi del sigma in dolicocolon, accertata strumentalmente che non ha dato adito a complicazioni di particolare rilievo”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “… il complesso patologico accertato alla sig.ra determini un grado di inabilità totale Parte_1
(100% - cento) ma non la necessità di assistenza continua per attendere agli atti quotidiani della vita.”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 02.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 02 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Foresio Francesco, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 02.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso come l'assistibile risulti affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a conseguire il beneficio richiesto. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato e chiarito che:
“a livello dell'apparato osteoarticolare è documentato strumentalmente un interessamento artrosico del rachide lombare dove si associa a discopatia L5-S1 verosimilmente responsabile della lombosciatalgia lamentata occasionalmente dalla odierna ricorrente, come anche dimostrato mediante EMG. La localizzazione artrosica è stata particolarmente significativa a carico delle articolazioni del ginocchio e coxo- femorale di sinistra, dove pertanto si è proceduto rispettivamente nell'ottobre 2018 ad impianto di artroprotesi monocompartimentale mediale e nell'aprile 2023 di endoprotesi coxo-femorale. In entrambi i casi, dall'analisi della documentazione prodotta si evince una buona ripresa riabilitativa dopo i succitati interventi. Radiograficamente entrambe le suddette protesi risultano ben posizionate in assenza di segni radiologici di mobilizzazione. Da segnalare la presenza di osteoporosi rilevata mediante densitometria ossea, che aumenta i rischi di frattura. Obiettivamente all'atto della vista peritale ho potuto rilevare un certo impaccio motorio nell'eseguire i passaggi posturali, mentre la deambulazione è stata effettuato con uso di appoggi ed eseguita a piccoli passi, ma comunque in forma autonoma. Passando alla sfera neuro-psichica, risulta documentato un episodio depressivo e disturbo bipolare fino al 2014, ma non risulta che dopo detta epoca la ricorrente sia seguita su basi periodiche da strutture specialistiche o che sia in atto una terapia particolarmente invalidante. All'atto della visita peritale ho potuto rilevare un tono dell'umore alquanto depresso ma non altri deficit euro-psichici di rilievo. Il quadro patologico è completato da una diverticolosi del sigma in dolicocolon, accertata strumentalmente che non ha dato adito a complicazioni di particolare rilievo”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “… il complesso patologico accertato alla sig.ra determini un grado di inabilità totale Parte_1
(100% - cento) ma non la necessità di assistenza continua per attendere agli atti quotidiani della vita.”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 02.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 02 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma