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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOME' NOE' e Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOME' ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOME' NOE'
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento in suo favore dell'usucapione dell'immobile situato nel Comune di Montereale Valcellina, per come specificamente indicato in narrativa.
Ha dedotto di avere goduto del bene suddetto da oltre vent'anni, con conseguente ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art 1158 c.c.
Nessuno si è costituito per parte convenuta che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti,
l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, nel suo assai scarno atto introduttivo, non indica alcuna specifica e concreta condotta pagina 2 di 4 univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto.
In particolare, sotto il profilo allegatorio, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede l' immobile per cui è causa “ da oltre venti anni".
Tale difetto assoluto di allegazione non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che, l'escussione testimoniale resa si appalesa del tutto inidonea a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
In particolare, il teste ha fornito dichiarazioni Testimone_1 ex se, insuscettibili di provare il corpus in capo all'odierna attrice, avendo riferito che l'immobile in oggetto risulta essere stato abitato dalla famiglia originaria della odierna attrice mentre quest'ultima è “andata a vivere altrove” da circa 20 anni, salvo rientrarvi saltuariamente.
Le generiche affermazioni rese dal teste si appalesano inidonee ad esplicitare in cosa le attività di manutenzione si siano concretizzate e con che frequenza si siano svolte, tenuto conto che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuto usucapione, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che
“l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
pagina 3 di 4 Del tutto inattendibile si appalesa invece l'altra dichiarazione testimoniale resa da che è tanto “attenta” nel riferire Testimone_2 di aver sempre visto l'odierna attrice nel suddetto immobile, salvo poi riferire di non sapere se è andata a vivere altrove.
La dichiarazione inoltre si appalesa del tutto generica anche nei riferimenti temporali tenuto conto che la testimone ha solo detto averla “sempre” vista nell'immobile senza tuttavia specificare alcun periodo temporale di riferimento.
Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda è infondata.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOME' NOE' e Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOME' ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOME' NOE'
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento in suo favore dell'usucapione dell'immobile situato nel Comune di Montereale Valcellina, per come specificamente indicato in narrativa.
Ha dedotto di avere goduto del bene suddetto da oltre vent'anni, con conseguente ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art 1158 c.c.
Nessuno si è costituito per parte convenuta che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti,
l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, nel suo assai scarno atto introduttivo, non indica alcuna specifica e concreta condotta pagina 2 di 4 univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto.
In particolare, sotto il profilo allegatorio, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede l' immobile per cui è causa “ da oltre venti anni".
Tale difetto assoluto di allegazione non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che, l'escussione testimoniale resa si appalesa del tutto inidonea a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
In particolare, il teste ha fornito dichiarazioni Testimone_1 ex se, insuscettibili di provare il corpus in capo all'odierna attrice, avendo riferito che l'immobile in oggetto risulta essere stato abitato dalla famiglia originaria della odierna attrice mentre quest'ultima è “andata a vivere altrove” da circa 20 anni, salvo rientrarvi saltuariamente.
Le generiche affermazioni rese dal teste si appalesano inidonee ad esplicitare in cosa le attività di manutenzione si siano concretizzate e con che frequenza si siano svolte, tenuto conto che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuto usucapione, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che
“l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
pagina 3 di 4 Del tutto inattendibile si appalesa invece l'altra dichiarazione testimoniale resa da che è tanto “attenta” nel riferire Testimone_2 di aver sempre visto l'odierna attrice nel suddetto immobile, salvo poi riferire di non sapere se è andata a vivere altrove.
La dichiarazione inoltre si appalesa del tutto generica anche nei riferimenti temporali tenuto conto che la testimone ha solo detto averla “sempre” vista nell'immobile senza tuttavia specificare alcun periodo temporale di riferimento.
Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda è infondata.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4