Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 13021/2023 R.G., promosso
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA LOREDANA C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E DA
, nata a CATANIA il 13.07.1982, c.f. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DI MAURO FRANCESCO C.F._2
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso congiunto depositato il 27.11.2023 e Parte_1
hanno adìto questo Tribunale e chiesto la Parte_2
pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 22/12/2016 (atto n.
1
27.10.2010) e (il 16.10.2011), entrambe minorenni. Persona_2
Le parti hanno esposto di essersi separate con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. n. 162/2014, depositata il 28.02.2020 presso la Procura della
Repubblica di Catania – sezione affari civili, ed autorizzata dal Pubblico Ministero con provvedimento del 07.03.2020.
Quanto alle ulteriori condizioni, le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa, con prescrizione di prosecuzione del regime di semiconvitto presso il centro
“Cirino La Rosa”, come disposto dal decreto n. 3885/23 del 13.06.2023 reso nel procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania n. V.G. 855/2018.
In ordine ai tempi e modalità di visita delle due figlie minori col padre, le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre incontri liberi delle figlie minori col padre nonché la permanenza ed il loro pernotto presso lo stesso. (cfr. punto 3, sub a,b,c, ricorso congiunto).
Hanno disciplinato la misura e le modalità del contributo del padre al mantenimento delle figlie (punti 4 e 5).
All'udienza del 29.04.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Collegio, esaminato il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di
Catania e rilevate le criticità, in particolare, in ordine alle modalità di visita e permanenza delle minori col padre prospettate dalle parti, con decreto del 26.07.2024 ha rimesso la causa sul ruolo, onerando le parti di depositare documentazione attinente agli esiti del suddetto procedimento instaurato presso il Tribunale per i
Minorenni.
Acquisita agli atti del processo la documentazione richiesta, all'udienza del
19.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti, non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che la richiesta delle parti di disporre incontri liberi delle figlie minori col padre, nonché, la loro permanenza e pernotto presso lo stesso, appare nel caso concreto non rispondente al superiore interesse delle figlie minori, la cui tutela è
2 sottratta alla disponibilità delle parti essendo sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16520/2023)
E invero, come emerge dal decreto n. 3885/23 del 13.06.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Catania evidenzia il mancato svolgimento degli incontri disposti in spazio neutro tra padre e figlie minori a causa delle “disfunzionali modalità relazionali del e del sostanziale rifiuto dalle minori a seguito Parte_1 dell'atteggiamento paterno”. Si legge, altresì, che il “per lungo tempo ha Parte_1
continuato a disattendere le opportunità di sostegno della genitorialità e di recupero del rapporto con le due figlie, le quali purtroppo hanno un vissuto molto negativo degli incontri avuti in passato e delle esperienze trascorse durante il periodo, molto breve in cui avevano occasione di frequentare liberamente il padre, a causa dei riferiti comportamenti disfunzionali del predetto.”
Si rileva infine che, a chiusura del procedimento, il Tribunale per i Minorenni ha
Parte demandato all' /o Consultorio familiare competente l'incarico di espletare un percorso semestrale di mediazione familiare e di recupero della genitorialità del il quale, tuttavia, ha manifestato un “netto rifiuto, malgrado diverse Parte_1 sollecitazioni, ad intraprendere il percorso disposto all'A.G” (cfr. nota di Parte aggiornamento dell' resso l'ASP di Catania del 31.08.2023 depositata in atti).
In punto di diritto, il Collegio osserva che l'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e che, al comma 2, che per realizzare tale finalità il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa” nonché “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, precisa che “il diritto del minore alla bigenitorialità - alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.” (cfr. Cass. Sez.
VI-I, ord. n. 13454 del 18.05.2021).
3 Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la previsione di incontri liberi delle due figlie minori col padre e della permanenza con lo stesso, alla luce del rapporto disfunzionale tra padre e figlie e dell'atteggiamento di chiusura del nel Parte_1
porvi rimedio, si ponga in palese contrasto col superiore interesse delle figlie minori e costituisca motivo ostativo all'accoglimento del ricorso che, pertanto, va rigettato.
In relazione alla natura della controversia, nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. R.G. 13021/2023, disattesa ogni altra domanda: rigetta il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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