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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 15119/2025 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 15119 del Ruolo Generale Affari non contenzioso dell'anno
2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto);
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO MAURIZIO, presso il quale elettivamente domicilia come da procura in calce al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. D'ALTO ANTONELLA, presso il quale elettivamente domicilia come da procura in calce al ricorso;
Con ricorso depositato il 21.7.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che con sentenza n. 3632/2016 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato, con pronuncia non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Napoli in data 18.11.2000 (atto n. 342, Serie A, anno 2000) e che con sentenza n. 5271/2018 si era poi pronunciato sulle statuizioni accessorie, prevedendo l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e previsione del contributo paterno al pagina 1 di 3 mantenimento del figlio, quantificato in euro 500 mensili;
che con successivo decreto, n. 776/2020, il Tribunale di Napoli disponeva, a modifica parziale delle statuizioni previste nella sentenza di divorzio, la collocazione prevalente del minore presso il padre, con previsione di un contributo per il suo mantenimento a carico della , e in favore dell' della somma di euro 200,00 Pt_1 Pt_2 mensili;
che nelle more il figlio aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, in quanto assunto a tempo indeterminato con regolare contratto di lavoro.
Tanto premesso, chiedevamo congiuntamente la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio attesa la raggiunta indipendenza economica Per_1 del predetto a far data dal mese di febbraio 2024, rassegnando le seguenti conclusioni, come meglio precisate nelle note congiunte depositate in data
7.10.2025:
Il sig. rinuncia definitivamente, ora e per sempre, al diritto al contributo Pt_2 economico a Lui riconosciuto a titolo di mantenimento del figlio a far data dal mese di Febbraio 2024;
1. Nulla è dovuto né lo sarà mai per eventuali spese straordinarie;
2. Il sig. rinuncia agli assegni familiari come riconosciuto con ricorso Pt_2 congiunto ex art. 710 c.p.c. di cui sopra.
Osserva il Tribunale che, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, gli stessi possono essere posti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
omologa le condizioni relative ai rapporti economici delle parti e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
pagina 2 di 3 Dr Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
pagina 3 di 3
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 15119 del Ruolo Generale Affari non contenzioso dell'anno
2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto);
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO MAURIZIO, presso il quale elettivamente domicilia come da procura in calce al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. D'ALTO ANTONELLA, presso il quale elettivamente domicilia come da procura in calce al ricorso;
Con ricorso depositato il 21.7.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che con sentenza n. 3632/2016 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato, con pronuncia non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Napoli in data 18.11.2000 (atto n. 342, Serie A, anno 2000) e che con sentenza n. 5271/2018 si era poi pronunciato sulle statuizioni accessorie, prevedendo l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e previsione del contributo paterno al pagina 1 di 3 mantenimento del figlio, quantificato in euro 500 mensili;
che con successivo decreto, n. 776/2020, il Tribunale di Napoli disponeva, a modifica parziale delle statuizioni previste nella sentenza di divorzio, la collocazione prevalente del minore presso il padre, con previsione di un contributo per il suo mantenimento a carico della , e in favore dell' della somma di euro 200,00 Pt_1 Pt_2 mensili;
che nelle more il figlio aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, in quanto assunto a tempo indeterminato con regolare contratto di lavoro.
Tanto premesso, chiedevamo congiuntamente la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio attesa la raggiunta indipendenza economica Per_1 del predetto a far data dal mese di febbraio 2024, rassegnando le seguenti conclusioni, come meglio precisate nelle note congiunte depositate in data
7.10.2025:
Il sig. rinuncia definitivamente, ora e per sempre, al diritto al contributo Pt_2 economico a Lui riconosciuto a titolo di mantenimento del figlio a far data dal mese di Febbraio 2024;
1. Nulla è dovuto né lo sarà mai per eventuali spese straordinarie;
2. Il sig. rinuncia agli assegni familiari come riconosciuto con ricorso Pt_2 congiunto ex art. 710 c.p.c. di cui sopra.
Osserva il Tribunale che, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, gli stessi possono essere posti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
omologa le condizioni relative ai rapporti economici delle parti e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
pagina 2 di 3 Dr Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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