Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2652 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata in [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. GUARDIGLI BENEDETTA e dall'avv. RANIERI PIERLUIGI;
matrimonio celebrato in SHKODER (ALBANIA) il 27/03/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di FORLI' hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) DOMANDA DI SEPARAZIONE: …omissis… I coniugi vivranno separati. 1
3) AFFIDAMENTO MINORE – RESPONSABILITÀ GENITORIALE – CONTENUTI E PERMANENZA DELLA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE. La figlia ancora minorenne, viene affidata in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa coniugale di Via dell'Appennino n. 174, Forlì e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera e due giorni con pernottamento durante la settimana (es da mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì ora di cena). I coniugi inoltre fin d'ora stabiliscono che durante la settimana e/o i week end sono entrambi reciprocamente disponibili a variazioni del calendario come sopra indicato in relazione ai propri turni di lavoro e/o impegni extrascolastici della bambina. Nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non continuativi da concordare entro il mese di maggio, in funzione degli impegni di lavoro e delle ferie di ciascun genitore. Durante le festività natalizie e pasquali la minore resterà con ciascun genitore una settimana a Natale e tre giorni a Pasqua, concordando i genitori di programmare i periodi festivi in modo da alternare tra loro di anno in anno il giorno di Natale e S. Stefano con il giorno di Capodanno e dell'Epifania ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Entrambi i genitori si impegnano ad esercitare i loro diritti con la necessaria sensibilità, tenendo comunque sempre ben presenti gli interessi superiori, le esigenze e i desideri della figlia.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE NON AUTOSUFFICIENTE. Il sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento (ordinario) della figlia minore e fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, un assegno mensile di Euro 250,00= (euro duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2 Il sig. inizierà a corrispondere detto importo mensile a decorrere dal mese di Pt_1 aprile 2025, con versamento della prima mensilità entro il 12 Aprile 2025. La somma di Euro 250,00 dovrà essere versata da a Parte_1 Controparte_1 anticipatamente, entro il 12 (dodici) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a di cui verranno fornite le coordinate Controparte_1 bancarie. I genitori contribuiranno congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario - da concordare tra i coniugi - che dovessero rendersi necessarie per la figlia minore;
specificatamente i coniugi stabiliscono che saranno ripartite al 50% le spese scolastiche (spese di iscrizione, rette, mensa, dotazioni librarie ad inizio anno, gite scolastiche da concordare, vacanze studio da concordare), di quelle sportive e ricreative entrambe da concordare (iscrizione al/ai corsi e abbigliamento sportivo e dotazioni da concordare) e di quelle mediche (da concordare) non coperte dal servizio sanitario nazionale con particolare riguardo alle spese ortodontiche e specialistiche, il tutto in ogni caso secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì. I Genitori in accordo, ripartiranno al 50% le spese di vestiario per i cambi di stagione (Inverno – Estate) sempre da concordare.
5) AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEI CONIUGI. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro.”
Spese compensate in ragione dell'oggetto della domanda
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 223 P. 2 S. C anno 2018).
Forlì, 07/04/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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