Sentenza 11 agosto 1988
Massime • 1
La controversia promossa dall'affittuario di fondo rustico, nei confronti del terzo acquirente, per far accertare che il trasferimento del bene è avvenuto in violazione del proprio diritto di prelazione, a norma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e, conseguentemente, per sentire affermare la propria sostituzione ex tunc nella posizione di detto acquirente a seguito di tempestivo Esercizio del diritto di riscatto, ha carattere pregiudiziale rispetto alla causa promossa nei confronti del detto affittuario dall'acquirente convenuto per il retratto per la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento fondato su fatti successivi alla dichiarazione di riscatto, afferendo alla pregressa Estinzione dell'azionata titolarità del rapporto di affitto in ragione della confusione, nel retraente, della qualità di affittuario e di proprietario concedente. Pertanto, il giudice della causa di risoluzione, a cui risulta la pendenza dell'altra, deve, anche d'ufficio, sospendere il processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia pregiudiziale sull'avvenuto riscatto. ( Conf 2898/85, mass n 440656; ( Conf 3690/82, mass n 421663; ( Conf 6073/81, mass n 416865; ( Conf 2491/78, mass n 391863; ( contra 1483/88, mass n 457573; ( contra 2601/82, mass n 420454; ( contra 4698/80, mass n 408509; ( contra 1273/73, mass n 363860).*
Commentari • 2
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- 2. libertà del fondo da insediamenti "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 marzo 2014
Molte volte si è scritto sulla pagine di questo notiziario circa l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori diretti confinanti col fondo posto in vendita. L'aspetto specifico di cui ci si vuole occupare in questa occasione è cosa accade se il fondo posto in vendita non è libero. Se infatti è pacifico il diritto di prelazione del coltivatore diretto, allorchè sia posto in vendita un terreno agricolo libero confinante col proprio, la stessa cosa non può dirsi nella ipotesi che il fondo medesimo sia occupato. Dispone infatti l'art. 7 della Legge 817/1971: . Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) . 2) al coltivatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1988, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1988 |
Testo completo
La controversia promossa dall'affittuario di fondo rustico, nei confronti del terzo acquirente, per far accertare che il trasferimento del bene è avvenuto in violazione del proprio diritto di prelazione, a norma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e, conseguentemente, per sentire affermare la propria sostituzione ex tunc nella posizione di detto acquirente a seguito di tempestivo Esercizio del diritto di riscatto, ha carattere pregiudiziale rispetto alla causa promossa nei confronti del detto affittuario dall'acquirente convenuto per il retratto per la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento fondato su fatti successivi alla dichiarazione di riscatto, afferendo alla pregressa Estinzione dell'azionata titolarità del rapporto di affitto in ragione della confusione, nel retraente, della qualità di affittuario e di proprietario concedente. Pertanto, il giudice della causa di risoluzione, a cui risulta la pendenza dell'altra, deve, anche d'ufficio, sospendere il processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia pregiudiziale sull'avvenuto riscatto. ( Conf 2898/85, mass n 440656; ( Conf 3690/82, mass n 421663; ( Conf 6073/81, mass n 416865; ( Conf 2491/78, mass n 391863; ( contra 1483/88, mass n 457573; ( contra 2601/82, mass n 420454; ( contra 4698/80, mass n 408509; ( contra 1273/73, mass n 363860).*