CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3348/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19893/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3002/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig,ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250100740418002 per tasse e imposte indirette qanno 2021, per un importo di euro 3.504, 88, notificata il 28/7/2025.
Asostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto con un unico motivo la illegittimità di detta cartella in ragione delfatto che l'avviso di liquidazione n. 2021/001/SC0005800/014 posto a fondamento dell'atto esattoriale sarebbe sttao annullato ad opera di questa CGT con sentenza n. 4386/2025 depositata l'11/3/2025 in occasione dell'impugnazione di detto avviso da parte di soggetto coobbligato, la sig.,ra Nominativo_2.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DPII Napoli che ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame ad avviso di questo giudicante appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei profili di doglianza ivi dedotti.
La cartella di pagamento di che trattasi riguarda il recupero dell'imposta di registro relativamente ad un giudizio civile definito con relativa sentenza e con riferimento al quale la ricorrente è soggetto coobbligato unitamente ad altri fra cui la sig.ra Nominativo_2.
In precedenza l'Ufficio aveva inviato lo stesso avviso di liquidazione qui in rilievo alla predetta ultima coobbligata che ha avuto cura di impugnarlo e questa CGT ( sez 32) con sentenza n. 4386/2025 depositata il 11/3/2025 ha accolto il relativo gravame
Questo significa che in ragione del carattere esecutivo della predetta decisione giurisdizionale l'Ammnistrazione non avrebbe dovuto emettere la cartella de qua basata su un atto ( l'avviso di liquidazione) allo stato inefficace .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella esattoriale.
Quanto alle spese di lite delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19893/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100740418002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3002/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig,ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250100740418002 per tasse e imposte indirette qanno 2021, per un importo di euro 3.504, 88, notificata il 28/7/2025.
Asostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto con un unico motivo la illegittimità di detta cartella in ragione delfatto che l'avviso di liquidazione n. 2021/001/SC0005800/014 posto a fondamento dell'atto esattoriale sarebbe sttao annullato ad opera di questa CGT con sentenza n. 4386/2025 depositata l'11/3/2025 in occasione dell'impugnazione di detto avviso da parte di soggetto coobbligato, la sig.,ra Nominativo_2.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DPII Napoli che ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame ad avviso di questo giudicante appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei profili di doglianza ivi dedotti.
La cartella di pagamento di che trattasi riguarda il recupero dell'imposta di registro relativamente ad un giudizio civile definito con relativa sentenza e con riferimento al quale la ricorrente è soggetto coobbligato unitamente ad altri fra cui la sig.ra Nominativo_2.
In precedenza l'Ufficio aveva inviato lo stesso avviso di liquidazione qui in rilievo alla predetta ultima coobbligata che ha avuto cura di impugnarlo e questa CGT ( sez 32) con sentenza n. 4386/2025 depositata il 11/3/2025 ha accolto il relativo gravame
Questo significa che in ragione del carattere esecutivo della predetta decisione giurisdizionale l'Ammnistrazione non avrebbe dovuto emettere la cartella de qua basata su un atto ( l'avviso di liquidazione) allo stato inefficace .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella esattoriale.
Quanto alle spese di lite delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.