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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3139/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MINUTOLO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FIANDRI Controparte_1 C.F._2 ON
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 04/08/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 08/07/2012; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) AFFIDAMENTO DEL LI RE
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiterà e ove trasferirà la residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo. Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute del figlio.
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Quanto alle modalità di permanenza del figlio minore presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi del minore, per un suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
Il padre terrà con sé il figlio:
- un week-end a settimane alternate, dal sabato, allorquando il padre preleverà il figlio da scuola, sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, dopo cena;
- tutte le settimane una sera infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.30 fin dopo cena, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra i genitori;
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE e PASQUALI: il minore trascorrerà il giorno del Santo Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e con l'altro genitore la Vigilia di Natale;
il minore trascorrerà la Pasqua con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e con l'altro genitore la
Pasquetta.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio 15 giorni durante il periodo di vacanze scolastiche estive, anche non consecutivi, salvo diversi accordi presi tra i genitori di anno in anno.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanze estive da trascorrere con il figlio entro il giorno
30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, alla madre spetterà la scelta negli anni dispari e al padre negli anni pari.
I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura.
3) MANTENIMENTO DEL LI pagina 2 di 5 A far data dal mese di agosto dell'anno 2025, il padre contribuirà al mantenimento mensile del figlio minore, con il versamento della somma di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre;
tale somma si rivaluterà annualmente in base agli indici nazionali comunicati dall'ISTAT.
I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia
(baby sitter); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
In relazione alla spesa per le lezioni private, i genitori concordano di pagare un massimo di 4 ore settimanali per il figlio. pagina 3 di 5 Il padre s'impegna anche lui ad acquistare al figlio qualche capo di abbigliamento in accordo con la madre qualora la stessa non riesca a sostenere la spesa.
I genitori convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 e comunque qualsiasi contributo a esso equivalente spetterà nella misura del 100% alla signora il sig. Controparte_1
pertanto, si impegna sin da ora, a semplice richiesta, a rilasciare la necessaria Parte_1 autorizzazione e/o documentazione utile per tale fine. I genitori concordano che eventuali diversi bonus percepiti per il figlio minore saranno impiegati per le spese dello stesso.
4) CASA FAMILIARE
L'abitazione familiare è sita a Soliera (MO), via Roma, 210 e rimarrà assegnata al signor
[...]
essendo di proprietà della di lui madre. Pt_1
La signora lascerà la casa familiare entro il giorno 31 luglio dell'anno 2025 e si trasferirà in CP_1 un immobile sito a Soliera (MO), condotto in locazione, dove fisserà la propria residenza anagrafica e quella del figlio entro 15 giorni dal trasferimento.
Le parti si impegnano a pagare in uguale misura le spese condominiali arretrate e dovute sino al giorno dell'effettivo trasferimento della signora CP_1
La signora asporterà i propri effetti personali dalla casa familiare unitamente a quelli del CP_1 figlio ed anche il divano della sala, il tavolo con le sedie, la camera del figlio, l'asciugatrice, la lavatrice, una scarpiera;
i ricorrenti si accorderanno per la divisione delle tovaglie, lenzuola, asciugamani. La Sig.ra asporterà dalla casa anche gli arredi di proprietà dei propri genitori. CP_1
5) RAPPORTI ECONOMICI
a) Le parti hanno conti correnti personali e manterranno la titolarità dei propri conti.
b) La signora ha sostenuto spese per la ristrutturazione della casa familiare per una somma CP_1 complessiva di € 26.000,00 che il signor si impegna a restituire nei seguenti termini e Pt_1 modalità:
- € 15.000,00 verranno corrisposti mediante assegno circolare intestato alla signora ovvero CP_1 bonifico bancario immediato sul conto che indicherà, il giorno in cui quest'ultima lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove;
- la restante parte di € 11.000,00 verrà corrisposta mediante n. 8 rate annuali, nel mese di agosto di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, quando il signor percepirà i rimborsi Irpef Pt_1 accreditati sulla busta paga, derivanti dalle spese di ristrutturazione della casa familiare, in particolare con n. 7 rate dell'importo di € 1.500,00 cadauna (negli anni
2025,2026,2027,2028,2029,2030, 2031) e mediante un'ultima rata (nell'anno 2032) di € 500,00.
pagina 4 di 5 6) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti, le parti dichiarano di non dover regolamentare null'altro sotto il profilo patrimoniale.
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]_1
(MO) il 25/12/1976 e nata a [...] il [...] hanno proposto Controparte_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3139/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MINUTOLO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FIANDRI Controparte_1 C.F._2 ON
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 04/08/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 08/07/2012; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) AFFIDAMENTO DEL LI RE
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiterà e ove trasferirà la residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo. Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute del figlio.
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Quanto alle modalità di permanenza del figlio minore presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi del minore, per un suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
Il padre terrà con sé il figlio:
- un week-end a settimane alternate, dal sabato, allorquando il padre preleverà il figlio da scuola, sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, dopo cena;
- tutte le settimane una sera infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.30 fin dopo cena, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra i genitori;
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE e PASQUALI: il minore trascorrerà il giorno del Santo Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e con l'altro genitore la Vigilia di Natale;
il minore trascorrerà la Pasqua con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e con l'altro genitore la
Pasquetta.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio 15 giorni durante il periodo di vacanze scolastiche estive, anche non consecutivi, salvo diversi accordi presi tra i genitori di anno in anno.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanze estive da trascorrere con il figlio entro il giorno
30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, alla madre spetterà la scelta negli anni dispari e al padre negli anni pari.
I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura.
3) MANTENIMENTO DEL LI pagina 2 di 5 A far data dal mese di agosto dell'anno 2025, il padre contribuirà al mantenimento mensile del figlio minore, con il versamento della somma di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre;
tale somma si rivaluterà annualmente in base agli indici nazionali comunicati dall'ISTAT.
I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia
(baby sitter); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
In relazione alla spesa per le lezioni private, i genitori concordano di pagare un massimo di 4 ore settimanali per il figlio. pagina 3 di 5 Il padre s'impegna anche lui ad acquistare al figlio qualche capo di abbigliamento in accordo con la madre qualora la stessa non riesca a sostenere la spesa.
I genitori convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 e comunque qualsiasi contributo a esso equivalente spetterà nella misura del 100% alla signora il sig. Controparte_1
pertanto, si impegna sin da ora, a semplice richiesta, a rilasciare la necessaria Parte_1 autorizzazione e/o documentazione utile per tale fine. I genitori concordano che eventuali diversi bonus percepiti per il figlio minore saranno impiegati per le spese dello stesso.
4) CASA FAMILIARE
L'abitazione familiare è sita a Soliera (MO), via Roma, 210 e rimarrà assegnata al signor
[...]
essendo di proprietà della di lui madre. Pt_1
La signora lascerà la casa familiare entro il giorno 31 luglio dell'anno 2025 e si trasferirà in CP_1 un immobile sito a Soliera (MO), condotto in locazione, dove fisserà la propria residenza anagrafica e quella del figlio entro 15 giorni dal trasferimento.
Le parti si impegnano a pagare in uguale misura le spese condominiali arretrate e dovute sino al giorno dell'effettivo trasferimento della signora CP_1
La signora asporterà i propri effetti personali dalla casa familiare unitamente a quelli del CP_1 figlio ed anche il divano della sala, il tavolo con le sedie, la camera del figlio, l'asciugatrice, la lavatrice, una scarpiera;
i ricorrenti si accorderanno per la divisione delle tovaglie, lenzuola, asciugamani. La Sig.ra asporterà dalla casa anche gli arredi di proprietà dei propri genitori. CP_1
5) RAPPORTI ECONOMICI
a) Le parti hanno conti correnti personali e manterranno la titolarità dei propri conti.
b) La signora ha sostenuto spese per la ristrutturazione della casa familiare per una somma CP_1 complessiva di € 26.000,00 che il signor si impegna a restituire nei seguenti termini e Pt_1 modalità:
- € 15.000,00 verranno corrisposti mediante assegno circolare intestato alla signora ovvero CP_1 bonifico bancario immediato sul conto che indicherà, il giorno in cui quest'ultima lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove;
- la restante parte di € 11.000,00 verrà corrisposta mediante n. 8 rate annuali, nel mese di agosto di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, quando il signor percepirà i rimborsi Irpef Pt_1 accreditati sulla busta paga, derivanti dalle spese di ristrutturazione della casa familiare, in particolare con n. 7 rate dell'importo di € 1.500,00 cadauna (negli anni
2025,2026,2027,2028,2029,2030, 2031) e mediante un'ultima rata (nell'anno 2032) di € 500,00.
pagina 4 di 5 6) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti, le parti dichiarano di non dover regolamentare null'altro sotto il profilo patrimoniale.
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]_1
(MO) il 25/12/1976 e nata a [...] il [...] hanno proposto Controparte_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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