Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Rispoli, Mariangela Zupa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione facoltativa del ricorrente ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 449/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa NA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente scelto della polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto nr. -OMISSIS-, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata disposta nei suoi confronti la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 449/92.
2. Il Ministero della Giustizia si è costituito per resistere in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare spiegata dal ricorrente, “ atteso che la sospensione cautelare facoltativa risulta essere stata disposta in pendenza di procedimento penale, determinata dall’iscrizione nel c.d. registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p., mentre l’esercizio dell’azione penale, nelle forme di cui all’art. 60 c.p.p., segna l’inizio del processo e l’assunzione della qualità di imputato da parte dell’indagato ”.
4. Con note depositate in data 29 luglio 2025 il ricorrente ha segnalato che successivamente all’iscrizione a ruolo del presente giudizio la Procura di Avellino ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, con conseguente formale rinvio a giudizio dell’interessato, essendosi così realizzato in via sopravvenuta il presupposto oggetto di contestazione; in ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto di dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendogli derivare alcuna utilità pratica dalla prosecuzione del giudizio. Ha chiesto altresì la compensazione delle spese, essendo stata motivata l’improcedibilità da un fatto sopravvenuto.
5. La difesa erariale con memoria del 4 settembre 2025 ha insistito per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
6. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse della parte a coltivare il giudizio.
8. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE | CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.