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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7129 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 21256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CATANEO BENIAMINO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano (NA) alla Via Antonio Saviano n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VIGLIOTTI GIANCARLO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Napoli il 14.04.1988 e che dalla loto relazione era nato in data [...] un Controparte_1 figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentava che tra le parti era Per_1 intervenuta sentenza di divorzio n. 8714/ 2017, resa dall'intestato Tribunale in data 1.6.2017, che aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, allora maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT, confermando l'assegnazione della casa coniugale al resistente, come già stabilito in sede di separazione, in ragione della convivenza del figlio con il padre. La ricorrente, sulla premessa della sopraggiunta indipendenza economica del figlio, chiedeva: “1) Revocarsi i provvedimenti, di cui alla sentenza n. 8714/2017 pubblicata l'1/8/2017 resa dal Tribunale di Napoli nella causa avente ad oggetto il divorzio contenzioso tra e con i quali veniva disposto il Parte_1 Controparte_1 versamento, a carico della odierna ricorrente ed in favore dell'odierno convenuto, dell'assegno mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento del loro figlio ed Persona_2 altresì il versamento del 50% delle spese necessarie per il detto figlio;
2) Revocarsi il provvedimento, di cui alla sentenza di separazione n. 9809 del 13/4/2012 e poi confermato dal medesimo Tribunale di
Napoli con la succitata sentenza di divorzio, in merito all'assegnazione al sig. della Controparte_1 casa coniugale sita in Napoli alla via Monte Faito n. 180 di proprietà al 50% della sig.ra ; 3) Pt_1
Condannarsi il convenuto resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, disponendosi che esse siano poste in favore del sottoscritto procuratore ed a carico dello Stato, in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, o, in subordine, con pagamento, da parte del medesimo convenuto, in favore dello stesso procuratore con attribuzione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n.14 e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale si opponeva alle richieste di modifica avanzate dalla ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni rese in sede divorzile. In via riconvenzionale, sulla premessa che la ricorrente non aveva mai provveduto al pagamento dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, chiedeva che la stessa corrispondesse gli importi arretrati come da sentenza del divorzio del
01.08.2017 n°8417 emessa dal Tribunale Civile di Napoli.
All'udienza del 15.04.2025 sentite le parti comparse personalmente, la difesa del resistente non si opponeva alla revoca del mantenimento, ma si opponeva alla revoca dell'assegnazione della casa famigliare al proprio assistito. La difesa della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
Preso atto dell'adesione di parte resistente alla domanda di revoca del contributo nel mantenimento del figlio , prossimo al compimento dell'età di trentasei anni, a carico della madre, occorre provvedere Per_1 in conformità.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa famigliare all' , la stessa può CP_1 certamente trovare accoglimento, atteso che in ragione dell'età del figlio, sebbene lo stesso sia ancora convivente con il padre, non può più ritenersi sussistente quell' esigenza del medesimo a permanere nell'ambito domestico in cui ha vissuto ed è cresciuto alla cui tutela era preordinato il provvedimento di assegnazione.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da volta ad ottenere il Controparte_1 pagamento degli importi dovuti dalla ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento del figlio mai versati, dal momento che la sentenza di divorzio costituisce già titolo esecutivo in merito agli stessi
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensa te tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
- revoca l'obbligo gravante in forza della sentenza di divorzio su di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio;
Persona_2
- revoca l'assegnazione della casa famigliare in favore di disposta con la sentenza di Persona_2 divorzio;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CATANEO BENIAMINO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano (NA) alla Via Antonio Saviano n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VIGLIOTTI GIANCARLO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Napoli il 14.04.1988 e che dalla loto relazione era nato in data [...] un Controparte_1 figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentava che tra le parti era Per_1 intervenuta sentenza di divorzio n. 8714/ 2017, resa dall'intestato Tribunale in data 1.6.2017, che aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, allora maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT, confermando l'assegnazione della casa coniugale al resistente, come già stabilito in sede di separazione, in ragione della convivenza del figlio con il padre. La ricorrente, sulla premessa della sopraggiunta indipendenza economica del figlio, chiedeva: “1) Revocarsi i provvedimenti, di cui alla sentenza n. 8714/2017 pubblicata l'1/8/2017 resa dal Tribunale di Napoli nella causa avente ad oggetto il divorzio contenzioso tra e con i quali veniva disposto il Parte_1 Controparte_1 versamento, a carico della odierna ricorrente ed in favore dell'odierno convenuto, dell'assegno mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento del loro figlio ed Persona_2 altresì il versamento del 50% delle spese necessarie per il detto figlio;
2) Revocarsi il provvedimento, di cui alla sentenza di separazione n. 9809 del 13/4/2012 e poi confermato dal medesimo Tribunale di
Napoli con la succitata sentenza di divorzio, in merito all'assegnazione al sig. della Controparte_1 casa coniugale sita in Napoli alla via Monte Faito n. 180 di proprietà al 50% della sig.ra ; 3) Pt_1
Condannarsi il convenuto resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, disponendosi che esse siano poste in favore del sottoscritto procuratore ed a carico dello Stato, in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, o, in subordine, con pagamento, da parte del medesimo convenuto, in favore dello stesso procuratore con attribuzione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n.14 e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale si opponeva alle richieste di modifica avanzate dalla ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni rese in sede divorzile. In via riconvenzionale, sulla premessa che la ricorrente non aveva mai provveduto al pagamento dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, chiedeva che la stessa corrispondesse gli importi arretrati come da sentenza del divorzio del
01.08.2017 n°8417 emessa dal Tribunale Civile di Napoli.
All'udienza del 15.04.2025 sentite le parti comparse personalmente, la difesa del resistente non si opponeva alla revoca del mantenimento, ma si opponeva alla revoca dell'assegnazione della casa famigliare al proprio assistito. La difesa della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
Preso atto dell'adesione di parte resistente alla domanda di revoca del contributo nel mantenimento del figlio , prossimo al compimento dell'età di trentasei anni, a carico della madre, occorre provvedere Per_1 in conformità.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa famigliare all' , la stessa può CP_1 certamente trovare accoglimento, atteso che in ragione dell'età del figlio, sebbene lo stesso sia ancora convivente con il padre, non può più ritenersi sussistente quell' esigenza del medesimo a permanere nell'ambito domestico in cui ha vissuto ed è cresciuto alla cui tutela era preordinato il provvedimento di assegnazione.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da volta ad ottenere il Controparte_1 pagamento degli importi dovuti dalla ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento del figlio mai versati, dal momento che la sentenza di divorzio costituisce già titolo esecutivo in merito agli stessi
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensa te tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
- revoca l'obbligo gravante in forza della sentenza di divorzio su di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio;
Persona_2
- revoca l'assegnazione della casa famigliare in favore di disposta con la sentenza di Persona_2 divorzio;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino