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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. pronuncia
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 21.5.2024 al N° R.G.C.A. 5908/2024, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Matteo LOMBARDI dello del Controparte_1
Foro di FOGGIA
-opponente a D.I.- contro in persona dell'Amministratore Delegato , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Niccolò SCOPETANI del Foro di Grosseto
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 1068/2024 emesso dal Tribunale di Firenze
Conclusioni
Parte opponente: A) Dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni evidenziate in narrativa e dichiarare che nulla deve la società opponente alla società opposta per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
B) In subordine, rideterminare il quantum dovuto dall'opponente, decurtando la somma indebitamente pagata di euro 4.949,32, nonché l'importo di euro 2.194,68 ingiustificatamente richiesto a fronte dell'inefficacia della variazione unilaterale, riducendo la domanda per il residuo, calcolato come da prospetto allegato in narrativa. C) Spese, diritti e onorari di causa rifusi e da distrarsi al procuratore antistatario.
Parte opposta: NEL MERITO IN TESI rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1068/2024 del 8 aprile 2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 745/2024; IN pagina 1 di 7
VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 16.911,03 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”. CP_2
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 20 ottobre 2021 la società stipulava un contratto di fornitura Parte_1 di energia elettrica con la convenendo, sino alla scadenza del rapporto fissata al CP_2 giorno 11 aprile 2029, la somministrazione del bene immateriale dietro pagamento della “tariffa sicura”; in data 20 giugno 2022, a seguito degli accadimenti che hanno provocato un sensibile aumento del costo dell'energia elettrica e dei carburanti, comunicava a CP_2 una proposta di modifica unilaterale di contratto (avente numero EAF Parte_1
21B/0001033), con cui modificava la tariffa in “dinamica”.
Nonostante l'erogazione della fornitura, si rendeva morosa nel Parte_1 pagamento dell'importo complessivo residuo in linea capitale di euro 16.911,03, dato dalla sommatoria delle fatture n. 22/20005.1013784 del 08/12/2022 (rimasta parzialmente insoluta per
€ 2.070,01), n. 23/20005.0306513 del 08/04/2023, n. 23/20005.0394773 del 08/05/2023, n.
23/20005.0486362 del 08/06/2023, n. 23/20005.0580771 del 08/07/2023, n. 23/20005.0675112 del 08/08/2023 e n. 23/20005.0968161 del 08/11/2023 (rimaste totalmente insolute). sulla scorta del fatto che il detto importo era un credito certo, liquido ed CP_2 esigibile, dopo averne inutilmente sollecitato il pagamento, ha depositato ricorso per D.I. che il
Tribunale di Firenze (R.G. n. 745/2024) ha accolto l'8.4.2024 emettendo il D.I. nr. 1068/2024, ingiungendo a di pagare capitale, interessi di mora e spese della procedura Parte_1 monitoria.
Il D.I. è stato notificato a il 9.4.2024, avverso il quale la debitrice ha Parte_1 proposto opposizione per l'accoglimento delle su indicate conclusioni, deducendo:
1---l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del credito, non valendo le fatture commerciali quali titoli della fornitura, poiché le fatture (ovvero le bollette) non sono negozi di accertamento diretti a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma pagina 2 di 7 costituiscono un mero atto unilaterale di natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente il consumo onde ottenerne il pagamento;
2---l'asserita illegittimità della proposta di modifica contrattuale inviata (ed applicata) da a in costanza di fornitura. Parte opponente ritiene che , CP_2 Parte_1 CP_2 nell'avvalersi dello ius variandi attribuitole dall'art. 13 del contratto, avrebbe apportato l'applicazione di una più gravosa e vessatoria “tariffa dinamica” (comunque decorrente dal 1.10.2022 sino al mese di luglio 2023); avverso tale modifica unilaterale ebbe a presentare Parte_1 reclamo che veniva rigettato da con motivazione insufficiente, tant'è che avviava anche CP_2 la procedura di conciliazione obbligatoria presso il Servizio Conciliazione, prevista dall'allegato della delibera 209/2016 dell'ARERA, che si concludeva con verbale negativo del 1/6/2023
(procedura di mediazione n. 101563/2023). L'illegittimità deriverebbe dalla violazione dell'art. 3 del
D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti-bis), convertito dalla L. n. 142/2022 che prevedeva la sospensione fino al 30/4/2023, prorogata dal D.L. nr. 198/2022 (decreto milleproroghe) fino al 30/6/2023 (c.d.
Decreto Milleproroghe), “dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Il secondo comma della disposizione chiariva altresì che a essere colpiti dalla medesima inefficacia sono anche
“i preavvisi comunicati per le suddette finalità' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.” Sulla scorta di tale assunto, parte opponente ha prodotto una serie di tabelle di calcolo indicanti il corretto importo che dovrebbe corrispondere alla società opposta.
Si è costituita la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., instando anche per la concessione della provvisoria esecutività del D.I..
Con decreto del 4.10.2024 è stata accolta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. e parte opposta è stata invitata ad esperire la procedura di mediazione presso ente accreditato;
l'incombente è stato assolto da parte opposta (proc. O.C.F. nr. 2036/2024, verbale negativo del 21.11.2024), facendo presente che alla procedura parte opponente non ha inteso partecipare;
sono stati di tal modo assegnati, con provvedimento del 30.1.2025, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
pagina 3 di 7 Parte opponente NON ha depositato alcuna memoria;
con provvedimento del 30.5.2025 è stata fissata l'udienza cartolare del 7.6.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; parte opponente NON ha depositato la nota sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ragione della decisione
L'opposizione viene respinta e, per l'effetto, viene confermato il D.I. opposto.
Premessa
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (cfr. Cass. nr. 24815/2005 e n. 25857/2011).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa (“E' bene a questo punto ricordare che, applicando i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, nell'azione di adempimento – come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio – il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 9439/2008; Cass.
15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015); quindi l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) è tenuto in primis a provare la fondatezza del credito azionato in via monitoria”).
pagina 4 di 7 Il primo motivo di opposizione NON è fondato.
Orbene, in via di principio, si deve osservare, come più volte ricordato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria rispetto alla semplice fattura commerciale, contenendo elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato (sito di fornitura, POD, partita
IVA/codice fiscale utente, periodo di riferimento, letture stimate/rilevate, dettaglio dei costi).
Inoltre, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Nel caso in esame, a conforto della bontà dei dati di consumo riportati nelle fatture in contestazione, la società opposta ha depositato la Tabella Certificazione dei Consumi redatta da e- distribuzione s.p.a. (all. nr. 16) relativamente ai consumi sulla presa POD IT001E74729427 nel periodo di cui alle fatture insolute relativa all'utenza in oggetto (oltre alle fatture insolute c.d. documenti di sintesi, al contratto sottoscritto dalle parti non disconosciuto, l'estratto autentico delle scritture contabili, i documenti di dettaglio delle fatture insolute).
Il secondo motivo di opposizione NON è fondato
I commi dell'art. 13 del contratto nr. EAF21B/0001033, approvato specificatamente ex artt.
1341 e 1342 c.c., prevedono quanto segue:
13.2 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'ARERA dovesse definire si inseriranno di diritto nel
Contratto.
13.3 In caso di sopravvenute modifiche del quadro normativo e/o regolamentare e/o di mutamento delle condizioni di approvvigionamento di parzialmente e/o totalmente incompatibili con il presente Contratto e/o in caso di CP_2
“giustificato motivo” (come di seguito definito ai sensi dell'art. 13.4), potrà, in qualunque momento, CP_2 proporre al Cliente modifiche al contratto comunicando allo stesso le nuove condizioni economiche e/o contrattuali con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, fatto salvo l'esercizio del diritto di pagina 5 di 7
recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione
e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il Cliente dovrà comunicare ad la non CP_2 accettazione delle modifiche con raccomandata a/r o PEC, almeno entro trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione ed esercitare il recesso secondo quanto contrattualmente pattuito tra le parti”……
13.4………….. In tutti i casi, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate dal primo giorno del mese successivo a quello in cui spirerà il termine di preavviso, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il Cliente dovrà comunicare ad la non accettazione delle CP_2 modifiche e, pertanto, il recesso dal Contratto, con raccomandata a/r o PEC, almeno trenta giorni solari prima dell'effettiva decorrenza delle stesse. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente o laddove non segua a quest'ultima una richiesta di da parte di altro fornitore, entro il giorno 10 del mese antecedente alla CP_4 decorrenza delle variazioni, le condizioni modificative e/o integrative proposte si riterranno accettate e troveranno applicazione dalla data indicata nella comunicazione al cliente.
Ciò posto, la variazione contrattuale del 20.6.2022 non è in contrasto con le disposizioni di legge di cui all'art. 3 del D.L. 115/2022 (“Aiuti-bis”), poiché l'articolo 3 comma 2 del Decreto- legge 9 agosto 2022 n. 115 ha disposto l'inefficacia delle sole modifiche contrattuali già inviate ai
Clienti e che, alla data di entrata in vigore del detto decreto, non si erano ancora perfezionate.
Ebbene, le modifiche unilaterali si perfezionano tramite una dichiarazione unilaterale ricettizia ex artt. 1334 e 1335 c.c. (che si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo di destinazione) e trattandosi, appunto, di atti unilaterali non necessitano dell'approvazione della controparte che, tuttavia, può sottrarsi alla modifica mediante l'esercizio del diritto di recesso che, nella specie, NON è stato esercitato nei termini da parte opponente.
L'opposizione viene definitivamente rigettata.
0o0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono determinate nel minimo previsto pagina 6 di 7 per lo scaglione di valore di riferimento;
non essendo stata svolta istruttoria e trattandosi di causa documentale, vengono liquidate la fase di studio, introduttiva e la metà della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 1068/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e notificato all'opponente in data 9.4.2024.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 1.280,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
pagina 7 di 7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. pronuncia
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 21.5.2024 al N° R.G.C.A. 5908/2024, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Matteo LOMBARDI dello del Controparte_1
Foro di FOGGIA
-opponente a D.I.- contro in persona dell'Amministratore Delegato , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Niccolò SCOPETANI del Foro di Grosseto
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 1068/2024 emesso dal Tribunale di Firenze
Conclusioni
Parte opponente: A) Dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni evidenziate in narrativa e dichiarare che nulla deve la società opponente alla società opposta per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
B) In subordine, rideterminare il quantum dovuto dall'opponente, decurtando la somma indebitamente pagata di euro 4.949,32, nonché l'importo di euro 2.194,68 ingiustificatamente richiesto a fronte dell'inefficacia della variazione unilaterale, riducendo la domanda per il residuo, calcolato come da prospetto allegato in narrativa. C) Spese, diritti e onorari di causa rifusi e da distrarsi al procuratore antistatario.
Parte opposta: NEL MERITO IN TESI rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1068/2024 del 8 aprile 2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 745/2024; IN pagina 1 di 7
VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 16.911,03 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”. CP_2
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 20 ottobre 2021 la società stipulava un contratto di fornitura Parte_1 di energia elettrica con la convenendo, sino alla scadenza del rapporto fissata al CP_2 giorno 11 aprile 2029, la somministrazione del bene immateriale dietro pagamento della “tariffa sicura”; in data 20 giugno 2022, a seguito degli accadimenti che hanno provocato un sensibile aumento del costo dell'energia elettrica e dei carburanti, comunicava a CP_2 una proposta di modifica unilaterale di contratto (avente numero EAF Parte_1
21B/0001033), con cui modificava la tariffa in “dinamica”.
Nonostante l'erogazione della fornitura, si rendeva morosa nel Parte_1 pagamento dell'importo complessivo residuo in linea capitale di euro 16.911,03, dato dalla sommatoria delle fatture n. 22/20005.1013784 del 08/12/2022 (rimasta parzialmente insoluta per
€ 2.070,01), n. 23/20005.0306513 del 08/04/2023, n. 23/20005.0394773 del 08/05/2023, n.
23/20005.0486362 del 08/06/2023, n. 23/20005.0580771 del 08/07/2023, n. 23/20005.0675112 del 08/08/2023 e n. 23/20005.0968161 del 08/11/2023 (rimaste totalmente insolute). sulla scorta del fatto che il detto importo era un credito certo, liquido ed CP_2 esigibile, dopo averne inutilmente sollecitato il pagamento, ha depositato ricorso per D.I. che il
Tribunale di Firenze (R.G. n. 745/2024) ha accolto l'8.4.2024 emettendo il D.I. nr. 1068/2024, ingiungendo a di pagare capitale, interessi di mora e spese della procedura Parte_1 monitoria.
Il D.I. è stato notificato a il 9.4.2024, avverso il quale la debitrice ha Parte_1 proposto opposizione per l'accoglimento delle su indicate conclusioni, deducendo:
1---l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del credito, non valendo le fatture commerciali quali titoli della fornitura, poiché le fatture (ovvero le bollette) non sono negozi di accertamento diretti a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma pagina 2 di 7 costituiscono un mero atto unilaterale di natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente il consumo onde ottenerne il pagamento;
2---l'asserita illegittimità della proposta di modifica contrattuale inviata (ed applicata) da a in costanza di fornitura. Parte opponente ritiene che , CP_2 Parte_1 CP_2 nell'avvalersi dello ius variandi attribuitole dall'art. 13 del contratto, avrebbe apportato l'applicazione di una più gravosa e vessatoria “tariffa dinamica” (comunque decorrente dal 1.10.2022 sino al mese di luglio 2023); avverso tale modifica unilaterale ebbe a presentare Parte_1 reclamo che veniva rigettato da con motivazione insufficiente, tant'è che avviava anche CP_2 la procedura di conciliazione obbligatoria presso il Servizio Conciliazione, prevista dall'allegato della delibera 209/2016 dell'ARERA, che si concludeva con verbale negativo del 1/6/2023
(procedura di mediazione n. 101563/2023). L'illegittimità deriverebbe dalla violazione dell'art. 3 del
D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti-bis), convertito dalla L. n. 142/2022 che prevedeva la sospensione fino al 30/4/2023, prorogata dal D.L. nr. 198/2022 (decreto milleproroghe) fino al 30/6/2023 (c.d.
Decreto Milleproroghe), “dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Il secondo comma della disposizione chiariva altresì che a essere colpiti dalla medesima inefficacia sono anche
“i preavvisi comunicati per le suddette finalità' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.” Sulla scorta di tale assunto, parte opponente ha prodotto una serie di tabelle di calcolo indicanti il corretto importo che dovrebbe corrispondere alla società opposta.
Si è costituita la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., instando anche per la concessione della provvisoria esecutività del D.I..
Con decreto del 4.10.2024 è stata accolta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. e parte opposta è stata invitata ad esperire la procedura di mediazione presso ente accreditato;
l'incombente è stato assolto da parte opposta (proc. O.C.F. nr. 2036/2024, verbale negativo del 21.11.2024), facendo presente che alla procedura parte opponente non ha inteso partecipare;
sono stati di tal modo assegnati, con provvedimento del 30.1.2025, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
pagina 3 di 7 Parte opponente NON ha depositato alcuna memoria;
con provvedimento del 30.5.2025 è stata fissata l'udienza cartolare del 7.6.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; parte opponente NON ha depositato la nota sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ragione della decisione
L'opposizione viene respinta e, per l'effetto, viene confermato il D.I. opposto.
Premessa
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (cfr. Cass. nr. 24815/2005 e n. 25857/2011).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa (“E' bene a questo punto ricordare che, applicando i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, nell'azione di adempimento – come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio – il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 9439/2008; Cass.
15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015); quindi l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) è tenuto in primis a provare la fondatezza del credito azionato in via monitoria”).
pagina 4 di 7 Il primo motivo di opposizione NON è fondato.
Orbene, in via di principio, si deve osservare, come più volte ricordato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria rispetto alla semplice fattura commerciale, contenendo elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato (sito di fornitura, POD, partita
IVA/codice fiscale utente, periodo di riferimento, letture stimate/rilevate, dettaglio dei costi).
Inoltre, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Nel caso in esame, a conforto della bontà dei dati di consumo riportati nelle fatture in contestazione, la società opposta ha depositato la Tabella Certificazione dei Consumi redatta da e- distribuzione s.p.a. (all. nr. 16) relativamente ai consumi sulla presa POD IT001E74729427 nel periodo di cui alle fatture insolute relativa all'utenza in oggetto (oltre alle fatture insolute c.d. documenti di sintesi, al contratto sottoscritto dalle parti non disconosciuto, l'estratto autentico delle scritture contabili, i documenti di dettaglio delle fatture insolute).
Il secondo motivo di opposizione NON è fondato
I commi dell'art. 13 del contratto nr. EAF21B/0001033, approvato specificatamente ex artt.
1341 e 1342 c.c., prevedono quanto segue:
13.2 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'ARERA dovesse definire si inseriranno di diritto nel
Contratto.
13.3 In caso di sopravvenute modifiche del quadro normativo e/o regolamentare e/o di mutamento delle condizioni di approvvigionamento di parzialmente e/o totalmente incompatibili con il presente Contratto e/o in caso di CP_2
“giustificato motivo” (come di seguito definito ai sensi dell'art. 13.4), potrà, in qualunque momento, CP_2 proporre al Cliente modifiche al contratto comunicando allo stesso le nuove condizioni economiche e/o contrattuali con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, fatto salvo l'esercizio del diritto di pagina 5 di 7
recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione
e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il Cliente dovrà comunicare ad la non CP_2 accettazione delle modifiche con raccomandata a/r o PEC, almeno entro trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione ed esercitare il recesso secondo quanto contrattualmente pattuito tra le parti”……
13.4………….. In tutti i casi, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate dal primo giorno del mese successivo a quello in cui spirerà il termine di preavviso, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il Cliente dovrà comunicare ad la non accettazione delle CP_2 modifiche e, pertanto, il recesso dal Contratto, con raccomandata a/r o PEC, almeno trenta giorni solari prima dell'effettiva decorrenza delle stesse. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente o laddove non segua a quest'ultima una richiesta di da parte di altro fornitore, entro il giorno 10 del mese antecedente alla CP_4 decorrenza delle variazioni, le condizioni modificative e/o integrative proposte si riterranno accettate e troveranno applicazione dalla data indicata nella comunicazione al cliente.
Ciò posto, la variazione contrattuale del 20.6.2022 non è in contrasto con le disposizioni di legge di cui all'art. 3 del D.L. 115/2022 (“Aiuti-bis”), poiché l'articolo 3 comma 2 del Decreto- legge 9 agosto 2022 n. 115 ha disposto l'inefficacia delle sole modifiche contrattuali già inviate ai
Clienti e che, alla data di entrata in vigore del detto decreto, non si erano ancora perfezionate.
Ebbene, le modifiche unilaterali si perfezionano tramite una dichiarazione unilaterale ricettizia ex artt. 1334 e 1335 c.c. (che si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo di destinazione) e trattandosi, appunto, di atti unilaterali non necessitano dell'approvazione della controparte che, tuttavia, può sottrarsi alla modifica mediante l'esercizio del diritto di recesso che, nella specie, NON è stato esercitato nei termini da parte opponente.
L'opposizione viene definitivamente rigettata.
0o0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono determinate nel minimo previsto pagina 6 di 7 per lo scaglione di valore di riferimento;
non essendo stata svolta istruttoria e trattandosi di causa documentale, vengono liquidate la fase di studio, introduttiva e la metà della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 1068/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e notificato all'opponente in data 9.4.2024.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 1.280,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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