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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Marozzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2074/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Precetti
- Attrice
contro
, (P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Scopsi Controparte_2
- Convenuta
Avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
1 “Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale, a far data del 16/06/2022, per esclusiva colpa e responsabilità della società per Controparte_3
tutti i motivi esposti in atto (di citazione) e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dall'attrice.
In via subordinata e in ogni caso, accertare l'obbligo della alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 9.000,00 corrisposto dall'attrice e per l'effetto condannare la CP_1
alla restituzione in favore della medesima del predetto importo oltre interessi nella
[...]
misura prevista dall'art. 1284 c.c. anche – in ipotesi- ai sensi dell'art. 2041 c.c.
In ogni caso accertare l'ulteriore danno patito dalla signora in Parte_1
relazione alla mancata restituzione dell'importo pari ad € 9.000,00 e la conseguente impossibilità dell'attrice di poter giovare dello “sconto in fattura o della cessione del credito”
o comunque delle detrazioni afferenti il Superbonus in relazione alla quota di lavori relativi al corrisposto acconto, oltre gli ulteriori danni indicati in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, anche in via equitativa, in favore della signora
Parte_1
In riferimento alla domanda/eccezione riconvenzionale di parte convenuta, con la quale
[...]
vorrebbe far accertare incidentalmente un credito di quest'ultima nei confronti CP_1
dell'attrice per poi esigerne la compensazione con quanto alla medesima dovuto, dichiararsi la decadenza della convenuta in quanto domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 167 2°comma c.p.c. e che dovevano necessariamente essere formulate dalla convenuta nei termini di 20 giorni prima della prima udienza (14/02/2023) ai sensi dell'art.
166 c.p.c.
In subordine rigettarsi ogni domanda ed eccezione formulata da parte convenuta in quanto inammissibile, irrituale e comunque infondata sia in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio e refusione dei costi di iscrizione a ruolo ed ogni altro costo da sostenersi in ragione del presente contenzioso”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
2 “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis:
in via preliminare: rigettare la richiesta formulata da controparte avente ad oggetto
l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. in forza dell'eccezione di compensazione dei crediti di cui in parte motiva e, nello specifico, in relazione alla produzione n. 11 del fascicolo di parte convenuta e in forza della corresponsione della somma in favore di parte attrice, come da produzione n. 12 depositata in sede di seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
In via principale e nel merito: respingere poiché infondate in fatto ed in diritto le domande tutte di parte attrice, per i motivi tutti di cui in parte motiva della presente comparsa oltre alla circostanza della corresponsione della somma in favore di parte attrice, come da produzione n. 12 depositata in sede di seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di competenze professionali e spese, oltre accessori ex lege”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, parte attrice allegava di aver sottoscritto con la in data 11.05.2020, un contratto di fornitura e posa in opera avente Controparte_3
ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico per il prezzo di euro 38.940,00 oltre Iva, da pagarsi mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito (doc. n. 1 atto di citazione – contratto 11.05.2020) e, successivamente, in data 27.10.2021, un secondo contratto “ad integrazione e sostituzione” del primo, sempre avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto fotovoltaico, marca “Superpower”, oltre ad una pompa di calore e ad una batteria di accumulo con stazione di ricarica auto a servizio delle due unità abitative di proprietà della SI.ra (doc. n. 2 atto di citazione – contratto del 27.10.2021). Parte_1
Parte attrice precisava che, nel secondo contratto, il prezzo per le forniture, comprensive di posa, era stato così pattuito: euro 22.272,00 per l'impianto fotovoltaico, euro 23.000,00 per la pompa di calore, euro 22.000,00 per la batteria di accumulo, euro 5.000,00 per il costo del materiale in variazione rispetto a quello standard.
Parte attrice specificava che tale contratto, redatto dalla stessa prevedeva Controparte_1
espressamente, quale modalità di pagamento degli impianti, lo sconto in fattura o in alternativa la cessione del credito di imposta, utilizzando i benefici del c.d. superbonus: tale pattuizione
3 era da considerarsi quale condizione essenziale per l'attrice in quanto la committenza, avvalendosi di tale clausola, avrebbe potuto eseguire le lavorazioni usufruendo dei benefici fiscali che assicuravano un credito d'imposta sull'importo dei lavori del 110%, cedibile a terzi.
Ancora, in data 17/01/2022 le parti integravano il contratto sopra indicato, prevedendo in aggiunta la realizzazione di una pompa di calore di 12Kw al servizio dei due appartamenti, nr. 2 impianti fotovoltaici marca “Sunpower”, 2 batterie di accumulo LG (doc. n. 3 atto di citazione – integrazione del 17.01.2022) oltre al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di “extra” per ciascuno impianto (costo di materiale in variazione rispetto a quelli standard) e di ulteriori euro 4.000,00 per la gestione di due pratiche “Superbonus” relative alle unità abitative di proprietà della signora Parte_1
L'attrice corrispondeva alla società convenuta € 9.000 (doc. n. 4 atto di citazione – bonifici effettuati in favore di a seguito della presentazione delle fatture di CP_3
vendita emesse dalla convenuta (doc. n. 5 atto di citazione - fatture nr. 57 e nr. 58 del
20/01/2022).
I lavori, precedentemente previsti per gennaio, avrebbero dovuto cominciare ad aprile e l'opera doveva quindi essere avviata e completata in breve tempo per la necessità della SI.ra di procedere con gli ulteriori lavori di ristrutturazione in corso, ma la ditta Parte_1
esecutrice non aveva mai dato inizio ai lavori, nonostante i solleciti della committente e dei suoi familiari.
Nelle more dell'esecuzione dei lavori, la orrispondeva € 12.167,56 per Parte_1
la fornitura degli infissi nuovi, senza poter godere dei benefici fiscali del cd. Superbonus, non essendo stato realizzato l'intervento “trainante” commissionato alla convenuta.
Sulla base di tali premesse, parte attrice decideva di risolvere il contratto con la
[...]
per grave inadempimento di quest'ultima ed inoltre avanzava richiesta risarcitoria con CP_1
riserva di quantificazione (doc. n. 7 atto di citazione – PEC del 16.06.2022 da avv. Precetti a
. Controparte_1
Parte attrice aggiungeva che rimaneva senza riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita (doc. n. 8 atto di citazione – PEC del 8.07.2022 da avv. Precetti a , Controparte_1
rendendo così necessario il presente giudizio per ottenere la restituzione degli importi versati
4 dalla sig.ra per complessivi euro 9.000,00 oltre al risarcimento Parte_1 dell'ulteriore danno subito dalla committente.
Costituitasi in giudizio, allegava che parte attrice aveva omesso di Controparte_1
riferire alcune circostanze.
In particolare, deduceva di avere informato controparte, tramite il figlio Parte_2
di non riuscire più ad effettuare lo “sconto in fattura” per le vicende, note sui
[...]
quotidiani, correlate alla cessione del cassetto fiscale ma aveva anche invitato il SI. Pt_2
a verificare la possibilità di cedere il credito del “Superbonus 110” ad un istituto di credito. Il
SI. , a mezzo whatsapp, in data 03.05.2022, informava la convenuta di aver ottenuto Pt_2
un finanziamento da e si rendeva disponibile a corrispondere € 20.000,00 ad CP_4
inizio lavori e il resto a stato avanzamento degli stessi (doc. n 2 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del 3.05.2022).
Parte convenuta sosteneva, quindi, di aver concordato con controparte di effettuare il lavoro oggetto del presente procedimento senza più ricorrere al metodo dello sconto in fattura.
Ciononostante, in data 11.05.2022, inviato un messaggio al figlio di parte attrice, informandolo che a breve avrebbero organizzato il cantiere ed emesso fattura di acconto per
€ 20.000,00, come concordato, questi rispondeva di non immetterla in quanto al momento non voleva più proseguire (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del
11.05.2022).
Anche in data 26.05.2022 cercava di contattare nuovamente il sig. , chiedendogli Pt_2
una mail ufficiale nella quale venisse comunicata la volontà di sospendere temporaneamente i lavori, senza ottenere nessuna risposta (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del 26.05.2022).
Sosteneva che non corrispondeva al vero che non avesse mai dato Controparte_1
riscontro a controparte, anzi aggiungeva che, anche a seguito della PEC del legale di parte attrice avente ad oggetto la risoluzione del contratto, la società convenuta avrebbe voluto trovare una soluzione alla vicenda, da ultimo con la mail del 30.08.2023 (doc. n. 5 comparsa di costituzione e risposta – mail a firma avv. Scopsi del 30.08.2022).
5 Infine, allegava di aver fatto svolgere da professionisti incaricati tutta l'attività necessaria per l'espletamento delle opere oggetto del contratto in causa, ovvero: APE (ante), in data
27.04.2022 (doc. n. 6 comparsa); APE (post) in data 27.04.2022 (doc. n. 7 comparsa); relazione tecnica ai sensi dell'art 28 L. 10/91, in data 27.04.2022 (doc. n. 8 comparsa);
[...]
(doc. n. 9 comparsa), regolarmente notificata in data 02.03.2022 (doc. n. 10 CP_5
comparsa di costituzione e risposta – prova avvenuta notifica).
Tali pratiche avevano comportato un esborso pari complessivamente ad € 5.500,00, oltre
IVA, come da fattura proforma del 05.05.2022 (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta
– fattura proforma del 5.05.2022).
In sede di seconda memoria, la convenuta, infine, esponeva che, avendo preso atto della volontà di controparte di interrompere il rapporto contrattuale, provvedeva autonomamente alla compensazione tra la pretesa restitutoria formulata da parte attrice con il credito vantato da in virtù della fattura di cui sopra, allegando l'ordine di bonifico Controparte_1 CP_6
disposto in favore di per la differenza risultante dalla suddetta Parte_1
compensazione calcolata nell'importo di € 2.290,00, con causale “restituzione importo”, eseguito in data 21.03.2023 con valuta il giorno successivo (doc. n. 12 memoria 183 c.p.c. co.
VI n. 2 parte convenuta).
All'udienza del 17.01.2024, veniva istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'attrice e con l'esame dei testimoni di entrambe le parti.
All'udienza del 7.11.2024 il GI, viste le precisazioni delle conclusioni depositate da entrambe le parti, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
***
Ciò premesso la domanda dell'attrice di dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto deve essere accolta.
Come noto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
6 Deve pertanto accertarsi se vi sia stato inadempimento del contratto, se tale inadempimento possa essere ritenuto di non scarsa importanza, e se di esso sia responsabile il convenuto.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda l'onere della prova dell'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 e SS. UU. Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare che le parti stipulavano un contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto il 27.10.2021, che aveva per oggetto l'esecuzione dell'impianto fotovoltaico con pompa di calore e batteria di accumulo;
che, al fine del disbrigo delle pratiche relative al superbonus e dell'acquisto dei materiali per l'impianto fotovoltaico, l'attrice corrispondeva alla convenuta complessivamente € 9.000, come risulta dai bonifici allegati;
che a fronte di tale pagamento l'impianto non veniva realizzato e le pratiche relative al superbonus non venivano coltivate.
Tali circostanze comprovano il grave inadempimento di Pacifico è infatti che CP_1
lo stesso possa dirsi imputabile a quest'ultima. Al riguardo, deve evidenziarsi che non rileva il fatto che il figlio della bbia cercato di trovare una soluzione alternativa, al Parte_1
fine di non perdere i benefici relativi al superbonus, trattandosi di tentativo successivo al già consolidato inadempimento di CP_1
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione avanzata dall'attrice.
Co Conseguentemente è tenuta a restituire quanto a lei corrisposto in esecuzione del contratto, ovvero la somma di € 9.000, oltre interessi, diminuita dell'importo di € 2.290,00, già restituito
7 con bonifico del 22.03.2023. Non può operarsi, invece una compensazione con gli esborsi che la convenuta sostiene di avere sostenuto per mandare avanti la pratica, dal momento che le spese relative non sono provate, risultando unicamente da una fattura pro forma della stessa società, e comunque relative ad attività tardiva.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, questa non può essere accolta, in mancanza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
L'attrice, infatti, non ha dato prova né dell'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'incarico al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, nei termini di legge, né il collegamento causale tra l'inadempimento di e la definitiva impossibilità CP_1
di reperire altre imprese.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 3.500,00 secondo i parametri compresi tra il minimo e il medio di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 9.000), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento di e per l'effetto condanna CP_1 quest'ultima a restituire a l'importo di € 6.710,00, oltre Parte_1
interessi;
- Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in € 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva se dovuta.
- Rigetta la richiesta di risarcimento del danno svolta da parte attrice.
8 Così deciso in La Spezia, il 10.04.2025
9
Il Giudice
Giulia Marozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Marozzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2074/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Precetti
- Attrice
contro
, (P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Scopsi Controparte_2
- Convenuta
Avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
1 “Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale, a far data del 16/06/2022, per esclusiva colpa e responsabilità della società per Controparte_3
tutti i motivi esposti in atto (di citazione) e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dall'attrice.
In via subordinata e in ogni caso, accertare l'obbligo della alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 9.000,00 corrisposto dall'attrice e per l'effetto condannare la CP_1
alla restituzione in favore della medesima del predetto importo oltre interessi nella
[...]
misura prevista dall'art. 1284 c.c. anche – in ipotesi- ai sensi dell'art. 2041 c.c.
In ogni caso accertare l'ulteriore danno patito dalla signora in Parte_1
relazione alla mancata restituzione dell'importo pari ad € 9.000,00 e la conseguente impossibilità dell'attrice di poter giovare dello “sconto in fattura o della cessione del credito”
o comunque delle detrazioni afferenti il Superbonus in relazione alla quota di lavori relativi al corrisposto acconto, oltre gli ulteriori danni indicati in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, anche in via equitativa, in favore della signora
Parte_1
In riferimento alla domanda/eccezione riconvenzionale di parte convenuta, con la quale
[...]
vorrebbe far accertare incidentalmente un credito di quest'ultima nei confronti CP_1
dell'attrice per poi esigerne la compensazione con quanto alla medesima dovuto, dichiararsi la decadenza della convenuta in quanto domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 167 2°comma c.p.c. e che dovevano necessariamente essere formulate dalla convenuta nei termini di 20 giorni prima della prima udienza (14/02/2023) ai sensi dell'art.
166 c.p.c.
In subordine rigettarsi ogni domanda ed eccezione formulata da parte convenuta in quanto inammissibile, irrituale e comunque infondata sia in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio e refusione dei costi di iscrizione a ruolo ed ogni altro costo da sostenersi in ragione del presente contenzioso”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
2 “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis:
in via preliminare: rigettare la richiesta formulata da controparte avente ad oggetto
l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. in forza dell'eccezione di compensazione dei crediti di cui in parte motiva e, nello specifico, in relazione alla produzione n. 11 del fascicolo di parte convenuta e in forza della corresponsione della somma in favore di parte attrice, come da produzione n. 12 depositata in sede di seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
In via principale e nel merito: respingere poiché infondate in fatto ed in diritto le domande tutte di parte attrice, per i motivi tutti di cui in parte motiva della presente comparsa oltre alla circostanza della corresponsione della somma in favore di parte attrice, come da produzione n. 12 depositata in sede di seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di competenze professionali e spese, oltre accessori ex lege”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, parte attrice allegava di aver sottoscritto con la in data 11.05.2020, un contratto di fornitura e posa in opera avente Controparte_3
ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico per il prezzo di euro 38.940,00 oltre Iva, da pagarsi mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito (doc. n. 1 atto di citazione – contratto 11.05.2020) e, successivamente, in data 27.10.2021, un secondo contratto “ad integrazione e sostituzione” del primo, sempre avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto fotovoltaico, marca “Superpower”, oltre ad una pompa di calore e ad una batteria di accumulo con stazione di ricarica auto a servizio delle due unità abitative di proprietà della SI.ra (doc. n. 2 atto di citazione – contratto del 27.10.2021). Parte_1
Parte attrice precisava che, nel secondo contratto, il prezzo per le forniture, comprensive di posa, era stato così pattuito: euro 22.272,00 per l'impianto fotovoltaico, euro 23.000,00 per la pompa di calore, euro 22.000,00 per la batteria di accumulo, euro 5.000,00 per il costo del materiale in variazione rispetto a quello standard.
Parte attrice specificava che tale contratto, redatto dalla stessa prevedeva Controparte_1
espressamente, quale modalità di pagamento degli impianti, lo sconto in fattura o in alternativa la cessione del credito di imposta, utilizzando i benefici del c.d. superbonus: tale pattuizione
3 era da considerarsi quale condizione essenziale per l'attrice in quanto la committenza, avvalendosi di tale clausola, avrebbe potuto eseguire le lavorazioni usufruendo dei benefici fiscali che assicuravano un credito d'imposta sull'importo dei lavori del 110%, cedibile a terzi.
Ancora, in data 17/01/2022 le parti integravano il contratto sopra indicato, prevedendo in aggiunta la realizzazione di una pompa di calore di 12Kw al servizio dei due appartamenti, nr. 2 impianti fotovoltaici marca “Sunpower”, 2 batterie di accumulo LG (doc. n. 3 atto di citazione – integrazione del 17.01.2022) oltre al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di “extra” per ciascuno impianto (costo di materiale in variazione rispetto a quelli standard) e di ulteriori euro 4.000,00 per la gestione di due pratiche “Superbonus” relative alle unità abitative di proprietà della signora Parte_1
L'attrice corrispondeva alla società convenuta € 9.000 (doc. n. 4 atto di citazione – bonifici effettuati in favore di a seguito della presentazione delle fatture di CP_3
vendita emesse dalla convenuta (doc. n. 5 atto di citazione - fatture nr. 57 e nr. 58 del
20/01/2022).
I lavori, precedentemente previsti per gennaio, avrebbero dovuto cominciare ad aprile e l'opera doveva quindi essere avviata e completata in breve tempo per la necessità della SI.ra di procedere con gli ulteriori lavori di ristrutturazione in corso, ma la ditta Parte_1
esecutrice non aveva mai dato inizio ai lavori, nonostante i solleciti della committente e dei suoi familiari.
Nelle more dell'esecuzione dei lavori, la orrispondeva € 12.167,56 per Parte_1
la fornitura degli infissi nuovi, senza poter godere dei benefici fiscali del cd. Superbonus, non essendo stato realizzato l'intervento “trainante” commissionato alla convenuta.
Sulla base di tali premesse, parte attrice decideva di risolvere il contratto con la
[...]
per grave inadempimento di quest'ultima ed inoltre avanzava richiesta risarcitoria con CP_1
riserva di quantificazione (doc. n. 7 atto di citazione – PEC del 16.06.2022 da avv. Precetti a
. Controparte_1
Parte attrice aggiungeva che rimaneva senza riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita (doc. n. 8 atto di citazione – PEC del 8.07.2022 da avv. Precetti a , Controparte_1
rendendo così necessario il presente giudizio per ottenere la restituzione degli importi versati
4 dalla sig.ra per complessivi euro 9.000,00 oltre al risarcimento Parte_1 dell'ulteriore danno subito dalla committente.
Costituitasi in giudizio, allegava che parte attrice aveva omesso di Controparte_1
riferire alcune circostanze.
In particolare, deduceva di avere informato controparte, tramite il figlio Parte_2
di non riuscire più ad effettuare lo “sconto in fattura” per le vicende, note sui
[...]
quotidiani, correlate alla cessione del cassetto fiscale ma aveva anche invitato il SI. Pt_2
a verificare la possibilità di cedere il credito del “Superbonus 110” ad un istituto di credito. Il
SI. , a mezzo whatsapp, in data 03.05.2022, informava la convenuta di aver ottenuto Pt_2
un finanziamento da e si rendeva disponibile a corrispondere € 20.000,00 ad CP_4
inizio lavori e il resto a stato avanzamento degli stessi (doc. n 2 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del 3.05.2022).
Parte convenuta sosteneva, quindi, di aver concordato con controparte di effettuare il lavoro oggetto del presente procedimento senza più ricorrere al metodo dello sconto in fattura.
Ciononostante, in data 11.05.2022, inviato un messaggio al figlio di parte attrice, informandolo che a breve avrebbero organizzato il cantiere ed emesso fattura di acconto per
€ 20.000,00, come concordato, questi rispondeva di non immetterla in quanto al momento non voleva più proseguire (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del
11.05.2022).
Anche in data 26.05.2022 cercava di contattare nuovamente il sig. , chiedendogli Pt_2
una mail ufficiale nella quale venisse comunicata la volontà di sospendere temporaneamente i lavori, senza ottenere nessuna risposta (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta – comunicazione WA del 26.05.2022).
Sosteneva che non corrispondeva al vero che non avesse mai dato Controparte_1
riscontro a controparte, anzi aggiungeva che, anche a seguito della PEC del legale di parte attrice avente ad oggetto la risoluzione del contratto, la società convenuta avrebbe voluto trovare una soluzione alla vicenda, da ultimo con la mail del 30.08.2023 (doc. n. 5 comparsa di costituzione e risposta – mail a firma avv. Scopsi del 30.08.2022).
5 Infine, allegava di aver fatto svolgere da professionisti incaricati tutta l'attività necessaria per l'espletamento delle opere oggetto del contratto in causa, ovvero: APE (ante), in data
27.04.2022 (doc. n. 6 comparsa); APE (post) in data 27.04.2022 (doc. n. 7 comparsa); relazione tecnica ai sensi dell'art 28 L. 10/91, in data 27.04.2022 (doc. n. 8 comparsa);
[...]
(doc. n. 9 comparsa), regolarmente notificata in data 02.03.2022 (doc. n. 10 CP_5
comparsa di costituzione e risposta – prova avvenuta notifica).
Tali pratiche avevano comportato un esborso pari complessivamente ad € 5.500,00, oltre
IVA, come da fattura proforma del 05.05.2022 (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta
– fattura proforma del 5.05.2022).
In sede di seconda memoria, la convenuta, infine, esponeva che, avendo preso atto della volontà di controparte di interrompere il rapporto contrattuale, provvedeva autonomamente alla compensazione tra la pretesa restitutoria formulata da parte attrice con il credito vantato da in virtù della fattura di cui sopra, allegando l'ordine di bonifico Controparte_1 CP_6
disposto in favore di per la differenza risultante dalla suddetta Parte_1
compensazione calcolata nell'importo di € 2.290,00, con causale “restituzione importo”, eseguito in data 21.03.2023 con valuta il giorno successivo (doc. n. 12 memoria 183 c.p.c. co.
VI n. 2 parte convenuta).
All'udienza del 17.01.2024, veniva istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'attrice e con l'esame dei testimoni di entrambe le parti.
All'udienza del 7.11.2024 il GI, viste le precisazioni delle conclusioni depositate da entrambe le parti, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
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Ciò premesso la domanda dell'attrice di dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto deve essere accolta.
Come noto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
6 Deve pertanto accertarsi se vi sia stato inadempimento del contratto, se tale inadempimento possa essere ritenuto di non scarsa importanza, e se di esso sia responsabile il convenuto.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda l'onere della prova dell'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 e SS. UU. Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare che le parti stipulavano un contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto il 27.10.2021, che aveva per oggetto l'esecuzione dell'impianto fotovoltaico con pompa di calore e batteria di accumulo;
che, al fine del disbrigo delle pratiche relative al superbonus e dell'acquisto dei materiali per l'impianto fotovoltaico, l'attrice corrispondeva alla convenuta complessivamente € 9.000, come risulta dai bonifici allegati;
che a fronte di tale pagamento l'impianto non veniva realizzato e le pratiche relative al superbonus non venivano coltivate.
Tali circostanze comprovano il grave inadempimento di Pacifico è infatti che CP_1
lo stesso possa dirsi imputabile a quest'ultima. Al riguardo, deve evidenziarsi che non rileva il fatto che il figlio della bbia cercato di trovare una soluzione alternativa, al Parte_1
fine di non perdere i benefici relativi al superbonus, trattandosi di tentativo successivo al già consolidato inadempimento di CP_1
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione avanzata dall'attrice.
Co Conseguentemente è tenuta a restituire quanto a lei corrisposto in esecuzione del contratto, ovvero la somma di € 9.000, oltre interessi, diminuita dell'importo di € 2.290,00, già restituito
7 con bonifico del 22.03.2023. Non può operarsi, invece una compensazione con gli esborsi che la convenuta sostiene di avere sostenuto per mandare avanti la pratica, dal momento che le spese relative non sono provate, risultando unicamente da una fattura pro forma della stessa società, e comunque relative ad attività tardiva.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, questa non può essere accolta, in mancanza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
L'attrice, infatti, non ha dato prova né dell'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'incarico al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, nei termini di legge, né il collegamento causale tra l'inadempimento di e la definitiva impossibilità CP_1
di reperire altre imprese.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 3.500,00 secondo i parametri compresi tra il minimo e il medio di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 9.000), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento di e per l'effetto condanna CP_1 quest'ultima a restituire a l'importo di € 6.710,00, oltre Parte_1
interessi;
- Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in € 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva se dovuta.
- Rigetta la richiesta di risarcimento del danno svolta da parte attrice.
8 Così deciso in La Spezia, il 10.04.2025
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Il Giudice
Giulia Marozzi