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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15185/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15185/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio il sig. chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo, dovutole quale corrispettivo per l'assistenza legale nel procedimento civile
RG 14143/2020, di euro € 6.503,78 (già comprensivi di accessori di legge) oltre interessi legali ex. art. 1284, IV co., c.c., dalla domanda al saldo a titolo.
Il resistente, ritualmente notificato del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
*
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3bis c.p.c. la presente domanda è soggetta a condizione di procedibilità che è stata assolta posto che in data 18.09.2024 è stata esperita mediazione (doc. 5). pagina 1 di 2 Dall'analisi degli atti e documenti i causa emerge quanto segue.
La ricorrente ha rappresentato il sig. nel procedimento contro Controparte_1 Controparte_2 avanti il Tribunale di Brescia avente R.G. 14143/2020. In particolare, l'attività difensiva espletata si è concretizzata: nella fase di studio, nella fase istruttoria e nella fase decisionale e, in particolare: nell'esame degli atti di causa, nella predisposizione e deposito dell'atto di costituzione di nuovo difensore, nella partecipazione a n. 4 udienze (12.10.2022, 14.11.2022, 21.12.2022, 11.05.2023) di cui
2 per escussione testi, nella precisazione delle conclusioni, nella predisposizione e stesura della comparsa conclusionale, nella predisposizione e stesura della memoria di replica e delle nota spese giudiziale, nell'esame del provvedimento dell'autorità giudiziaria (doc. 1).
Per l'assistenza tecnica, il legale ha richiesto al suo assistito la complessiva somma di € 4.800,00= oltre accessori di legge (doc. 2) e dava atto che in pendenza del giudizio è stato versato un acconto di €
394,08 (doc. 3). La richiesta di pagamento del saldo è stata avanzata con e-mail 20.06.2023,
01.12.2023 e 15.12.2023 (doc. 4), senza alcun riscontro.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta, in quanto la scrivente ha regolarmente espletato l'incarico conferito. Per quanto riguarda la liquidazione del credito facendo applicazione del DM
55/2014 considerata fase studio, istruttoria e decisionale il compenso è di euro 4.300 (di cui euro
919,00 per fase studio, euro 1.680 per fase istruttoria ed euro 1.701,00 per decisionale) oltre ad euro
645,00 per spese generali, euro 197,80 per cda ed euro 1.131,42 per iva così per totali euro 6.274,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.368,50 di cui euro 1.190,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in considerazione della contumacia, della difesa in proprio, del valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e le argomentazioni concretamente svolte e applicata la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014) ed euro
178,50 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 6.274,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15185/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio il sig. chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo, dovutole quale corrispettivo per l'assistenza legale nel procedimento civile
RG 14143/2020, di euro € 6.503,78 (già comprensivi di accessori di legge) oltre interessi legali ex. art. 1284, IV co., c.c., dalla domanda al saldo a titolo.
Il resistente, ritualmente notificato del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
*
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3bis c.p.c. la presente domanda è soggetta a condizione di procedibilità che è stata assolta posto che in data 18.09.2024 è stata esperita mediazione (doc. 5). pagina 1 di 2 Dall'analisi degli atti e documenti i causa emerge quanto segue.
La ricorrente ha rappresentato il sig. nel procedimento contro Controparte_1 Controparte_2 avanti il Tribunale di Brescia avente R.G. 14143/2020. In particolare, l'attività difensiva espletata si è concretizzata: nella fase di studio, nella fase istruttoria e nella fase decisionale e, in particolare: nell'esame degli atti di causa, nella predisposizione e deposito dell'atto di costituzione di nuovo difensore, nella partecipazione a n. 4 udienze (12.10.2022, 14.11.2022, 21.12.2022, 11.05.2023) di cui
2 per escussione testi, nella precisazione delle conclusioni, nella predisposizione e stesura della comparsa conclusionale, nella predisposizione e stesura della memoria di replica e delle nota spese giudiziale, nell'esame del provvedimento dell'autorità giudiziaria (doc. 1).
Per l'assistenza tecnica, il legale ha richiesto al suo assistito la complessiva somma di € 4.800,00= oltre accessori di legge (doc. 2) e dava atto che in pendenza del giudizio è stato versato un acconto di €
394,08 (doc. 3). La richiesta di pagamento del saldo è stata avanzata con e-mail 20.06.2023,
01.12.2023 e 15.12.2023 (doc. 4), senza alcun riscontro.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta, in quanto la scrivente ha regolarmente espletato l'incarico conferito. Per quanto riguarda la liquidazione del credito facendo applicazione del DM
55/2014 considerata fase studio, istruttoria e decisionale il compenso è di euro 4.300 (di cui euro
919,00 per fase studio, euro 1.680 per fase istruttoria ed euro 1.701,00 per decisionale) oltre ad euro
645,00 per spese generali, euro 197,80 per cda ed euro 1.131,42 per iva così per totali euro 6.274,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.368,50 di cui euro 1.190,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in considerazione della contumacia, della difesa in proprio, del valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e le argomentazioni concretamente svolte e applicata la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014) ed euro
178,50 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 6.274,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 2 di 2