Art. 7. 1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attivita' del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attivita' dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attivita' del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attivita' dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.