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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.Chiara-Ilaria Bitozzi – Presidente rel.–
dr.Alina Rossato – Giudice –
dr.Luisa Bettio - Giudice –
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di I Grado, iscritta al n. 4071/2024 R.G.
promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile.
CONCLUSIONI congiunte delle parti all'udienza del 5.02.25:
“il Gd propone alle parti il seguente accordo a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile:
1) Sul presupposto che si è trasferita a vivere stabilmente dal _1
padre, la madre dovrà versare al padre, dalla domanda , la somma mensile di euro 300 per il suo mantenimento ordinario e la somma mensile di euro 200 direttamente alla figlia;
somme da versarsi entro il giorno 15 del mese ed annualmente rivalutabili in base agli indici istat;
2) Ripartizione delle spese straordinarie per e – secondo _1 Per_2
la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
3) Spese di lite compensate.
Le parti prestano il consenso a detta proposta e ne chiedono la ricezione da parte del Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni della sentenza divorzile n 796/19 pronunciata da questo Tribunale, chiedendo che: fosse posto a carico della resistente un assegno di mantenimento per la figlia _1
(che dal settembre 2023 si era definitivamente trasferita a casa del padre ed aveva interrotto le frequentazioni con la madre); fosse statuito il concorso di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie (secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale) per i figli nella misura del 50%; fosse posta a carico della resistente una somma mensile quale “bilanciamento” del vantaggio economico derivato alla stessa dall'assegnazione dell'abitazione familiare , di cui il sig Pt_1
è comproprietario al 50%.
Si è costituita la parte resistente, chiedendo che il contributo mensile per _1
fosse determinato in euro 250 mensili e che il concorso dei genitori nelle spese straordinarie dei due figli fosse stabilito nella misura del 60% a carico del e Pt_1
del 40% a suo carico;
infine, chiedeva il rigetto delle altre domande.
All'udienza di comparizione sono comparse entrambe le parti e, dopo aver sentito le stesse, il GD ha formulato una proposta conciliativa rispettosa della situazione personale e patrimoniale dei coniugi e nel preminente interesse dei figli;
entrambe le parti hanno aderito alla proposta del GD, concludendo congiuntamente come in epigrafe .
Conseguentemente il GD, ex art 473 bis 22, ult comma cpc, si è riservato di riferire al collegio. Le conclusioni congiunte, raggiunte a seguito di proposta del GD, sono conformi all'interesse dei figli nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi;
ne consegue che esse vanno recepite in sentenza ove va statuito in conformità alle conclusioni di cui in premessa.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile n 796/19 pronunciata da questo Tribunale, così decide:
Provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte.
Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5.02.25
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi