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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rainaldo Sanità
e
OPPOSTO Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Elisabetta Alessandra
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 20935/2021 del 6.12.2021 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare al ricorrente l'importo di € 22.276,16 – oltre interessi CP_1
e spese – a titolo di oneri condominiali risultanti dagli allegati riparti.
Il – a sostegno dell'opposizione – ha in sintesi dedotto i seguenti motivi: Pt_1
1) non è dovuto il saldo debitorio finale di € 15.055,18 – risultante dal riparto relativo al bilancio consuntivo 2019 ed afferente a precedenti gestioni –
essendo documentati pagamenti per il periodo 2010/2019 nell'ammontare totale di € 52.000,00 ed avendo lo stesso amministratore riconosciuto versamenti sino a tutto il 2018 per complessivi € 56.816,57;
2) neppure è dovuto il residuo importo preteso – risultante dagli altri riparti –
essendo documentati ulteriori e maggiori pagamenti per complessivi €
12.000,00;
3) il malfunzionamento delle valvole termostatiche ha comportato – con riguardo agli esercizi del riscaldamento – un ingiustificato addebito di consumi per entrambi gli appartamenti di sua proprietà (intt. 1 e 4).
L'opponente ha pertanto concluso chiedendo – previa la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. – la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha CP_1
chiesto invece la conferma del decreto nonché la condanna dell'opponente ex art. 96,
terzo comma, c.p.c.. E' stata espletata – con esito negativo – la procedura di mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 ed è stata quindi depositata dalla sola parte opposta la prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza del 10.12.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata infine trattenuta in decisione sulle immutate conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'opposizione deve essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo – afferendo ad oneri condominiali (per i due appartamenti dell'opponente) – è stato correttamente emesso in base a stati di riparto approvati in sede assembleare.
Le eccezioni dell'opponente sub 1) e sub 2) – riguardo ai pagamenti – risultano del tutto generiche anche nel quantum posto che si fondano su documenti per una parte inadeguati – non essendo idonei a provare i pretesi versamenti – e per altra parte privi di una causale che ne consenta la riconduzione agli oneri specificamente pretesi in sede monitoria.
Lo stesso opponente – d'altra parte – non ha tempestivamente precisato tali eccezioni nel corso del giudizio (omettendo anche il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pure autorizzate dietro sua istanza: cfr. verbale del 31.1.2023). Resta da rilevare – con riguardo al motivo sub 3) afferente agli esercizi di riscaldamento – che le delibere di approvazione dei relativi riparti risultano pienamente efficaci in quanto non gravate da alcuna impugnazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente (non sussistendo i presupposti per una sua contestuale condanna ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e – per l'effetto – conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente a rimborsare al condominio opposto le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
4.3.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rainaldo Sanità
e
OPPOSTO Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Elisabetta Alessandra
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 20935/2021 del 6.12.2021 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare al ricorrente l'importo di € 22.276,16 – oltre interessi CP_1
e spese – a titolo di oneri condominiali risultanti dagli allegati riparti.
Il – a sostegno dell'opposizione – ha in sintesi dedotto i seguenti motivi: Pt_1
1) non è dovuto il saldo debitorio finale di € 15.055,18 – risultante dal riparto relativo al bilancio consuntivo 2019 ed afferente a precedenti gestioni –
essendo documentati pagamenti per il periodo 2010/2019 nell'ammontare totale di € 52.000,00 ed avendo lo stesso amministratore riconosciuto versamenti sino a tutto il 2018 per complessivi € 56.816,57;
2) neppure è dovuto il residuo importo preteso – risultante dagli altri riparti –
essendo documentati ulteriori e maggiori pagamenti per complessivi €
12.000,00;
3) il malfunzionamento delle valvole termostatiche ha comportato – con riguardo agli esercizi del riscaldamento – un ingiustificato addebito di consumi per entrambi gli appartamenti di sua proprietà (intt. 1 e 4).
L'opponente ha pertanto concluso chiedendo – previa la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. – la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha CP_1
chiesto invece la conferma del decreto nonché la condanna dell'opponente ex art. 96,
terzo comma, c.p.c.. E' stata espletata – con esito negativo – la procedura di mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 ed è stata quindi depositata dalla sola parte opposta la prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza del 10.12.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata infine trattenuta in decisione sulle immutate conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'opposizione deve essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo – afferendo ad oneri condominiali (per i due appartamenti dell'opponente) – è stato correttamente emesso in base a stati di riparto approvati in sede assembleare.
Le eccezioni dell'opponente sub 1) e sub 2) – riguardo ai pagamenti – risultano del tutto generiche anche nel quantum posto che si fondano su documenti per una parte inadeguati – non essendo idonei a provare i pretesi versamenti – e per altra parte privi di una causale che ne consenta la riconduzione agli oneri specificamente pretesi in sede monitoria.
Lo stesso opponente – d'altra parte – non ha tempestivamente precisato tali eccezioni nel corso del giudizio (omettendo anche il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pure autorizzate dietro sua istanza: cfr. verbale del 31.1.2023). Resta da rilevare – con riguardo al motivo sub 3) afferente agli esercizi di riscaldamento – che le delibere di approvazione dei relativi riparti risultano pienamente efficaci in quanto non gravate da alcuna impugnazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente (non sussistendo i presupposti per una sua contestuale condanna ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e – per l'effetto – conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente a rimborsare al condominio opposto le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
4.3.2025. IL GIUDICE