TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2145/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE, IN CUMULO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 marzo 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di un indennizzo per la malattia professionale
“ernia discale lombare”, denunciata in data 28 ottobre 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti al precedente infortunio occorsogli in data 19 dicembre 2019 (per il quale era stata riconosciuta una menomazione, sebbene in misura non indennizzabile: 3%, poi elevata al 4% giusta sentenza n° 1758/21 del 2 luglio 2021) e, conseguentemente,
1
Sentenza R.G. n° 2145/22 condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, escussi i testi addotti, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “piccola ernia discale L1-L2 e protrusione L4-L5 (cod. 213)”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa all'attività lavorativa « … poiché l'attività di carpentiere saldatore, svolta quotidianamente per diversi anni, determina posture incongrue, sforzi fisici, microtraumatismi, che possono essere considerati fattori di rischio nell'insorgenza delle patologie a livello del rachide lombo-sacrale».
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella,
2
Sentenza R.G. n° 2145/22 comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 2 (due)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa sicché, effettuando il cumulo con la menomazione derivante dal precedente infortunio occorso in data 19 dicembre 2019 (già riconosciuta in misura del 4% giusta sentenza n°
1758/21 del 2 luglio 2021, come risultante ex actis e non specificamente contestato dall' , il danno biologico, complessivamente considerato, è CP_1
stato valutato dal CTU nella misura del 6% (sei per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
----------------
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
3
Sentenza R.G. n° 2145/22 La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. 21 DICEMBRE 2005 N° 28298; conformi CASS. 30 Pt_2 Pt_2
MAGGIO 2005 N° 11411 e CASS. 8 APRILE 2002 N° 5009, con riferimento anche Pt_2
a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2001 N°
Orbene, trattandosi comunque di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1
essere condannato ad erogare le somme dovute, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno dalla domanda, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
4
Sentenza R.G. n° 2145/22 3 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_3 Pt_4 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6 (sei)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28 ottobre 2021, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.300,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Silvia TORSELLA e Mariangela
D'ABRAMO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 14 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 2145/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE, IN CUMULO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 marzo 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di un indennizzo per la malattia professionale
“ernia discale lombare”, denunciata in data 28 ottobre 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti al precedente infortunio occorsogli in data 19 dicembre 2019 (per il quale era stata riconosciuta una menomazione, sebbene in misura non indennizzabile: 3%, poi elevata al 4% giusta sentenza n° 1758/21 del 2 luglio 2021) e, conseguentemente,
1
Sentenza R.G. n° 2145/22 condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, escussi i testi addotti, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “piccola ernia discale L1-L2 e protrusione L4-L5 (cod. 213)”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa all'attività lavorativa « … poiché l'attività di carpentiere saldatore, svolta quotidianamente per diversi anni, determina posture incongrue, sforzi fisici, microtraumatismi, che possono essere considerati fattori di rischio nell'insorgenza delle patologie a livello del rachide lombo-sacrale».
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella,
2
Sentenza R.G. n° 2145/22 comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 2 (due)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa sicché, effettuando il cumulo con la menomazione derivante dal precedente infortunio occorso in data 19 dicembre 2019 (già riconosciuta in misura del 4% giusta sentenza n°
1758/21 del 2 luglio 2021, come risultante ex actis e non specificamente contestato dall' , il danno biologico, complessivamente considerato, è CP_1
stato valutato dal CTU nella misura del 6% (sei per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
----------------
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
3
Sentenza R.G. n° 2145/22 La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. 21 DICEMBRE 2005 N° 28298; conformi CASS. 30 Pt_2 Pt_2
MAGGIO 2005 N° 11411 e CASS. 8 APRILE 2002 N° 5009, con riferimento anche Pt_2
a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2001 N°
Orbene, trattandosi comunque di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1
essere condannato ad erogare le somme dovute, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno dalla domanda, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
4
Sentenza R.G. n° 2145/22 3 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_3 Pt_4 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6 (sei)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28 ottobre 2021, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.300,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Silvia TORSELLA e Mariangela
D'ABRAMO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 14 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 2145/22