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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2002/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2002 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 15 Aprile 2025, vertente TRA (C.F. ), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Nicola Annetta;
ATTORE
E
(Partita Iva ) Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria;
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avvisi di accertamento;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 aprile 2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2023 il odierno attore, ha proposto Parte_1 opposizione avverso due avvisi di accertamento, notificati in data 28.02.2023, n. 1078045210164038 del 28.10.2021 per euro 63.423,67 per servizio idrico integrato anni 2013 2019 e n. 1078045220285078 del 20.10.2022 per euro 79.027,43 per servizio idrico integrato anno 2020, emessi da CP_1 concessionaria per la riscossione del per un importo complessivo di Euro Controparte_2
142.451,10. Il ha chiesto l'annullamento degli avvisi impugnati rilevando l'infondatezza della Parte_1 pretesa creditoria in quanto basata su consumi presunti e rilevando in proposito l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 2611/2017 RG dal Gruppo Vena srl circa un anomalo consumo di acqua, nell'ambito del quale il CTU aveva riscontrato pagina 1 di 2 che tale consumo anomalo era da attribuire a perdite occulte;
precisando inoltre quali fossero i consumi effettivi, segnati dal contatore. Compiute da questo giudice le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., le parti convenute si sono costituite successivamente -deducendo il l'infondatezza della domanda Controparte_2 attorea e chiedendo il rigetto della domanda e deducendo altresì la propria estraneità alle perdite occulte riferite da parte attrice che si sarebbero verificate a valle del contatore comunale;
eccependo la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c, rinviando alle difese CP_1 dell'Ente Impositore e rilevando l'esattezza dei consumi riportati nell'atto impugnato-.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter cpc n.2 del 15.11.2023 parte attrice ha impugnato e contestato le difese del ed ha chiesto l'ammissione delle richieste istruttorie formulate Controparte_2 nell'atto introduttivo del giudizio, compresa l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per
ATP n. 2611/2017 RG del Tribunale di Cosenza, in cui il risultava costituito. Controparte_2 All'udienza del 19.12.2023 entrambe le convenute costituite si sono associate alla richiesta di parte attrice di rinvio per bonario componimento, pendendo trattative per un componimento, in attesa di verifiche tecniche da effettuare congiuntamente. La causa, alle diverse udienze, è stata rinviata nella pendenza delle trattative fra le parti e delle sottese verifiche tecniche ed in attesa di completare, da parte degli uffici preposti, il conteggio dei consumi. All'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto riconteggio delle somme dovute dal del conseguente sgravio, dell'annullamento delle vecchie fatture e Parte_1 della emissione delle nuove fatture con i conteggi corretti, con conseguente cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese.
Disposta la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la causa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, riportandosi a quanto dedotto a verbale e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nei successivi trenta giorni. Ciò posto, questo giudice prende atto dell'intervenuto sgravio e dell'annullamento delle fatture sottese all'atto impugnato. Deve essere dichiarata, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
È infatti sopravvenuto un evento che ha determinato il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, rispetto alla quale le parti non sono più portatrici di alcun interesse, pronuncia che sarebbe priva, pertanto, di causa giuridica e di scopo pratico.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, conformemente a quanto richiesto dalle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara, per come in motivazione, cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Cosenza, 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2002 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 15 Aprile 2025, vertente TRA (C.F. ), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Nicola Annetta;
ATTORE
E
(Partita Iva ) Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria;
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avvisi di accertamento;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 aprile 2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2023 il odierno attore, ha proposto Parte_1 opposizione avverso due avvisi di accertamento, notificati in data 28.02.2023, n. 1078045210164038 del 28.10.2021 per euro 63.423,67 per servizio idrico integrato anni 2013 2019 e n. 1078045220285078 del 20.10.2022 per euro 79.027,43 per servizio idrico integrato anno 2020, emessi da CP_1 concessionaria per la riscossione del per un importo complessivo di Euro Controparte_2
142.451,10. Il ha chiesto l'annullamento degli avvisi impugnati rilevando l'infondatezza della Parte_1 pretesa creditoria in quanto basata su consumi presunti e rilevando in proposito l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 2611/2017 RG dal Gruppo Vena srl circa un anomalo consumo di acqua, nell'ambito del quale il CTU aveva riscontrato pagina 1 di 2 che tale consumo anomalo era da attribuire a perdite occulte;
precisando inoltre quali fossero i consumi effettivi, segnati dal contatore. Compiute da questo giudice le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., le parti convenute si sono costituite successivamente -deducendo il l'infondatezza della domanda Controparte_2 attorea e chiedendo il rigetto della domanda e deducendo altresì la propria estraneità alle perdite occulte riferite da parte attrice che si sarebbero verificate a valle del contatore comunale;
eccependo la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c, rinviando alle difese CP_1 dell'Ente Impositore e rilevando l'esattezza dei consumi riportati nell'atto impugnato-.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter cpc n.2 del 15.11.2023 parte attrice ha impugnato e contestato le difese del ed ha chiesto l'ammissione delle richieste istruttorie formulate Controparte_2 nell'atto introduttivo del giudizio, compresa l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per
ATP n. 2611/2017 RG del Tribunale di Cosenza, in cui il risultava costituito. Controparte_2 All'udienza del 19.12.2023 entrambe le convenute costituite si sono associate alla richiesta di parte attrice di rinvio per bonario componimento, pendendo trattative per un componimento, in attesa di verifiche tecniche da effettuare congiuntamente. La causa, alle diverse udienze, è stata rinviata nella pendenza delle trattative fra le parti e delle sottese verifiche tecniche ed in attesa di completare, da parte degli uffici preposti, il conteggio dei consumi. All'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto riconteggio delle somme dovute dal del conseguente sgravio, dell'annullamento delle vecchie fatture e Parte_1 della emissione delle nuove fatture con i conteggi corretti, con conseguente cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese.
Disposta la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la causa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, riportandosi a quanto dedotto a verbale e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nei successivi trenta giorni. Ciò posto, questo giudice prende atto dell'intervenuto sgravio e dell'annullamento delle fatture sottese all'atto impugnato. Deve essere dichiarata, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
È infatti sopravvenuto un evento che ha determinato il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, rispetto alla quale le parti non sono più portatrici di alcun interesse, pronuncia che sarebbe priva, pertanto, di causa giuridica e di scopo pratico.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, conformemente a quanto richiesto dalle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara, per come in motivazione, cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Cosenza, 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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