Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1464/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1464/2024 tra
(avv. SILINGARDI DANIELE) Parte_1
RICORRENTE e
(in proprio) CP_1
RESISTENTE
* Oggi 05/03/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per il ricorrente gli Avv.ti Francesca Palladi e Daniele Silingardi
- il resistente AVV. personalmente. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi alle argomentazioni difensive già esposte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio DEGLI Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti PALLADI FRANCESCA e SILINGARDI DANIELE RICORRENTE contro AVV. (C.F.: ), in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti Parte_1 dell'AVV. del Foro di Salerno, esponendo: CP_1
- di avere stipulato in data 20.05.2013 con una polizza Controparte_2 assicurativa avente ad oggetto la tutela legale per le spese e compensi professionali di difesa derivanti da responsabilità civili o penali connesse alla circolazione stradale dell'autovettura Mini Cooper di sua proprietà;
- che il 23.03.2014 il veicolo, condotto nel frangente dal proprio figlio , è Controparte_3 stato coinvolto in un sinistro, dal quale è scaturito un procedimento penale con costi di difesa tecnica sostenuti per € 9.280,00, oltre ad € 855,50 per costi dell'ausiliario del PM;
- di essersi quindi rivolto all'AVV. per essere indennizzato dalla Compagnia CP_1
Assicurativa;
- che, fallite sia le trattative stragiudiziali sia la successiva fase di negoziazione assistita, l'AVV. , in suo nome e per suo conto, ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Salerno;
- che l'Assicurazione, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quello di Reggio Emilia, quale foro del consumatore espressamente previsto dalla polizza, e la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, posto che, trattandosi di “polizza su targa”, le condizioni generali della stessa
2 individuavano testualmente come soggetto assicurato il conducente (e non il proprietario) del veicolo, sicché l'azione avrebbe, tutt'al più, dovuto essere promossa dal figlio;
CP_3
- che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con sentenza n. 1411/22, condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.738,00, oltre accessori;
- che ha agito esecutivamente nei suoi confronti e l'AVV. ha Controparte_2 CP_1 proposto un'opposizione agli atti esecutivi la cui fase sommaria si è conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensiva e la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 810,00, oltre accessori, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c., liquidato in somma di pari importo;
- che, inoltre, il GE ha provveduto all'assegnazione ad delle Controparte_2 somme pignorate (€ 2.197,05);
- che l'AVV. nel frattempo ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Reggio CP_1
Emilia e questo, con sentenza n. 1378/23 ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e lo ha nuovamente condannato al pagamento delle spese di lite (pari a € 2.540,00);
- che, dunque, il difensore ha reso una prestazione gravemente carente e negligente poiché, errando fin dall'inizio nell'impostazione della causa, lo ha esposto a due eccezioni di carattere processuale palesemente fondate e che avrebbero portato inevitabilmente al rigetto dell'azione;
- in particolare, sia la questione di competenza che quella relativa alla legittimazione attiva avrebbero dovuto essere affrontate dal Legale in fase di studio della controversia e risolte in modo corretto prima della sua introduzione, tenuto conto che esse risultavano chiaramente dalla semplice lettura delle condizioni generali di polizza e non presentavano particolari problematiche interpretative;
- che, quanto alla prima, la mancata adesione all'eccezione di incompetenza sollevata dall'Assicurazione ha poi comportato una condanna alle spese di lite che avrebbe potuto essere evitata, così come avrebbe potuto essere evitata l'ulteriore condanna alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. rimediata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi;
- che, quanto alla seconda eccezione, l'AVV. non avrebbe dovuto riassumere il CP_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale, ma, semmai, instaurare una nuova causa in nome e per conto del figlio;
Controparte_3
- che, pertanto, egli non solo non ha conseguito alcun risultato utile, ma ha patito un danno, consistito nel pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_2 addirittura 3 procedimenti, per complessivi € 8.641,21. Tanto premesso, e deducendo la responsabilità professionale del resistente per colpa grave, ne ha domandato la condanna al risarcimento del pregiudizio subìto, pari alla somma sopra indicata;
inoltre, ha chiesto accertarsi che quest'ultimo non ha diritto al compenso di € 14.815,90, come intimato in sede stragiudiziale. Si è costituito l'AVV. contestando l'azione proposta nei suoi CP_1 confronti e insistendo per il suo rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2.
3 Oggetto della presente controversia è la sussistenza in capo all'AVV. della CP_1 responsabilità professionale per:
- avere instaurato, in nome e per conto di , un'azione Parte_1 giudiziaria nei confronti di che ex ante non aveva alcuna probabilità di Controparte_2 trovare accoglimento, in quanto proposta dinanzi ad un Tribunale incompetente e in assenza di legittimazione attiva in capo allo stesso;
Pt_1
- non avere aderito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Compagnia Assicurativa dinanzi al Tribunale di Salerno, erroneamente adìto, ed esponendolo quindi alla condanna alle spese di lite;
- avere proposto un'opposizione agli atti esecutivi completamente infondata e procurandogli, anche qui, la condanna non solo alle spese, ma anche al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- avere riassunto la causa di merito nei confronti di dopo la Controparte_2 declaratoria di incompetenza, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, nonostante la palese carenza di legittimazione attiva in capo all' , già eccepita dalla Compagnia Pt_1
Assicurativa nella fase davanti al Tribunale di Salerno, così rimediando ancora una volta una condanna al pagamento di spese processuali che avrebbe potuto e dovuto evitare, impostando correttamente la causa sin dall'inizio, dinanzi al Tribunale corretto e agendo in nome e per Contr conto del figlio dell' , unico legittimato ad agire nei confronti di . Pt_1
In punto di diritto, va premesso che la responsabilità dell'Avvocato nei confronti del proprio cliente si configura nei casi di colpa, commisurata alla natura della prestazione: il Legale è dunque responsabile in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Quanto all'onere probatorio, esso va ripartito in questi termini: il cliente che sostiene di aver subìto un danno a causa della condotta dell'Avvocato deve provare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra questa ed il danno patito. Il professionista, invece, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, o di avere comunque agito con diligenza propria dell'attività professionale, tenendo conto che, comunque, quella a suo carico è una obbligazione di mezzi e non di risultato. Secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità dell'Avvocato implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cosiddetto “giudizio controfattuale” relativo al possibile o probabile esito favorevole dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o intrapresa scorrettamente). In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Infatti, un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si configura solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione,
4 il risultato sarebbe stato conseguito. Ne discende che, in difetto della necessaria prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile (C. 1741/19; C. 25112/17: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”; l'orientamento è consolidato, cfr. C. 25895/16:
“Allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. Pertanto, poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva, da cui discenda il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone”). Venendo al caso di specie, si osserva:
- i fatti di causa, così come prospettati dal ricorrente, sono incontroversi e comunque documentati;
- nulla quaestio, dunque, sul conferimento da all'AVV. Parte_1 [...]
del mandato alle liti e sull'espletamento, da parte del secondo, in nome e per CP_1 conto del primo, di attività defensionale nei seguenti procedimenti:
• causa civile ordinaria n. 278/18 RG Trib. Salerno, conclusasi con sentenza n. 1411/22 di declaratoria dell'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio Emilia, con condanna dell' al pagamento della somma di € 2.738,00 (oltre accessori di legge) Pt_1 in favore di a titolo di spese di lite;
Controparte_2
• opposizione agli atti esecutivi n. 2859/22 RGE Trib. Reggio Emilia, conclusasi con ordinanza 3.11.2022 di rigetto dell'istanza di sospensiva proposta dall' , con Pt_1 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 810,00 (oltre accessori di legge) in favore di a titolo di spese di lite, oltre ad analogo importo ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza dell'azione;
• causa civile ordinaria n. 2192/22 RG Trib. Reggio Emilia (riassunzione del procedimento già instaurato innanzi al Trib. Salerno), conclusasi con sentenza n. 1378/22 di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all' e condanna di Pt_1 quest'ultimo al pagamento della somma di € 2.540,00 (oltre accessori di legge) in favore di
[...]
a titolo di spese di lite;
Controparte_2
- dalla lettura degli atti emerge ictu oculi come l'azione giudiziaria nei confronti di
[...] sia stata impostata in modo errato sin da principio, posto che le condizioni CP_2 generali di polizza prevedevano in modo espresso 1) che la qualità di Assicurato spettava al
5 conducente del veicolo, e non al contraente, 2) che il Foro competente per le controversie fosse il Tribunale di Torino (sede della Direzione Generale dell'Assicurazione), ovvero, il Foro del consumatore;
- il giudizio, quindi, avrebbe dovuto essere instaurato non da , Parte_1 ma dal figlio – conducente del veicolo che ha provocato il sinistro – e, non Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Salerno, bensì innanzi al Giudice del luogo di residenza dello stesso
, ossia il Tribunale di Reggio Emilia;
CP_3
- le relative eccezioni processuali sono state sollevate immediatamente da
[...]
sin dal momento della costituzione nel giudizio 278/18 RG Trib. Salerno;
CP_2
- a fronte di ciò, l'AVV. avrebbe dovuto prendere atto dell'evidente errore già CP_1 commesso e, per non gravare il proprio assistito di ulteriori spese, avrebbe potuto (e dovuto) abbandonare quel giudizio ed eventualmente riproporlo ex novo, ma impostandolo in modo corretto sul piano processuale;
- il Legale, invece, non solo non ha prestato adesione all'eccezione di incompetenza territoriale - che, come noto, avrebbe con ogni probabilità evitato la condanna dell'assistito al pagamento delle spese processuali - ma ha addirittura pervicacemente insistito nella strada già intrapresa, riassumendo la causa dinanzi a questo Tribunale, pur nella consapevolezza che era privo di legittimazione passiva e, quindi, esponendolo a un Parte_1 ulteriore rigetto in rito e ad una nuova condanna alle spese di lite;
- medio tempore, l'AVV. ha anche proposto, in nome e per conto CP_1 dell' , una opposizione agli atti esecutivi per contrastare l'iniziativa recuperatoria Pt_1 nel frattempo intrapresa da sulla base della sentenza del Tribunale di Controparte_2
Salerno, opposizione rivelatasi non solo infondata, ma anche temeraria, come rilevato dal G.E. nell'ordinanza 3.11.2022, che ha evidenziato la “palese infondatezza dei motivi di opposizione, fondati su circostanze di fatto la cui non rispondenza al vero poteva agevolmente essere conosciuta dall'opponente” e condannato l'odierno attore al risarcimento del danno da lite temeraria;
- da quanto sopra risulta evidente la colpa grave in cui è incorso il Legale, che ha assunto, per conto del proprio cliente, plurime iniziative giudiziarie rivelatesi palesemente errate e comunque infondate;
- l'esito infausto di tutte queste iniziative, infatti, era agevolmente prevedibile (e prevenibile) ex ante, attraverso la semplice lettura delle condizioni di polizza (prima) e delle difese avversarie (poi); peraltro, una volta preso atto delle eccezioni in rito sollevate dalla Compagnia Assicurativa, egli avrebbe potuto e dovuto adottare una strategia processuale volta a limitare i danni per il proprio cliente (come già detto, aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale e astenendosi dal riassumere il giudizio, nonché dal proporre un'opposizione agli atti esecutivi palesemente dilatoria);
- la prestazione richiesta al legale, quindi, non richiedeva la soluzione di problematiche di particolari complessità ma solo un esame attento della documentazione contrattuale e l'applicazione di principi generali in materia processuale;
- l'AVV. ha dedotto di avere sempre informato l' “delle potenziali CP_1 Pt_1 insidie e dei rischi connessi alla prosecuzione dei procedimenti, indicando la possibilità di scelte alternative quali
6 la cessazione del procedimento o l'accettazione di proposte transattive”, ma la difesa, oltreché del tutto generica, è rimasta completamente indimostrata;
- nessun dubbio sulla sussistenza del danno patito dal cliente, pari alle somme che egli si è trovato a corrispondere alla controparte in forza delle 3 pronunce sfavorevoli, per complessivi € 8.641,21, somma non contestata nel quantum dall'odierno resistente;
- nessun dubbio, infine, sull'insussistenza, in capo a quest'ultimo, del diritto al compenso per l'attività prestata, in quanto non solo astrattamente inidonea a procurare al cliente un risultato utile, ma, altresì, per lui concretamente pregiudizievole. In definitiva, va accertato l'inadempimento dell'AVV. al contratto CP_1
d'opera professionale stipulato con e il primo va condannato a Parte_1 pagare al secondo l'importo di € 8.641,21 a titolo di risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, CONDANNA il resistente a pagare al ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma di
€ 8.641,21, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
ACCERTA che il resistente non ha diritto al compenso professionale per l'attività prestata in favore del ricorrente nei procedimenti oggetto di questa causa;
CONDANNA il resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 264,00 per anticipazioni, € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 05/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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