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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5176/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 06/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DELLA MARTINA ELENA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. BRUNELLO GAUDENZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e delle richieste avanzate
1 dal convenuto;
rilevato che dopo l'espletamento della disposta Ctu, con note ex art. 127 ter c.p.c.
depositate in data 09.12.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“1- SEPARAZIONE E OVE RITENUTA AMMISSIBILE CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Pronunciare la separazione tra la signora e il signor , Parte_1 CP_1
senza addebito, con comunicazione al Comune di Follina per le annotazioni nel registro
degli atti di matrimonio (il matrimonio, celebrato a Follina il 30 aprile 2011, è stato iscritto
al n. 3, parte II, serie A, nei registri del Comune).
2- AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI FIGLI
Affidare i figli minori , nato il [...], e , nato il 26 Persona_1 Persona_2
aprile 2015, ai genitori in modo condiviso.
Relativamente alla gestione dei figli minori, ciascun genitore:
• dovrà curare che i figli chiamino l'altro genitore nei giorni in cui li ha con sé tra le
ore 20 e le ore 21;
• dovrà avvisare l'altro genitore, in caso di impedimento a chiamare o ricevere
chiamate, nell'orario concordato;
• dovrà riscontrare le proposte urgenti dell'altro genitore, motivando le proprie
risposte, entro 24 ore dalla richiesta di assenso: in caso contrario, varrà la regola del
silenzio assenso;
• dovrà comunicare eventuali appuntamenti per visite mediche, appena ne conosce
le date, al fine di permettere all'altro genitore di essere presente: in caso di disaccordo
sulle questioni di salute, sarà seguita la decisione del medico di base dei minori che
indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica, presso il professionista
suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base a criteri di indiscussa competenza;
2 • dovrà scambiare con l'altro genitore tutte le informazioni significative relative alla
vita dei figli;
• dovrà, comunque, informarsi autonomamente presso la scuola, nonché presso le
associazioni culturali, sportive, ricreative e/o religiose frequentate dai figli, sul relativo
andamento nelle attività didattiche ed extrascolastiche e sulla programmazione di
eventuali riunioni a cui sono invitati i genitori;
• dovrà occuparsi dei bisogni e delle attività, scolastiche ed extrascolastiche, dei figli,
nei giorni in cui avrà i minori con sé, impegnandosi a garantire la frequentazione delle
attività verso le quali essi esprimano la loro preferenza, cercando sempre di ascoltare i
loro desideri, anche con riferimento ad eventuali nuovi percorsi o iniziative da
intraprendere (catechismo, discipline sportive, gite, laboratori didattici, etc.);
• non potrà accordarsi con i figli su attività e/o opportunità che richiedono il consenso
di entrambi, prima di aver condiviso la scelta con l'altro genitore;
• avrà cura di partecipare ai colloqui con gli insegnanti, nei giorni in cui avrà i minori
con sé, impegnandosi a consultare regolarmente il registro elettronico scolastico e le
comunicazioni varie inerenti non solo i colloqui, ma anche i diversi adempimenti che
dovessero sorgere;
• dovrà consentire che anche l'altro genitore partecipi ai colloqui con gli insegnanti
ovvero alle gare e agli eventi aperti al pubblico, indipendentemente dal giorno in cui
saranno programmati;
• dovrà conservare sempre un atteggiamento rispettoso dell'altro genitore, evitando
in presenza dei figli critiche su caratteristiche personali e capacità educative;
• potrà presentare all'altro l'eventuale nuovo compagno ai figli in maniera graduale
e, comunque, dopo un anno dell'inizio della relazione, in modo da tutelare i minori da
plurime figure affettive che improvvisamente potrebbero scomparire dalla loro vita,
3 determinando dei lutti e degli abbandoni a cui i figli dovranno trovare delle risorse per
superare.
3- TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON I GENITORI E MODALITAÌ DI SCAMBIO
I figli conserveranno la residenza anagrafica attuale, ma la distribuzione dei tempi di
permanenza coi genitori sarà paritaria
Nel tempo normale si alterneranno con la cadenza rappresentata nello schema che segue
(azzurro per il papà e rosa per la mamma), quindi due giorni con l'una, due con l'altro, e
poi cinque e cinque)
Più precisamente nel corso di due settimane ci saranno quattro “cambi” due il mercoledì,
uno il lunedì e uno venerdì:
• il lunedì successivo al fine settimana che i ragazzi hanno trascorso con il papà sarà
il papà a portarli a scuola e la mamma a prenderli e altrettanto succederà il venerdì della
stessa settimana
• il mercoledì la mamma li porterà a scuola e il papà li attenderà all'uscita.
In sintesi: nel tempo normale i giorni di competenza di ciascun genitore si intendono
comprensivi della notte. La mattina successiva il genitore che ha avuto i figli con sé la
notte li porterà a scuola.
Nei lunedì, mercoledì e venerdì di scambio che non sono di scuola (perché giorni di
vacanza, giorni di festa inseriti nel calendario scolastico o perché i figli devono per
qualche ragione assentarsi) il genitore che avrebbe dovuto accompagnare a scuola i
ragazzi li accompagnerà a casa dell'altro genitore, quello che avrebbe dovuto prenderli a
4 scuola li riprenderà a casa dell'altro se è possibile consentendo ai figli di svegliarsi un po'
più tardi e comunque con orario concordato tra i genitori.
La malattia dei minori non comporterà alcuna modifica nell'alternanza del calendario.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi: quello dal 23 dicembre (dal
prelievo a scuola) al 30 dicembre (ore 18) sarà trascorso, negli anni dispari, con il padre
e, negli anni pari, con la madre;
quello dal 30 dicembre (ore 18) al 7 gennaio (fino al
riaccompagnamento a scuola) sarà trascorso, negli anni dispari, con la madre e, negli
anni pari, con il padre. Il genitore che avrà con sé i figli per il secondo periodo potrà tenerli
con sé anche la Vigilia di Natale e cioè dalle 18.30 del 24 dicembre alle 10 del 25 dicembre
Il ponte di carnevale sarà trascorso, negli anni dispari, con la madre e, negli anni pari,
con il padre.
Il periodo pasquale sarà trascorso, negli anni dispari, con il padre e, negli anni pari, con
la madre.
Nelle vacanze estive, i genitori trascorreranno tre settimane anche non consecutive con i
minori. Il week-end successivo al rientro sarà di competenza dell'altro genitore. Essi
dovranno comunicarsi, entro il 15 maggio di ogni anno, i periodi di ferie. Nel caso che i
periodi prescelti si sovrappongano anche parzialmente prevarrà negli anni dispari quella
del padre, negli anni pari quella della madre.
I compleanni dei figli saranno festeggiati con il genitore che avrà i figli con sé, secondo il
calendario generale.
In occasione delle altre festività, come matrimoni, battesimi e cerimonie simili, i genitori
avranno la possibilità di partecipare con i minori, anche se l'evento ricade in un giorno di
competenza dell'altro, avvisando l'altro genitore non appena ricevuto l'invito.
Salvo diversi accordi sarà sempre il genitore che ha con sé i figli ad accompagnarli
dall'altro. Diversi accordi saranno sempre possibili anche rispetto alla distribuzione dei
5 tempi di permanenza prevista nel presente atto.
In particolare, una volta trascorso un periodo di assestamento di cinque mesi, ciascun
genitore cercherà di accettare nei limiti del possibile le deroghe al calendario che
rispondano a ragionevoli richieste dei figli e nel caso in cui, per impegni di lavoro o cause
di forza maggiore, fosse impossibilitato ad occuparsi direttamente di loro e non possa
ricevere l'aiuto dei familiari, prima di rivolgersi a estranei si impegna a chiedere la
disponibilità dell'altro genitore.
4- ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale a Conegliano (TV), via XXIV Maggio 107, di proprietà del
signor , alla signora , affinché vi abiti con i figli minori, CP_1 Parte_1
con obbligo da parte di quest'ultima di liberare l'immobile, asportando i suoi effetti
personali, entro il mese di dicembre dell'anno in cui il più piccolo dei figli non avrà
conseguito il diploma e/o comunque entro sei mesi dalla data antecedente in cui siano
venuti altrimenti meno i presupposti dell'assegnazione.
5- ONERI DI MANTENIMENTO
Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della CP_1
prole, mediante la corresponsione alla signora , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, di un assegno mensile di euro 350 per
ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di gennaio 2027, sulla
base della svalutazione accertata dall'Istat per l'anno solare precedente.
Porre le spese straordinarie, così come qualificate dal Protocollo del Tribunale di Treviso,
a carico dei genitori, ciascuno in ragione della metà.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora . Pt_1
6- PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Sollecitare le parti ad intraprendere un solido percorso di sostegno alla genitorialità, al
6 fine di superare le difficoltà che ancora permangono nella comunicazione tra genitori e
superare le criticità che possono pregiudicare la serenità dei figli e una crescita
equilibrata. I costi saranno divisi a metà
7- SPESE DI LITE
Compensare le spese di lite.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
rilevato che la domanda di cessazione degli effettivi civili non può essere proposta in questa sede non avendo le parti nessuna delle due optato per la procedura di domanda cumulata, che pertanto l'odierna domanda di divorzio appare non consentita perché
peraltro dedotta solo nell'accordo conciliativo e che la volontà in tal senso palesata dalle parti non può superare le preclusioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 30/04/2011 e trascritto al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno
[...]
2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Follina alle seguenti condizioni:
1. Affida i figli minori , nato il [...], e , nato il 26 Persona_1 Persona_2
aprile 2015, ai genitori in modo condiviso.
Relativamente alla gestione dei figli minori, ciascun genitore:
• dovrà curare che i figli chiamino l'altro genitore nei giorni in cui li ha con sé tra le ore 20 e le ore 21;
• dovrà avvisare l'altro genitore, in caso di impedimento a chiamare o ricevere chiamate, nell'orario concordato;
• dovrà riscontrare le proposte urgenti dell'altro genitore, motivando le proprie
7 risposte, entro 24 ore dalla richiesta di assenso: in caso contrario, varrà la regola del silenzio assenso;
• dovrà comunicare eventuali appuntamenti per visite mediche, appena ne conosce le date, al fine di permettere all'altro genitore di essere presente: in caso di disaccordo sulle questioni di salute, sarà seguita la decisione del medico di base dei minori che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica, presso il professionista suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base a criteri di indiscussa competenza;
• dovrà scambiare con l'altro genitore tutte le informazioni significative relative alla vita dei figli;
• dovrà, comunque, informarsi autonomamente presso la scuola, nonché presso le associazioni culturali, sportive, ricreative e/o religiose frequentate dai figli, sul relativo andamento nelle attività didattiche ed extrascolastiche e sulla programmazione di eventuali riunioni a cui sono invitati i genitori;
• dovrà occuparsi dei bisogni e delle attività, scolastiche ed extrascolastiche, dei figli,
nei giorni in cui avrà i minori con sé, impegnandosi a garantire la frequentazione delle attività verso le quali essi esprimano la loro preferenza, cercando sempre di ascoltare i loro desideri, anche con riferimento ad eventuali nuovi percorsi o iniziative da intraprendere (catechismo, discipline sportive, gite, laboratori didattici, etc.);
• non potrà accordarsi con i figli su attività e/o opportunità che richiedono il consenso di entrambi, prima di aver condiviso la scelta con l'altro genitore;
• avrà cura di partecipare ai colloqui con gli insegnanti, nei giorni in cui avrà i minori con sé, impegnandosi a consultare regolarmente il registro elettronico scolastico e le comunicazioni varie inerenti non solo i colloqui, ma anche i diversi adempimenti che dovessero sorgere;
• dovrà consentire che anche l'altro genitore partecipi ai colloqui con gli insegnanti
8 ovvero alle gare e agli eventi aperti al pubblico, indipendentemente dal giorno in cui saranno programmati;
• dovrà conservare sempre un atteggiamento rispettoso dell'altro genitore, evitando in presenza dei figli critiche su caratteristiche personali e capacità educative;
• potrà presentare all'altro l'eventuale nuovo compagno ai figli in maniera graduale e, comunque, dopo un anno dell'inizio della relazione, in modo da tutelare i minori da plurime figure affettive che improvvisamente potrebbero scomparire dalla loro vita,
determinando dei lutti e degli abbandoni a cui i figli dovranno trovare delle risorse per superare.
3. I figli conserveranno la residenza anagrafica attuale, ma la distribuzione dei tempi di permanenza coi genitori sarà paritaria
Nel tempo normale si alterneranno con la cadenza rappresentata nello schema che segue
(azzurro per il papà e rosa per la mamma), quindi due giorni con l'una, due con l'altro, e poi cinque e cinque)
Più precisamente nel corso di due settimane ci saranno quattro “cambi” due il mercoledì,
uno il lunedì e uno venerdì:
• il lunedì successivo al fine settimana che i ragazzi hanno trascorso con il papà sarà
il papà a portarli a scuola e la mamma a prenderli e altrettanto succederà il venerdì della stessa settimana
• il mercoledì la mamma li porterà a scuola e il papà li attenderà all'uscita.
In sintesi: nel tempo normale i giorni di competenza di ciascun genitore si intendono
9 comprensivi della notte. La mattina successiva il genitore che ha avuto i figli con sé la notte li porterà a scuola.
Nei lunedì, mercoledì e venerdì di scambio che non sono di scuola (perché giorni di vacanza, giorni di festa inseriti nel calendario scolastico o perché i figli devono per qualche ragione assentarsi) il genitore che avrebbe dovuto accompagnare a scuola i ragazzi li accompagnerà a casa dell'altro genitore, quello che avrebbe dovuto prenderli a scuola li riprenderà a casa dell'altro se è possibile consentendo ai figli di svegliarsi un po'
più tardi e comunque con orario concordato tra i genitori.
La malattia dei minori non comporterà alcuna modifica nell'alternanza del calendario.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi: quello dal 23 dicembre (dal prelievo a scuola) al 30 dicembre (ore 18) sarà trascorso, negli anni dispari, con il padre e, negli anni pari, con la madre;
quello dal 30 dicembre (ore 18) al 7 gennaio (fino al riaccompagnamento a scuola) sarà trascorso, negli anni dispari, con la madre e, negli anni pari, con il padre. Il genitore che avrà con sé i figli per il secondo periodo potrà tenerli con sé anche la Vigilia di Natale e cioè dalle 18.30 del 24 dicembre alle 10 del 25 dicembre
Il ponte di carnevale sarà trascorso, negli anni dispari, con la madre e, negli anni pari,
con il padre.
Il periodo pasquale sarà trascorso, negli anni dispari, con il padre e, negli anni pari, con la madre.
Nelle vacanze estive, i genitori trascorreranno tre settimane anche non consecutive con i minori. Il week-end successivo al rientro sarà di competenza dell'altro genitore. Essi
dovranno comunicarsi, entro il 15 maggio di ogni anno, i periodi di ferie. Nel caso che i periodi prescelti si sovrappongano anche parzialmente prevarrà negli anni dispari quella del padre, negli anni pari quella della madre.
I compleanni dei figli saranno festeggiati con il genitore che avrà i figli con sé, secondo il
10 calendario generale.
In occasione delle altre festività, come matrimoni, battesimi e cerimonie simili, i genitori avranno la possibilità di partecipare con i minori, anche se l'evento ricade in un giorno di competenza dell'altro, avvisando l'altro genitore non appena ricevuto l'invito.
Salvo diversi accordi sarà sempre il genitore che ha con sé i figli ad accompagnarli dall'altro. Diversi accordi saranno sempre possibili anche rispetto alla distribuzione dei tempi di permanenza prevista nel presente atto.
In particolare, una volta trascorso un periodo di assestamento di cinque mesi, ciascun genitore cercherà di accettare nei limiti del possibile le deroghe al calendario che rispondano a ragionevoli richieste dei figli e nel caso in cui, per impegni di lavoro o cause di forza maggiore, fosse impossibilitato ad occuparsi direttamente di loro e non possa ricevere l'aiuto dei familiari, prima di rivolgersi a estranei si impegna a chiedere la disponibilità dell'altro genitore.
4. Assegna la casa coniugale a Conegliano (TV), via XXIV Maggio 107, di proprietà del signor , alla signora , affinché vi abiti con i figli minori, CP_1 Parte_1
con obbligo da parte di quest'ultima di liberare l'immobile, asportando i suoi effetti personali, entro il mese di dicembre dell'anno in cui il più piccolo dei figli avrà conseguito il diploma e/o comunque entro sei mesi dalla data antecedente in cui siano venuti altrimenti meno i presupposti dell'assegnazione.
5. Pone a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della CP_1
prole, mediante la corresponsione alla signora , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, di un assegno mensile di euro 350 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di gennaio 2027, sulla base della svalutazione accertata dall'Istat per l'anno solare precedente.
Pone le spese straordinarie, così come qualificate dal Protocollo del Tribunale di Treviso,
11 a carico dei genitori, ciascuno in ragione della metà.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora . Pt_1
6. Invita le parti a intraprendere un solido percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare le difficoltà che ancora permangono nella comunicazione tra genitori e superare le criticità che possono pregiudicare la serenità dei figli e una crescita equilibrata. I costi saranno divisi a metà.
7. Dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. Spese di lite compensate.
9. Spese di ctu nella somma già liquidata a carico di entrambe le parti in via solidale nella giusta misura di metà nei rapporti interni.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
12