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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 431/2020, proposto DA (part. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. pro tempore, nata il [...] a [...] Parte_1
Calabria, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1 Federico cod. fisc. ;, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via C.F._2 S. Francesco Da Paola 14, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO Dott. (C.F ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3 06.03.1964 ed ivi residente in [...] scala B, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Magna Grecia,6 presso lo studio dell'avv. Maria Benno (C.F.
fax 0965/28396; pec: , che lo C.F._4 Email_1 rappresenta e difende appellato FATTO e DIRITTO 1. interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, il 16.10.2020. Si costituiva il , che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 13.07.2021, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è stato dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento della società appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 non venivano depositate note scritte.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. 2
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di dott. , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 431/2020, proposto DA (part. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. pro tempore, nata il [...] a [...] Parte_1
Calabria, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1 Federico cod. fisc. ;, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via C.F._2 S. Francesco Da Paola 14, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO Dott. (C.F ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3 06.03.1964 ed ivi residente in [...] scala B, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Magna Grecia,6 presso lo studio dell'avv. Maria Benno (C.F.
fax 0965/28396; pec: , che lo C.F._4 Email_1 rappresenta e difende appellato FATTO e DIRITTO 1. interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, il 16.10.2020. Si costituiva il , che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 13.07.2021, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è stato dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento della società appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 non venivano depositate note scritte.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. 2
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di dott. , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti