Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per lo svolgimento della sua attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per lo svolgimento della sua attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.