Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1955, n. 1367
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1956
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per lo svolgimento della sua attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1956