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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2391 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Contrada Monaci - Residence Albanova 2 98076 Sant'Agata Militello
ITALIA presso lo studio dell'Avv. CASTROVINCI NUNZIATINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio scaturisce dal ricorso proposto dall'Avv. Giancarlo Ciccarello, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo, contro l'avviso di addebito n. 59520160005827867000, notificatogli dall' il 16 gennaio 2017. L'avviso imponeva l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione CP_1
Separata e richiedeva il pagamento di contributi previdenziali relativi all'anno 2009.
Fatti di causa
L'avviso di addebito si fondava sul reddito dichiarato dal ricorrente pari a €5.843,00, derivante da attività libero-professionale. Il ricorrente ha contestato l'iscrizione alla Gestione Separata, sostenendo:
La prescrizione del diritto vantato dall' , ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 335/1995; CP_1
L'assenza dei presupposti normativi per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, essendo già iscritto alla Cassa Forense e soggetto al versamento del contributo integrativo;
La violazione dei principi interpretativi consolidati dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
In diritto
La prescrizione del diritto è disciplinata dall'art. 3, comma 9, della L. 335/1995, che stabilisce un termine quinquennale per i crediti contributivi. Considerando che il dies a quo coincide con la scadenza del saldo IRPEF per l'anno 2009 (16 giugno 2010), il termine di prescrizione risultava già decorso al momento della notifica dell'avviso (30 giugno 2015). Tale deduzione trova conferma in pronunce di legittimità quali l'ordinanza n. 3409/2021 e la n. 28392/2019 della Corte di Cassazione.
Inoltre, si rileva che la questione della decorrenza del termine prescrizionale per i contributi alla
Gestione Separata è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine decorre dal momento in cui l'ente previdenziale è in grado di conoscere il mancato versamento dei contributi, fatto che deve essere provato con specifici atti o comunicazioni che attestino l'effettiva conoscenza della situazione contributiva del soggetto interessato.
L'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 prevede l'iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, salvo che tali attività siano già soggette a contribuzione presso altri enti previdenziali. Tale principio è stato ulteriormente chiarito dall'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, che esclude dall'obbligo di iscrizione i professionisti iscritti ad albi con enti previdenziali dedicati, come la CP_2
Nel caso in esame, è dimostrato che il ricorrente ha adempiuto agli obblighi di versamento del contributo integrativo alla per il reddito dichiarato nel 2009. La giurisprudenza CP_2
consolidata, come ribadito nella sentenza della Cassazione n. 30344/2017, sottolinea che il versamento contributivo rilevante per l'esclusione è esclusivamente quello destinato a garantire prestazioni previdenziali obbligatorie, includendo il contributo integrativo.
Di particolare interesse è il riferimento alle sentenze del Tribunale di Milano (19 febbraio 2014) e del
Tribunale di Aosta (23 febbraio 2011), che hanno evidenziato come l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata non possa essere applicato ai professionisti che versano contributi previdenziali a una cassa di categoria. Questa impostazione rispecchia il principio secondo cui le forme di contribuzione previdenziale devono essere coordinate al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni.
L'imposizione di un'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata comporterebbe una duplicazione contributiva, in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 53 della Costituzione. Tale duplicazione risulta censurata in diverse pronunce, tra cui quelle del Tribunale di Milano (19 febbraio 2014) e del Tribunale di Aosta (23 febbraio 2011), che ribadiscono l'illegittimità di simili sovrapposizioni.
Un ulteriore approfondimento va fatto sulla natura del contributo integrativo, che, sebbene non dia diritto a prestazioni previdenziali dirette, rappresenta comunque una forma di contribuzione obbligatoria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13218/2008, ha stabilito che la gestione separata è da considerarsi una misura residuale, finalizzata a garantire tutela previdenziale solo nei casi in cui non esistano altre forme obbligatorie di contribuzione.
La duplicità di contribuzione, nel caso in esame, avrebbe effetti distorsivi anche sul piano della concorrenza, penalizzando i professionisti soggetti a un doppio prelievo contributivo. Questo scenario è stato ampiamente analizzato nella dottrina, che ha sottolineato l'importanza di un approccio organico e coerente nella regolamentazione delle contribuzioni previdenziali.
Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni giuridiche esposte, il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1. Dichiara la contumacia dell' e della società Controparte_3 CP_4
2. Dichiara la prescrizione del credito contributivo vantato dall' per l'anno 2009;
[...] CP_1
3. Annulla l'avviso di addebito n. 59520160005827867000;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che In considerazione del valore della causa CP_1 pari a €5.843,00, della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in €225,00 per la fase di studio, €287,50 per la fase introduttiva, e €337,50 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 08/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo