Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 2256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione al Collegio all'udienza del 6.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Cimmino presso il cui studio, sito in Napoli al Viale Letizia n.9 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Carmela Di Maro, presso il cui studio, sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Europa n.
217 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.05.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Marano di Napoli (NA) in data 16.05.2009 e dal quale erano nati due figlie, (nata a Per_1
1
Villaricca il 19.10.2013) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Il PM in data 02.07.2024 ed in data 21.10.2024 apponeva il suo visto.
All'esito di alcuni rinvii interlocutori, all'udienza del 6.03.2025 veniva chiarito che le parti volevano procedere al divorzio alle condizioni di cui all'accordo per la separazione consensuale, raggiunto a seguito di negoziazione assistita l. 162/14, autorizzato, in data 31.01.2022, dalla
[...]
presso il Tribunale di Napoli Nord, n. 22/22 n.a., con la previsione dell'affido Parte_3
condiviso delle figlie minori e della loro collocazione prevalente presso la madre;
il Giudice delegato pertanto rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè l'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 09.01.2022 autorizzato in data 31.01.2022 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Del pari, non vi è contestazione sulla cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita una eventuale interruzione della separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti all'udienza del 6.03.2025 hanno ribadito di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per come precisate in udienza.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni descritte, verificato che esse sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli
(NA) il 16.05.2009 ( ANNO 2009, P.II, S. A, N.27 ) tra (nata a [...] il Parte_1
25.03.1985) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le
2 R.g. V.g. n. 2256/2024
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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