Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 140/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto lesione personale in materia di responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Francesco Palumbo, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 4
- attore e
(P.I. ), con sede in Verona alla via Controparte_1 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, in persona del legale rappresentante, dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. ) con il quale Controparte_3 C.F._3 elettivamente domicilia in Capua (CE) alla Via Villa Vella, 2
- convenuta nonché
(C.F. ) residente a[...], 19038 CP_4 C.F._4
Sarzana (SP)
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1
e al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 CP_4 esclusiva del conducente l'autovettura Fiat NT DC 272 GL nella produzione del sinistro avvenuto in data 30.09.2016, alle ore 21:00 circa, in Marano di Napoli (NA) e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al suddetto evento dannoso.
In particolare, l'istante riferiva che, mentre era alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg.
ED86922, di proprietà della sig.ra veniva urtato dall'autovettura Fiat NT tg. Parte_2
DC 272 GL, di proprietà del sig. , ed assicurato per la RCA con la CP_4 [...]
Controparte_5
L'evento dannoso, proseguiva l'attore, si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat NT tg. DC 272 GL, il quale, mentre percorreva la Via Merolla sulla corsia di sinistra, repentinamente e senza segnalazione alcuna si spostava verso destra, tagliando la strada al motociclo Piaggio Beverly tg. ED86922; a causa e per effetto dell'urto, il motociclo rovinava al suolo unitamente al conducente, , che riportava gravi lesioni tanto da essere Parte_1 soccorso e trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania
(NA), dove gli veniva diagnosticata: “F.l.c Oro-occipitale destra). . Controparte_6
Frattura pluriframmentaria scomposta della mandibola. Frattura mascellare. Contusione- escoriazione gomito destro”, con prognosi di giorni 30 s.c. come da referto allegato.
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi i convenuti in solido al pagamento di tutti i danni
(biologico, patrimoniale, e morale) conseguenti alle lesioni personali patite, quantificati in €
205.215,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Costituitasi la eccepiva la prescrizione del diritto azionato stante il Controparte_1 decorso del termine biennale di prescrizione, l'improponibilità della domanda attorea in quanto l'istante ometteva di porre a disposizione della compagnia l'intera documentazione medica, incluso il certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico legale, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., segnatamente per assoluta indeterminatezza della domanda ed, infine, l'infondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- In via pregiudiziale, dichiarare la domanda improponibile, stante l'inutile decorso del termine biennale di prescrizione del preteso diritto risarcitorio;
2 - In via preliminare, dichiarare la domanda improponibile dato che l'istante non ha mai inoltrato
l'intera documentazione medica alla scrivente società di assicurazioni;
- respingere la domanda attorea siccome illegittima, infondata e non provata;
- ritenuto l'indicente per cui è causa avvenuto per fatto e colpa esclusiva di parte istante, e per
l'effetto mandare la conchiudente pienamente assolta da ogni domanda avversaria;
- in via del tutto gradata e subordinata, si dichiari la concorsualità ex 2054, II comma c.c., tra le parti (corrette, incluse quelle allo stato non convenute), con ogni effetto anche nel governo delle spese;
- in via ulteriormente gradata, nelle denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione si liquidino i danni fisici nei limiti del giusto e del provato;
- vittoria di spese e competenze professionali”.
Non si costituiva il convenuto CP_4
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva riservata in decisione, poi rimessa sul ruolo ed assegnata all'odierno giudicante che con ordinanza del 9.12.2024, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Questioni preliminari
In via preliminare va dichiarata la contumacia di non costituitosi nel presente CP_4 giudizio benché ritualmente citato (Citazione notificata per compiuta giacenza allegata dall'attore l'11.02.2021).
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti
"incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2350 del 31/01/2018;
3 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014; Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 27337 del 18/11/2008).
Considerato che l'evento lesivo si è verificato il 30.9.2016 e la richiesta di risarcimento stragiudiziale è stata inviata in data 06.08.2020, mentre il presente giudizio è stato incardinato in data 11.01.2021, è evidente che il termine di prescrizione non era decorso.
Ancora, va disattesa perché infondata l'eccezione di improponibilità della domanda in quanto l'istante, già con la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni del 06.08.2020, provvedeva ad inviare alla compagnia assicurativa la copia del certificato di pronto soccorso nonché del certificato medico attestante la guarigione con postumi, così come previsto dal Codice delle
Assicurazioni.
Analogamente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del
4 danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Risulta, infine, provata la legittimazione, attiva e passiva, delle parti anche attraverso la documentazione medica ed amministrativa allegata dall'attore.
Sul merito
Preliminarmente occorre sgomberare il campo da tutte le questioni sollevate dalla società convenuta in merito al valore dell'allegato verbale redatto dai Carabinieri di Giugliano. Difatti, è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr.: Cass. Ordinanza 12 dicembre 2018 - 1 aprile 2019, n. 9037).
In merito alla verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cfr.: Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Cass. n. 1786 del 2000, n. 6110 del
1998; n. 3973 del 1998; n. 6847 del 1987).
Orbene, dal detto verbale, allegato da entrambe le parti, n. 44/79-2016 non risultano effettuati i rilievi sulla posizione dei veicoli coinvolti perché rimossi, risultano le dichiarazioni del conducente il veicolo Fiat, e del passeggero del motociclo, , non risulta che CP_7 Parte_3 siano state elevate contravvenzioni alle parti, si legge una ricostruzione della dinamica del sinistro sostanzialmente come indicata dal in quanto lo , passeggero del motociclo era CP_4 Parte_3 distratto dal telefono cellulare.
Deve poi rilevarsi che dal detto verbale risulta individuata dai carabinieri una testimone oculare, della quale non si rinviene alcuna dichiarazione.
Pertanto, il verbale allegato non è idoneo a scalfire gli esiti dell'istruzione testimoniale espletata.
5 Ciò posto, deve rilevarsi che nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
In ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio va evidenziato che le circostanze descritte in citazione hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria.
In particolare, il teste di parte attrice, escusso all'udienza del 31.5.2022, ha Testimone_1 dichiarato “ricordo che era il giorno 30.9.2016 alle ore 9,00-930 di sera;
ero in compagnia del mio amico ed eravamo a piedi in via Merolla in prossimità del Banco di Parte_4
Napoli; camminavamo sul marciapiede in direzione del Corso Europa di Marano di Napoli;
ho visto una Fiat NT di colore scuro che percorreva la suddetta via sulla parte sinistra della carreggiata e poco più dietro sulla destra c'era un motociclo modello Beverly di colore scuro, con
a bordo due persone di sesso maschile;
all'improvviso la fiat NT si spostava sulla destra senza azionare l'indicatore di direzione e tagliava la strada al motociclo urtandolo;
i punti di impatto sono stati tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore destra dell'autovettura; gli occupanti il motociclo sono caduti a terra;
il conducente dell'autovettura era un uomo ed era solo in macchina e si fermò dopo il sinistro;
il conducente era l'attore e lo conoscevo di vista;
in seguito all'impatto l'attore perse anche conoscenza e ho visto del sangue fuoriuscire dal viso;
sul posto sono giunti i carabinieri e due ambulanze;
la strada era abbastanza illuminata al momento del sinistro e non pioveva;
via Merolla è una strada a senso unico che conduce al Corso Europa;
il conducente il motociclo ha cercato di evitare l'impatto spostandosi ancora più sulla destra ma non ci è riuscito perché l'autovettura gli ha tagliato la strada”.
Il teste , escusso alla medesima udienza ha dichiarato: “ricordo che ero a piedi Parte_4 in via Merolla di Marano di Napoli in compagnia del mio amico era la fine Testimone_1 del mese di settembre dell'anno 2016 alle ore 9,00 circa di sera;
eravamo sul marciapiede e camminavamo in direzione del Corso Europa;
preciso che via Merolla è una strada a senso unico di marcia;
ho visto un'autovettura Fiat NT di colore scuro che viaggiava sul lato sinistro della carreggiata;
ho visto un motociclo modello Beverly di colore blu viaggiare sul lato destro dietro all'autovettura, ma non so precisare esattamente quanti metri erano distanti i due veicoli;
l'autovettura si spostava improvvisamente sulla destra senza azionare l'indicatore di direzione, tagliando la strada al motociclo che nulla poteva fare per impedire l'impatto; i punti di impatto sono stati tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore destra dell'autovettura; a bordo del motociclo c'erano due passeggeri che indossavano il casco;
la fiat NT era condotta da un uomo che era solo in macchina;
il conducente del motociclo, unitamente al passeggero, caddero
a terra;
in particolare il conducente il motociclo sanguinava dal volto;
il conducente
6 dell'autovettura si fermò per soccorrere gli occupanti il motociclo;
sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, le ambulanze e anche molte persone;
la strada era illuminata;
il sinistro è avvenuto in prossimità del Banco di Napoli”.
Le dichiarazioni raccolte appaiono non contraddittorie e coincidenti, riportando una ricostruzione chiara dell'incidente con elementi certi ed inequivocabili riguardo la dinamica.
Dalle dette deposizioni testimoniali, in particolare, emerge in modo incontestabile che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, , mentre era alla guida del motociclo Parte_1
Piaggio Beverly tg. ED86922 in Via Merolla in Marano di Napoli (NA), veniva sbalzato al suolo a seguito dell'urto tra il suo veicolo e l'autovettura Fiat NT tg. DC 272 GL, che, nel percorre
Via Merolla (strada a senso unico di marcia) sulla corsia di sinistra, improvvisamente “si spostava sulla destra senza azionare l'indicatore di direzione e tagliava la strada al moto-ciclo urtandolo”
(deposizione del teste del tutto conforme a quella del teste ). Tes_1 Pt_4
Entrambi i testi specificavano, altresì, come sopra riportato i punti di impatto tra i veicoli: “i punti di impatto sono stati tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore destra dell'autovettura” (deposizione del teste del tutto conforme a quella del teste . Pt_4 Tes_1
In definitiva, alla luce di quanto emerso, rivela in modo evidente la sussistenza di una esclusiva responsabilità, per l'incidente occorso, del conducente dell'autovettura Fiat NT tg. DC 272 GL
e, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, il proprietario di detta autovettura, sig. e la compagnia assicuratrice di detto CP_4 Controparte_8 veicolo.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, dott.ssa condivise da questo giudicante in considerazione della completezza Persona_1 ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “in data 30/09/2016, in seguito a incidente stradale l'istante riportava trauma facciale con flc, fratture del mascellare e della mandibola, trattate cruentemente, esiti di lesioni dentarie multiple. Tali lesioni sono compatibili con l'evento allegato. Detta lesione appare per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione clinica esibita, congrua con le modalità di esecuzione dell'evento traumatico riferito.
7 Le lesioni riportate hanno riportato una inabilità temporanea complessiva, sia assoluta che relativa, così ripartita: ITT al 100% per giorni 20; ITP al 75% per giorni 30; ITP al 50% per giorni 30; ITP al 25% per giorni 40.
Gli esiti funzionali conseguenti alle lesioni riportate sono costituiti da esiti di trauma facciale con flc e fratture del mascellare e della mandibola, consistenti in lesioni dentarie multiple, limitazione dell'escursione dell'articolazione temporo mandibolare,deficit della funzione masticatoria e lieve deficit della sensibilità in regione labiale. Tale menomazione va valutata al 17%.
Gli esiti della lesione riportata non compromettono la specifica capacità lavorativa del periziato né hanno incidenza sull'attività lavorativa generica”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 27), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, secondo l'ultimo aggiornamento 2024, calcolato alla luce delle richiamate risultanze della CTU, non potendo trovare applicazione la più recente Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 considerato che, ai sensi dell'art. 5 citato D.P.R., “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la somma di: €.2.300,00 per 20 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; €
1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 1.150,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 67.883,00 per il 17 % di danno biologico permanente comprensivo del danno morale ovvero del danno da sofferenza psico-fisica che si presume abbia subito l'attore in considerazione delle peculiari conseguenze funzionali derivanti nel caso concreto dalla lesione (con particolare riguardo al dolore fisico e alla sofferenza e stress psichici da deficit funzionale e da limitazioni alle attività ricreative, sociali e familiari) in virtù della illustrata tipologia.
Risultano documentate spese mediche per un ammontare di € 460,70, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad € 76.106,20.
Sulla somma complessiva di € 76.106,20 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (30.09.2016) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 76.106,20, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
8 Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_4 Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 76.106,20, oltre Parte_1 interessi legali dalla data dell'evento (30.09.2016) alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 76.106,20 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 Controparte_1 spese di lite in favore dell'Avv. Francesco Palumbo, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 799,38 per spese vive ed € 7.052,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di e in solido tra loro. CP_4 Controparte_1
Così deciso in Aversa, 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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