Improcedibile
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06297/2025REG.PROV.COLL.
N. 03780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3780 del 2025, proposto da ER BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Basso, Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2212/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udita l’Avv. dello Stato Valentina Fico;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo l’insussistenza di un obbligo a provvedere in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.
Il TAR ha correttamente fondato la propria decisione sull’incompetenza dell’amministrazione destinataria dell’istanza (Ministero dell’Università e della Ricerca), ritenendo che, poiché l’istanza non è stata indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente per materia, non si è formato alcun obbligo di provvedere e, di conseguenza, il silenzio serbato non può considerarsi illegittimo.
Con nota depositata in giudizio in data 1 luglio 2025 parte appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso in appello.
L’appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese dell’appello compensate come in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO