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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BACCHESCHI ROBERTO
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
DI FIRENZE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza nei termini e per i motivi di cui alla parte
motiva dell'atto di appello, e per l'effetto annullare l'ordinanza prefettizia di revoca della patente, previa sospensione – in via provvisoria -del provvedimento dell'Autorità
prefettizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto,
nella denegata ipotesi di non accoglimento dei summenzionati motivi, accertare e
dichiarare il termine dal quale è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida,
previo scomputo del presofferto patito con la sospensione dello stesso”
per parte appellata: “voglia l'intestato Tribunale rigettare l'appello ex adverso
proposto in quanto infondato
Vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per chiarezza espositiva deve innanzitutto darsi atto della situazione di fatto che ha originato la presente controversia.
In tal senso deve ricordarsi che l'odierna appellante, , a seguito di Parte_1
opposizione a decreto penale di condanna, veniva citata in giudizio innanzi al
Tribunale Penale di Grosseto per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2
bis del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) per “avere guidato l'autovettura Fiat
Panda tg. DB*935*ZG in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
(tasso alcolico riscontrato 1,901 gr/l), così provocando un incidente stradale in quanto,
percorrendo via Venezia Giulia, nell'immettersi su via Emilia con direzione di marcia
via della Pace, ometteva di dare la precedenza all'autovettura Chevrolet Aveo tg.
EK*730*ZM condotta da ed andava a collidere contro la stessa. Con CP_2
l'ulteriore aggravante di cui al comma 2-sexies dell'art. 186 D.L.vo 30 aprile 1992 n.
285, introdotto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, per aver commesso il reato dopo le ore 22 e
prima delle ore 7”, in data 6.9.2017.
Con sentenza del 17.12.2019, all'esito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, il Tribunale dichiarava “non doversi procedere nei confronti di
in ordine al reato ascritto, in quanto estinto per esito positivo del Parte_1
procedimento di messa alla prova”, con trasmissione degli atti al Prefetto per i pag. 2/8 provvedimenti di competenza (vds. sentenza n. 1372/2019 del Tribunale Penale
di Grosseto: doc. 1 di parte appellata).
La emanava dunque l'ordinanza per cui è causa, con cui Controparte_1
veniva disposta la revoca della patente di guida della a decorrere dalla Pt_1
data dell'effettivo ritiro (vds. doc. 2 di parte appellata).
Nei confronti del provvedimento di revoca l'appellante ha promosso opposizione innanzi al Giudice di Pace di , da un lato, deducendo il CP_1
difetto di autonoma istruttoria e la carenza di motivazione e, dall'altro,
censurando il termine di decorrenza del periodo in cui è precluso il conseguimento di una nuova patente di guida ai sensi dell'art. 219, comma 3 ter
C.d.s. e l'incostituzionalità delle previsioni normative poste alla base provvedimento prefettizio.
Con sentenza n. 733/2021 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione.
Con atto di citazione depositato in data 25.11.2021, ha promosso Parte_1
appello avverso tale provvedimento affidandosi ai motivi di gravame vertenti:
- “sulla carenza di motivazione circa l'adeguatezza del provvedimento prefettizio
in punto di motivazione: mancato accertamento del fatto”;
- “sulla individuazione del dies a quo ai fini del calcolo de l termine per conseguire
nuovamente il titolo di guida”
La si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi Controparte_1
alla domanda dell'appellante.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.6.2024 ed assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In tal senso deve premettersi che la Corte di Cassazione si è recentemente chiesta se sia possibile applicare la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di estinzione del reato per esito positivo della prova, dando risposta negativa al quesito. pag. 3/8 Questo il passaggio motivazionale di interesse:
“La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della revoca della patente di
guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova.
È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l'art.
224-ter co. 6 c.d.s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla
morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene,
Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui
prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la
restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte
costituzionale: «è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione
analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza
dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel
caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per
ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è
resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della
confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo
del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito
positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più
articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura
insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello
stesso al servizio sociale» (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1).
Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità
annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata
pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass.
33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost.
75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come
pag. 4/8 nel presente caso di specie.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3019 del
2024).
Ebbene, questo giudice ritiene di non poter condividere le valutazioni svolte dalla Corte di Cassazione, poiché, se era possibile rintracciare (prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020) una incoerenza nel
“microsistema” sanzionatorio di cui al codice della strada nella parte in cui, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si prevedeva, da un lato, la revoca della confisca del veicolo (art. 186, comma 9 bis), e, dall'altro, il dovere del prefetto di verificare “la sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo” (art. 224 ter, comma 6), alcuna incoerenza emerge in merio alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
In tal senso deve notarsi, infatti, che tale sanzione (quella della revoca della patente) non è contemplata nella disposizione di cui all'art. art. 186, comma 9
bis c.d.s., ed anzi che la sanzione della sospensione (di minore gravità rispetto alla prima), “in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità”, non è
fatta oggetto di estinzione, ma semplicemente di riduzione alle metà rispetto a quanto previsto nel decreto penale di condanna.
Su questo presupposto deve concludersi per l'impossibilità di una automatica estensione del ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 75
del 2020 alla diversa sanzione della revoca della patente, la quale, come visto,
non condivide con la confisca del veicolo parte dei presupposti normativi di applicazione.
La sanzione della revoca della patente, ad ogni modo, deve essere osservata alla luce di una interpretazione convenzionalmente orientata e conseguentemente essere qualificata - a prescindere dalla natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale nell'ordinamento italiano – in termini di sanzione sostanzialmente penale secondo i c.d. criteri Engel;
ciò in quanto:
pag. 5/8 (a) in alcuni casi la stessa è fisiologicamente comminata dal giudice penale, a seguito dell'accertamento dell'illecito (nelle fattispecie di cui all'art. 222 d.lgs.
285 del 1992);
(b) l'illecito cui la sanzione si connette si sostanzia nell'offesa ad un bene giuridico relativo ad interessi primari (quale la tutela dell'incolumità pubblica e privata, con particolare riferimento all'integrità della persona);
(c) la sanzione si estrinseca in una limitazione delle libertà personale, nella specie di libertà di circolazione, costituzionalmente tutelata.
Ebbene è su questa scorta che deve essere letto il disposto dell'art. 224, comma 3
codice della strada (secondo cui “la declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”) e conseguentemente rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato.
Alla luce di quanto precede, dunque, non può che ritenersi che sul Prefetto
gravi uno stringente onere motivazionale in merito alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
posto che, soltanto su tale motivazione, si fonda l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale.
Nel provvedimento di revoca, dunque, deve darsi concretamente atto dei presupposti in ragione dei quali si ritenga, da un lato, che il conducente abbia guidato in stato di ebrezza e, dall'altro, che tale condotta sia stata elemento eziologicamente efficiente rispetto al verificarsi di un incidente stradale.
Su questa scorta deve allora rilevarsi che - seppure è vero, in astratto, che tali presupposti possono emergere anche soltanto dal verbale di accertamento della violazione e dai risultati dell'alcoltest - nel caso di specie nessun riferimento a pag. 6/8 tali elementi è compiuto nella motivazione del provvedimento opposto, che di seguito per chiarezza espositiva si riporta:
Come facilmente percepibile dalla semplice lettura dell'atto, lo stesso non contiene alcun riferimento al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, o al suo contenuto (ma semplicemente all'imputazione svolta nel processo penale); neppure il provvedimento opposto contiene una seppur minima valutazione in merito all'accertamento di un nesso di causalità, in termini anche solo di agevolazione dell'evento, fra la guida in stato di ebbrezza e il sinistro stradale.
Ciò non può che portare all'accoglimento dell'appello.
La complessità degli argomenti trattati, su cui, come accennato, si riscontrano orientamenti giurisprudenziali diversi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede, Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto,
pag. 7/8 - annulla l'ordinanza del Prefetto della provincia di , datata CP_1
20.04.2020 prot. Uscita n. 0020799/Area III patenti di revoca della patente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto, in data 20/01/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BACCHESCHI ROBERTO
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
DI FIRENZE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza nei termini e per i motivi di cui alla parte
motiva dell'atto di appello, e per l'effetto annullare l'ordinanza prefettizia di revoca della patente, previa sospensione – in via provvisoria -del provvedimento dell'Autorità
prefettizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto,
nella denegata ipotesi di non accoglimento dei summenzionati motivi, accertare e
dichiarare il termine dal quale è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida,
previo scomputo del presofferto patito con la sospensione dello stesso”
per parte appellata: “voglia l'intestato Tribunale rigettare l'appello ex adverso
proposto in quanto infondato
Vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per chiarezza espositiva deve innanzitutto darsi atto della situazione di fatto che ha originato la presente controversia.
In tal senso deve ricordarsi che l'odierna appellante, , a seguito di Parte_1
opposizione a decreto penale di condanna, veniva citata in giudizio innanzi al
Tribunale Penale di Grosseto per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2
bis del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) per “avere guidato l'autovettura Fiat
Panda tg. DB*935*ZG in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
(tasso alcolico riscontrato 1,901 gr/l), così provocando un incidente stradale in quanto,
percorrendo via Venezia Giulia, nell'immettersi su via Emilia con direzione di marcia
via della Pace, ometteva di dare la precedenza all'autovettura Chevrolet Aveo tg.
EK*730*ZM condotta da ed andava a collidere contro la stessa. Con CP_2
l'ulteriore aggravante di cui al comma 2-sexies dell'art. 186 D.L.vo 30 aprile 1992 n.
285, introdotto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, per aver commesso il reato dopo le ore 22 e
prima delle ore 7”, in data 6.9.2017.
Con sentenza del 17.12.2019, all'esito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, il Tribunale dichiarava “non doversi procedere nei confronti di
in ordine al reato ascritto, in quanto estinto per esito positivo del Parte_1
procedimento di messa alla prova”, con trasmissione degli atti al Prefetto per i pag. 2/8 provvedimenti di competenza (vds. sentenza n. 1372/2019 del Tribunale Penale
di Grosseto: doc. 1 di parte appellata).
La emanava dunque l'ordinanza per cui è causa, con cui Controparte_1
veniva disposta la revoca della patente di guida della a decorrere dalla Pt_1
data dell'effettivo ritiro (vds. doc. 2 di parte appellata).
Nei confronti del provvedimento di revoca l'appellante ha promosso opposizione innanzi al Giudice di Pace di , da un lato, deducendo il CP_1
difetto di autonoma istruttoria e la carenza di motivazione e, dall'altro,
censurando il termine di decorrenza del periodo in cui è precluso il conseguimento di una nuova patente di guida ai sensi dell'art. 219, comma 3 ter
C.d.s. e l'incostituzionalità delle previsioni normative poste alla base provvedimento prefettizio.
Con sentenza n. 733/2021 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione.
Con atto di citazione depositato in data 25.11.2021, ha promosso Parte_1
appello avverso tale provvedimento affidandosi ai motivi di gravame vertenti:
- “sulla carenza di motivazione circa l'adeguatezza del provvedimento prefettizio
in punto di motivazione: mancato accertamento del fatto”;
- “sulla individuazione del dies a quo ai fini del calcolo de l termine per conseguire
nuovamente il titolo di guida”
La si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi Controparte_1
alla domanda dell'appellante.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.6.2024 ed assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In tal senso deve premettersi che la Corte di Cassazione si è recentemente chiesta se sia possibile applicare la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di estinzione del reato per esito positivo della prova, dando risposta negativa al quesito. pag. 3/8 Questo il passaggio motivazionale di interesse:
“La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della revoca della patente di
guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova.
È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l'art.
224-ter co. 6 c.d.s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla
morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene,
Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui
prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la
restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte
costituzionale: «è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione
analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza
dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel
caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per
ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è
resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della
confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo
del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito
positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più
articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura
insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello
stesso al servizio sociale» (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1).
Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità
annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata
pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass.
33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost.
75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come
pag. 4/8 nel presente caso di specie.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3019 del
2024).
Ebbene, questo giudice ritiene di non poter condividere le valutazioni svolte dalla Corte di Cassazione, poiché, se era possibile rintracciare (prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020) una incoerenza nel
“microsistema” sanzionatorio di cui al codice della strada nella parte in cui, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si prevedeva, da un lato, la revoca della confisca del veicolo (art. 186, comma 9 bis), e, dall'altro, il dovere del prefetto di verificare “la sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo” (art. 224 ter, comma 6), alcuna incoerenza emerge in merio alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
In tal senso deve notarsi, infatti, che tale sanzione (quella della revoca della patente) non è contemplata nella disposizione di cui all'art. art. 186, comma 9
bis c.d.s., ed anzi che la sanzione della sospensione (di minore gravità rispetto alla prima), “in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità”, non è
fatta oggetto di estinzione, ma semplicemente di riduzione alle metà rispetto a quanto previsto nel decreto penale di condanna.
Su questo presupposto deve concludersi per l'impossibilità di una automatica estensione del ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 75
del 2020 alla diversa sanzione della revoca della patente, la quale, come visto,
non condivide con la confisca del veicolo parte dei presupposti normativi di applicazione.
La sanzione della revoca della patente, ad ogni modo, deve essere osservata alla luce di una interpretazione convenzionalmente orientata e conseguentemente essere qualificata - a prescindere dalla natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale nell'ordinamento italiano – in termini di sanzione sostanzialmente penale secondo i c.d. criteri Engel;
ciò in quanto:
pag. 5/8 (a) in alcuni casi la stessa è fisiologicamente comminata dal giudice penale, a seguito dell'accertamento dell'illecito (nelle fattispecie di cui all'art. 222 d.lgs.
285 del 1992);
(b) l'illecito cui la sanzione si connette si sostanzia nell'offesa ad un bene giuridico relativo ad interessi primari (quale la tutela dell'incolumità pubblica e privata, con particolare riferimento all'integrità della persona);
(c) la sanzione si estrinseca in una limitazione delle libertà personale, nella specie di libertà di circolazione, costituzionalmente tutelata.
Ebbene è su questa scorta che deve essere letto il disposto dell'art. 224, comma 3
codice della strada (secondo cui “la declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”) e conseguentemente rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato.
Alla luce di quanto precede, dunque, non può che ritenersi che sul Prefetto
gravi uno stringente onere motivazionale in merito alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
posto che, soltanto su tale motivazione, si fonda l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale.
Nel provvedimento di revoca, dunque, deve darsi concretamente atto dei presupposti in ragione dei quali si ritenga, da un lato, che il conducente abbia guidato in stato di ebrezza e, dall'altro, che tale condotta sia stata elemento eziologicamente efficiente rispetto al verificarsi di un incidente stradale.
Su questa scorta deve allora rilevarsi che - seppure è vero, in astratto, che tali presupposti possono emergere anche soltanto dal verbale di accertamento della violazione e dai risultati dell'alcoltest - nel caso di specie nessun riferimento a pag. 6/8 tali elementi è compiuto nella motivazione del provvedimento opposto, che di seguito per chiarezza espositiva si riporta:
Come facilmente percepibile dalla semplice lettura dell'atto, lo stesso non contiene alcun riferimento al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, o al suo contenuto (ma semplicemente all'imputazione svolta nel processo penale); neppure il provvedimento opposto contiene una seppur minima valutazione in merito all'accertamento di un nesso di causalità, in termini anche solo di agevolazione dell'evento, fra la guida in stato di ebbrezza e il sinistro stradale.
Ciò non può che portare all'accoglimento dell'appello.
La complessità degli argomenti trattati, su cui, come accennato, si riscontrano orientamenti giurisprudenziali diversi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede, Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto,
pag. 7/8 - annulla l'ordinanza del Prefetto della provincia di , datata CP_1
20.04.2020 prot. Uscita n. 0020799/Area III patenti di revoca della patente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto, in data 20/01/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8