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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 4132 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...]
ricorrente
E
difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse Controparte_1
BOZZELLA EMILIANA e LUPPI M. GRAZIA, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per sentirlo condannare al pagamento in Controparte_1 proprio favore della somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo determinato. CP_1
A sostegno della domanda deduce: che il predetto elemento retributivo non le era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che la condotta
1 dell'Amministrazione convenuta viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del al pagamento dell'importo CP_1
corrispondente, quantificato in complessivi € 1.272,39 oltre accessori di legge.
Si è costituito (tardivamente) in giudizio il convenuto eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, sul quale variamente argomentava: non era discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non è uguale a quello prestato con supplenza annuale.
1. La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. In via preliminare, si rileva che infondata è sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, sia di improcedibilità per omessa evocazione in CP_1
Contr giudizio del della , essendo il primo ente l'unico titolare del rapporto CP_3 di lavoro dedotto in giudizio, in applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. lav. 21 marzo 2011 n°
6372; conforme anche Cass. lav. 15 ottobre 2010 n° 21276; si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n. 20521).
3. Ciò posto, com'è noto, con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso
Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a
2 mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo deter-minato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
3.1. L'articolo 7 del CCNL del 2007 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
3.2. L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
3 La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
4. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di
Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenzia-zione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individua-zione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una di-versa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di cal-colo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Or-dinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020).
4 Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di- ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
5. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. n.
1 - ricorso).
6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale
Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento CP_1 dell'importo di € 1.272,39 – corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche neppure scalfite dalle generiche contestazioni sollevate dalla resistente sul punto– oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle
5 ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, della scarsa attività processuale e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione
Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso come da certificati di servizio in atti, e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma complessiva di € 1.272,39 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi.
Latina, 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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